(( Art. 5-bis Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica 1. Per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentirne l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, purche' la riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell'allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.». ))
Riferimenti normativi: - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario.