(( Art. 5-bis


    Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica


  1.  Per  la  riconversione  degli impianti di produzione di energia
elettrica  alimentati  ad olio combustibile in esercizio alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al
fine  di  consentirne  l'alimentazione a carbone o altro combustibile
solido,  si  procede  in  deroga  alle  vigenti disposizioni di legge
nazionali   e   regionali  che  prevedono  limiti  di  localizzazione
territoriale,  purche' la riconversione assicuri l'abbattimento delle
loro  emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti
per  i  grandi  impianti  di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5
della  parte II dell'allegato II alla parte V del decreto legislativo
3  aprile  2006, n. 152. La presente disposizione si applica anche ai
procedimenti  in  corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.». ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Il  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante
          «Norme  in materia ambientale» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario.