Art. 6.


Sostegno  al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli
                        e veicoli commerciali


  1. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo  9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2,
sono  stabilite  anche  le  modalita' per favorire l'intervento della
SACE  s.p.a.  nella  prestazione  di  garanzie  volte ad agevolare la
concessione  di  finanziamenti  per l'acquisto degli autoveicoli, dei
motoveicoli e dei veicoli commerciali di cui all'articolo 1.
  ((  1-bis.  All'articolo  9  del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
   «1-bis.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 1 si applicano, alle
condizioni,  nei  limiti delle risorse disponibili e con le modalita'
ivi  previsti,  anche ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri
alla  data  del  31  dicembre  2008.  In  ogni caso non e' consentita
l'utilizzazione per spese di personale.
   1-ter.  Allo  scopo  di  ottimizzare  l'utilizzo  delle risorse ed
evitare  la  formazione  di  nuove  situazioni debitorie, i Ministeri
avviano,  di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'ambito  delle  attivita'  di cui all'articolo 3, comma 67, della
legge  24 dicembre 2007, n. 244, un' attivita' di analisi e revisione
delle  procedure  di spesa e della allocazione delle relative risorse
in  bilancio.  I  risultati delle analisi sono illustrati in appositi
rapporti  dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante
delle  relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma
68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
da  inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.
A  tal fine il termine di cui al medesimo articolo 3, comma 68, della
legge n. 244 del 2007 e' prorogato al 20 settembre 2009.
   1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti sulla base
delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e
delle  finanze,  da  adottare  entro  il  30 giugno 2009. Ai fini del
presente  comma,  sulla  base dei dati e delle informazioni contenuti
nei  predetti rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario,
che  i  Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero dell'economia e
delle finanze elabora specifiche proposte».
  1-ter.  All'articolo  20 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n.
185,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, dopo il comma 10-quinquies, e' aggiunto il seguente:
   «10-quinquies.1.  I  soggetti  beneficiari  di contributi pubblici
pluriennali,  fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 4, commi
177  e  177-bis  della  legge  24  dicembre  2003 n. 350 e successive
modificazioni,  possono  richiedere  il  finanziamento da parte della
Banca  europea  per  gli  investimenti secondo le forme documentali e
contrattuali  che  la  Banca  stessa  utilizza  per  le operazioni di
finanziamento di scopo.». ))
 
          Riferimenti normativi:
             Si   riporta  il  testo  dell'art.  9  del  gia'  citato
          decreto-legge  n. 185 del 2008, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
             «Art.    9    (Rimborsi    fiscali    ultradecennali   e
          velocizzazione,   anche   attraverso  garanzie  della  Sace
          S.p.A.,   dei   pagamenti   da  parte  della  p.a.).  -  1.
          All'articolo  15-bis,  comma 12, del decreto-legge 2 luglio
          2007,  n.  81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
          agosto  2007,  n.  127,  e'  aggiunto, in fine, il seguente
          periodo:  «Relativamente  agli  anni 2008 e 2009 le risorse
          disponibili  sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1,
          comma   50,   della   legge   23  dicembre  2005,  n.  266,
          rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti,
          maturati  nei  confronti  dei  Ministeri  alla  data del 31
          dicembre  2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri
          di  contabilita'  nazionale,  tra  le regolazioni debitorie
          pregresse  e  il cui ammontare e' accertato con decreto del
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze, anche sulla base
          delle  risultanze  emerse  a seguito della emanazione della
          propria  circolare  n.  7  del 5 febbraio 2008, nonche' per
          essere   trasferite  alla  contabilita'  speciale  n.  1778
          «Agenzia  delle entrate - Fondi di Bilancio» per i rimborsi
          richiesti   da  piu'  di  dieci  anni,  per  la  successiva
          erogazione ai contribuenti.
             1-bis.  Le  disposizioni di cui al comma 1 si applicano,
          alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con
          le  modalita'  ivi  previsti, anche ai crediti maturati nei
          confronti  dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008. In
          ogni  caso  non  e' consentita l'utilizzazione per spese di
          personale.
