Art. 5. Rivalutazione sostitutiva immobili 1. All'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «con la misura del 7 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 4 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili» sono sostituite dalle seguenti: «con la misura del 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e dell'1,5 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili». (( 1-bis. Nelle more della definitiva entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni, all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le sole norme tecniche relative all'acciaio B450A e B450C, di cui al paragrafo 11.3.2. del decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, il termine del regime transitorio di cui al presente comma e' stabilito al 30 giugno 2009. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 20 dell'art. 15 del gia' citato decreto-legge n. 185 del 2008, cosi' come modificato dalla presente legge: «20. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione puo' essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e' stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa', dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali con la misura del 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e dell'1,5 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 20 del gia' citato decreto-legge n. 248 del 2007, cosi' come modificato dalla presente legge: «1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, gia' prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e' differito al 30 giugno 2010. Per le sole norme tecniche relative all'acciaio B450A e B450C, di cui al paragrafo 11.3.2 del decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008, recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008, n. 29, Supplemento ordinario, il termine del regime transitorio di cui al comma 1 e' stabilito al 30 giugno 2009.».