Art. 5.


                 Rivalutazione sostitutiva immobili


  1.  All'articolo  15, comma 20, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n.  185,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n.  2,  le  parole:  «con  la misura del 7 per cento per gli immobili
ammortizzabili  e  del  4  per  cento relativamente agli immobili non
ammortizzabili»  sono sostituite dalle seguenti: «con la misura del 3
per  cento  per  gli  immobili  ammortizzabili  e  dell'1,5 per cento
relativamente agli immobili non ammortizzabili».
  ((  1-bis.  Nelle  more  della  definitiva  entrata in vigore della
revisione   generale   delle   norme  tecniche  per  le  costruzioni,
all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n.  31, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  «Per  le  sole  norme tecniche relative all'acciaio B450A e
B450C,  di  cui  al  paragrafo 11.3.2. del decreto del Ministro delle
infrastrutture  14  gennaio  2008,  recante “Approvazione delle
nuove  norme  tecniche  per  le  costruzioni”, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 29 del 4 febbraio 2008, il termine del regime
transitorio  di cui al presente comma e' stabilito al 30 giugno 2009.
))
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo del comma 20 dell'art. 15 del gia'
          citato decreto-legge n. 185 del 2008, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «20.  Il  maggior  valore  attribuito ai beni in sede di
          rivalutazione   puo'  essere  riconosciuto  ai  fini  delle
          imposte   sui   redditi   e  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita'  produttive  a  decorrere  dal  quinto  esercizio
          successivo   a   quello   con   riferimento   al  quale  la
          rivalutazione  e'  stata  eseguita,  con  il  versamento di
          un'imposta   sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone  fisiche,  dell'imposta sul reddito delle societa',
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  e di
          eventuali addizionali con la misura del 3 per cento per gli
          immobili  ammortizzabili e dell'1,5 per cento relativamente
          agli   immobili   non   ammortizzabili,   da  computare  in
          diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.».
             -  Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 20 del gia'
          citato decreto-legge n. 248 del 2007, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del
          decreto-legge  28  maggio  2004,  n.  136,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27  luglio 2004, n. 186, gia'
          prorogato  al  31  dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 3,
          comma  4-bis,  del  decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio
          2007,  n.  17,  e' differito al 30 giugno 2010. Per le sole
          norme  tecniche  relative all'acciaio B450A e B450C, di cui
          al   paragrafo  11.3.2  del  decreto  del  Ministero  delle
          infrastrutture 14 gennaio 2008, recante “Approvazione
          delle  nuove  norme  tecniche  per  le  costruzioni”,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008, n.
          29,   Supplemento   ordinario,   il   termine   del  regime
          transitorio  di  cui  al  comma 1 e' stabilito al 30 giugno
          2009.».