             1-ter.   Allo  scopo  di  ottimizzare  l'utilizzo  delle
          risorse  ed  evitare  la  formazione  di  nuove  situazioni
          debitorie,   i   Ministeri  avviano,  di  concerto  con  il
          Ministero  dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle
          attivita'  di  cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24
          dicembre 2007, n. 244, un' attivita' di analisi e revisione
          delle procedure di spesa e dell' allocazione delle relative
          risorse   in  bilancio.  I  risultati  delle  analisi  sono
          illustrati  in  appositi  rapporti dei Ministri competenti,
          che  costituiscono  parte  integrante delle relazioni sullo
          stato  della  spesa  di cui all'articolo 3, comma 68, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
          da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle
          finanze.  A tal fine il termine di cui al medesimo articolo
          3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 e' prorogato al 20
          settembre 2009.
             1-quater.  I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti
          sulla  base  delle  indicazioni  fornite  con circolare del
          Ministero  dell'economia e delle finanze, da adottare entro
          il  30  giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base
          dei  dati  e  delle  informazioni  contenuti  nei  predetti
          rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che
          i   Ministeri   sono   tenuti   a   fornire,  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte».
             2.  Per  effetto  della  previsione di cui al comma 1, i
          commi  139,  140  e  140-bis dell'articolo 1 della legge 24
          dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.
             3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  da  emanare entro 60 giorni dalla data di entrata
          in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita'
          per  favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e
          della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate
          ad   agevolare  la  riscossione  dei  crediti  vantati  dai
          fornitori   di   beni   e   servizi   nei  confronti  delle
          amministrazioni  pubbliche,  con  priorita'  per le ipotesi
          nelle  quali  sia  contestualmente  offerta  una  riduzione
          dell'ammontare del credito originario.
             3-bis.  Per  l'anno  2009,  su  istanza del creditore di
          somme  dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le
          regioni  e  gli enti locali, nel rispetto dei limiti di cui
          agli  articoli  77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno
          2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
          agosto  2008, n. 133, possono certificare, entro il termine
          di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il
          relativo  credito  sia certo, liquido ed esigibile, al fine
          di  consentire al creditore la cessione pro soluto a favore
          di  banche  o  intermediari  finanziari  riconosciuti dalla
          legislazione   vigente.   Tale   cessione  ha  effetto  nei
          confronti  del  debitore  ceduto, a far data dalla predetta
          certificazione, che puo' essere a tal fine rilasciata anche
          nel  caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in
          essere  alla  data  di  entrata  in  vigore  della legge di
          conversione del presente decreto esclusa la cedibilita' del
          credito  medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  da adottare entro trenta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente   decreto,   sono  disciplinate  le  modalita'  di
          attuazione del presente comma.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  20 del gia' citato
          decreto-legge  n. 185 del 2008, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
             «Art.  20  (Norme  straordinarie  per  la velocizzazione
          delle  procedure  esecutive  di  progetti facenti parte del
          quadro  strategico  nazionale  e  simmetrica  modifica  del
          relativo  regime  di  contenzioso  amministrativo). - 1. In
          considerazione   delle   particolari   ragioni  di  urgenza
          connesse       con      la      contingente      situazione
          economico-finanziaria  del  Paese ed al fine di sostenere e
          assistere   la  spesa  per  investimenti,  compresi  quelli
          necessari  per  la  messa  in  sicurezza  delle scuole, con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta  del  Ministro  competente per materia di concerto
          con   il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
          individuati   gli   investimenti   pubblici  di  competenza
          statale,  ivi  inclusi  quelli  di  pubblica  utilita', con
          particolare   riferimento   agli   interventi   programmati
          nell'ambito  del Quadro Strategico Nazionale programmazione
          nazionale,  ritenuti  prioritari  per lo sviluppo economico
          del territorio nonche' per le implicazioni occupazionali ed
          i  connessi  riflessi  sociali,  nel rispetto degli impegni
          assunti  a  livello  internazionale.  Il  decreto di cui al
          presente comma e' emanato di concerto anche con il Ministro
          dello   sviluppo   economico   quando  riguardi  interventi
          programmati    nei    settori    dell'energia    e    delle
          telecomunicazioni.  Per  quanto  riguarda gli interventi di
          competenza regionale si provvede con decreto del Presidente
          della Giunta Regionale ovvero dei Presidenti delle province
          autonome di Trento e di Bolzano.
             2.  I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i
          tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento e
          il  quadro  finanziario  dello  stesso.  Sul  rispetto  dei
          suddetti  tempi  vigilano commissari straordinari delegati,
          nominati con i medesimi provvedimenti.
             3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2 monitora
          l'adozione  degli  atti  e  dei provvedimenti necessari per
          l'esecuzione  dell'investimento;  vigila  sull'espletamento
          delle  procedure  realizzative  e  su quelle autorizzative,
          sulla  stipula  dei  contratti e sulla cura delle attivita'
          occorrenti   al   finanziamento,   utilizzando  le  risorse
          disponibili  assegnate a tale fine. Esercita ogni potere di
          impulso, attraverso il piu' ampio coinvolgimento degli enti
          e  dei  soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento
          degli  stessi  ed il rispetto dei tempi. Puo' chiedere agli
          enti  coinvolti  ogni  documento  utile per l'esercizio dei
          propri  compiti.  Quando  non  sia  rispettato  o  non  sia
          possibile  rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma,
          il  commissario  comunica  senza indugio le circostanze del
          ritardo  al Ministro competente, ovvero al Presidente della
          Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di
          Trento  e di Bolzano. Qualora sopravvengano circostanze che
          impediscano    la    realizzazione    totale   o   parziale
          dell'investimento,  il  commissario  straordinario delegato
          propone  al  Ministro competente ovvero al Presidente della
          Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  la  revoca  dell'assegnazione delle
          risorse.
             4.  Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3,
          il  commissario  ha,  sin  dal  momento  della  nomina, con
          riferimento  ad  ogni fase dell'investimento e ad ogni atto
          necessario   per   la   sua  esecuzione,  i  poteri,  anche
          sostitutivi,  degli  organi  ordinari  o  straordinari.  Il
          commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente
          e   nel   rispetto  comunque  della  normativa  comunitaria
          sull'affidamento  di contratti relativi a lavori, servizi e
          forniture,  nonche'  dei principi generali dell'ordinamento
          giuridico,  e fermo restando il rispetto di quanto disposto
          dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008,  n  133;  i  decreti  di  cui al comma 1 del presente
          articolo  contengono  l'indicazione  delle principali norme
          cui si intende derogare.
             5.    Il    commissario,    se    alle   dipendenze   di
          un'amministrazione   pubblica  statale,  dalla  data  della
          nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico,
          e'  collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente,
          fermo  restando  quanto  previsto  dal comma 9 del presente
          articolo  per quanto concerne la spesa relativa. Al rientro
          dal  fuori  ruolo,  al  dipendente  di cui al primo periodo
          viene  attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza di
          disponibilita'    di    posti,    il    dipendente    viene
          temporaneamente  collocato in posizione soprannumeraria, da
          riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i
          relativi   oneri   sono   compensati  mediante  contestuale
          indisponibilita'   di   un  numero  di  posti  dirigenziali
          equivalenti  dal  punto  di  vista  finanziario,  idonei ad
          assicurare  il  rispetto  del limite di spesa sostenuto per
          tali  finalita'  a legislazione vigente. Per lo svolgimento
          dei  compiti  di  cui  al presente articolo, il commissario
          puo'   avvalersi   degli   uffici   delle   amministrazioni
          interessate  e del soggetto competente in via ordinaria per
          la realizzazione dell'intervento.
             6.  In  ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse
          dal  commissario  non  possono  comportare  oneri  privi di
          copertura  finanziaria in violazione dell'articolo 81 della
          Costituzione  e  determinare effetti peggiorativi sui saldi
          di   finanza  pubblica,  in  contrasto  con  gli  obiettivi
          correlati con il patto di stabilita' con l'Unione Europea.
             7.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri delega il
          coordinamento  e  la  vigilanza  sui commissari al Ministro
          competente  per  materia  che esplica le attivita' delegate
          avvalendosi  delle  strutture  ministeriali  vigenti, senza
          nuovi  o  maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
          Per  gli  interventi  di competenza regionale il Presidente
          della  Giunta  Regionale  individua la competente struttura
          regionale.  Le strutture di cui al presente comma segnalano
          alla   Corte  dei  Conti  ogni  ritardo  riscontrato  nella
          realizzazione  dell'investimento,  ai  fini  dell'eventuale
          esercizio    dell'azione    di   responsabilita'   di   cui
          all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
             8.  I  provvedimenti  adottati  ai  sensi  del  presente
          articolo  sono  comunicati  agli  interessati a mezzo fax o
          posta elettronica all'indirizzo da essi indicato. L'accesso
          agli atti del procedimento e' consentito entro dieci giorni
          dall'invio   della   comunicazione  del  provvedimento.  Il
          termine  per  la  notificazione  del  ricorso al competente
          Tribunale  amministrativo regionale avverso i provvedimenti
          emanati  ai sensi del presente articolo e' di trenta giorni
          dalla  comunicazione  o  dall'avvenuta conoscenza, comunque
          acquisita.  Il  ricorso  principale va depositato presso il
          Tar  entro  cinque  giorni  dalla  scadenza  del termine di
          notificazione  del  ricorso;  in  luogo  della  prova della
          notifica puo' essere depositata attestazione dell'ufficiale
          giudiziario  che  il  ricorso  e'  stato  consegnato per le
          notifiche;  la prova delle eseguite notifiche va depositata
          entro  cinque  giorni  da  quando  e' disponibile. Le altre
          parti   si   costituiscono   entro   dieci   giorni   dalla
          notificazione  del  ricorso  principale  e  entro lo stesso
          termine  possono  proporre  ricorso incidentale; il ricorso
          incidentale  va  depositato  con  le  modalita'  e  termini
          previsti  per  il  ricorso  principale.  I  motivi aggiunti
          possono  essere  proposti  entro  dieci giorni dall'accesso
          agli  atti e vanno notificati e depositati con le modalita'
          previste  per  il  ricorso  principale.  Il  processo viene
          definito  ad  una udienza da fissarsi entro 15 giorni dalla
          scadenza  del  termine  per  la  costituzione  delle  parti
          diverse  dal  ricorrente;  il dispositivo della sentenza e'
          pubblicato  in  udienza;  la  sentenza  e' redatta in forma
          semplificata,  con i criteri di cui all'articolo 26, quarto
          comma,  della  legge  6  dicembre  1971, n. 1034. Le misure
          cautelari  e l'annullamento dei provvedimenti impugnati non
          possono  comportare,  in  alcun  caso,  la sospensione o la
          caducazione  degli effetti del contratto gia' stipulato, e,
          in  caso  di  annullamento  degli  atti della procedura, il
          giudice  puo' esclusivamente disporre il risarcimento degli
          eventuali  danni,  ove comprovati, solo per equivalente. Il
          risarcimento  per equivalente del danno comprovato non puo'
          comunque  eccedere  la misura del decimo dell'importo delle
          opere  che  sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse
          risultato  aggiudicatario,  in  base  all'offerta economica
          presentata  in  gara.  Se  la  parte soccombente ha agito o
          resistito  in  giudizio  con  mala  fede  o  colpa grave si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 96 del codice
          di  procedura civile. Per quanto non espressamente disposto
          dal  presente  articolo, si applica l'articolo 23-bis della
          legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e l'articolo 246 del decreto
          legislativo   12   aprile   2006,   n.   163  e  successive
          modificazioni.   Dall'attuazione  del  presente  comma  non
          devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a carico della
          finanza pubblica.
             8-bis.  Per  la  stipulazione dei contratti ai sensi del
          presente  articolo  non  si  applica  il  termine di trenta
          giorni  previsto dall'articolo 11, comma 10, del codice dei
          contratti  pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
             9.   Con   decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta del Ministro competente per materia
          in  relazione  alla tipologia degli interventi, di concerto
          con   il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
          stabiliti  i  criteri  per  la  corresponsione dei compensi
          spettanti  ai  commissari  straordinari  delegati di cui al
          comma   2.   Alla  corrispondente  spesa  si  fara'  fronte
          nell'ambito  delle  risorse  assegnate per la realizzazione
          dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3,
          quarto e quinto periodo, il compenso non e' erogato qualora
          non   siano   rispettati   i   termini   per   l'esecuzione
          dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale
          si   provvede  con  decreti  del  Presidente  della  Giunta
          Regionale.
             10.  Per  la  realizzazione delle infrastrutture e degli
          insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale
          si  applica  quanto specificamente previsto dalla Parte II,
          Titolo  III,  Capo  IV,  del  codice dei contratti pubblici
          relativi  a  lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n. 163. Nella progettazione
          esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture
          e   insediamenti   produttivi   strategici   di  preminente
          interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo
          IV,  del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163
          del  2006,  approvati prima della data di entrata in vigore
          del  decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004,
          n.   142,   si   applicano   i   limiti  acustici  previsti
          nell'allegato  1 annesso al medesimo decreto del Presidente
          della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'articolo
          11,  comma  2,  del  citato  decreto  del  Presidente della
          Repubblica n. 142 del 2004.
             10-bis.  Il  comma  4 dell'articolo 3 del regolamento di
          cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 18 aprile
          1994, n. 383, e' sostituito dal seguente:
             «4.  L'approvazione  dei  progetti,  nei  casi in cui la
          decisione   sia   adottata  dalla  conferenza  di  servizi,
          sostituisce  ad  ogni effetto gli atti di intesa, i pareri,
          le  concessioni,  anche  edilizie,  le  autorizzazioni,  le
          approvazioni,  i  nulla  osta,  previsti da leggi statali e
          regionali.  Se una o piu' amministrazioni hanno espresso il
          proprio  dissenso  nell'ambito della conferenza di servizi,
          l'amministrazione   statale  procedente,  d'intesa  con  la
          regione  interessata,  valutate  le  specifiche  risultanze
          della  conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni
          prevalenti  espresse  in  detta  sede,  assume  comunque la
          determinazione   di   conclusione   del   procedimento   di
          localizzazione    dell'opera.    Nel   caso   in   cui   la
          determinazione   di   conclusione   del   procedimento   di
          localizzazione  dell'opera  non  si  realizzi  a  causa del
          dissenso   espresso   da   un'amministrazione  dello  Stato
          preposta          alla          tutela          ambientale,
          paesaggistico-territoriale,          del         patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica  incolumita'  ovvero dalla regione interessata, si
          applicano  le  disposizioni  di cui all'articolo 81, quarto
          comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24
          luglio 1977, n. 616».
             10-ter.   Al   fine   della  sollecita  progettazione  e
          realizzazione  delle  infrastrutture  e  degli insediamenti
          produttivi  di  cui  al comma 10 del presente articolo, per
          l'attivita'  della  struttura  tecnica di missione prevista
          dall'articolo  163,  comma 3, lettera a), del citato codice
          di   cui  al  decreto  legislativo  n.  163  del  2006,  e'
          autorizzata  l'ulteriore  spesa  di  1  milione di euro per
          ciascuno  degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a
          1  milione  di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si
          provvede       mediante       corrispondente      riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma
          40,  della  legge  23  dicembre  2000, n. 388, e successive
          modificazioni.
             10-quater.  Al  fine  di accedere al finanziamento delle
          opere di cui al presente comma da parte della Banca europea
          per    gli   investimenti   (BEI),   il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate
          di   collaborazione   con   la   BEI   stessa.   L'area  di
          collaborazione  con  la  BEI  riguarda prioritariamente gli
          interventi    relativi    alle    opere    infrastrutturali
          identificate   nel  primo  programma  delle  infrastrutture
          strategiche,  approvato  dal Comitato interministeriale per
          la  programmazione  economica  con  delibera  n. 121 del 21
          dicembre  2001,  pubblicata  nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  68 del 21 marzo 2002, e finanziato
          dalla  legge  21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate
          nella  direttiva  2004/54/CE  del  Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi
          di   sicurezza   per   le   gallerie  della  rete  stradale
          transeuropea  (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo IV,
          del  citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del
          2006,   nel  rispetto  dei  requisiti  e  delle  specifiche
          necessari  per  l'ammissibilita'  al finanziamento da parte
          della BEI e del principio di sussidiarieta' al quale questa
          e' tenuta statutariamente ad attenersi.
             10-quinques.  Ai  fini  di  cui  al  comma 10-quater, il
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti comunica
          ogni  anno  alla  BEI  una  lista  di  progetti, tra quelli
          individuati     dal     Documento     di     programmazione
          economico-finanziaria  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 1,
          della   legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  e  successive
          modificazioni,  suscettibili  di  poter  beneficiare  di un
          finanziamento da parte della BEI stessa.
             10-quinquies.1. I  soggetti  beneficiari  di  contributi
          pubblici   pluriennali,   fermo  restando  quanto  previsto
          dall'articolo  4,  commi  177  e  177-bis,  della  legge 24
          dicembre  2003  n. 350, e successive modificazioni, possono
          richiedere  il  finanziamento  da parte della Banca europea
          per   gli  investimenti  secondo  le  forme  documentali  e
          contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni
          di finanziamento di scopo.
             10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
          e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le seguenti
          modificazioni:
              a)  all'articolo  185,  comma 1, dopo la lettera c), e'
          aggiunta la seguente:
               «c-bis)  il  suolo  non  contaminato e altro materiale
          allo  stato  naturale  escavato nel corso dell'attivita' di
          costruzione,   ove   sia   certo  che  il  materiale  sara'
          utilizzato  a fini di costruzione allo stato naturale nello
          stesso sito in cui e' stato scavato»;
              b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti
          parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185.».