Art. 7.


                          Controlli fiscali


  1.  Il  controllo delle agevolazioni previste in materia di imposte
di  registro,  ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni,
fruite  in  sede  di  liquidazione  o  autoliquidazione  dell'imposta
principale,  (( e' eseguito prioritariamente sulla base di criteri ))
selettivi   approvati  con  atto  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate,  che  tengono  conto  di specifiche analisi di rischio circa
l'indebito  utilizzo  delle  agevolazioni  medesime.  La  conseguente
maggiore  capacita'  operativa  per  l'Agenzia  delle  entrate  viene
destinata  all'esecuzione  di  specifici controlli volti al contrasto
dell'utilizzo  di  crediti  inesistenti mediante compensazioni di cui
all'articolo  17  del  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni.
  ((   1-bis.   Per   l'espletamento  delle  attivita'  di  contrasto
dell'evasione e dell'elusione fiscale gli stanziamenti iscritti nello
stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze
nell'unita'   previsionale  di  base  «Funzionamento»  del  programma
«Prevenzione  e  repressione  delle  frodi  e  delle  violazioni agli
obblighi    fiscali»,    nell'ambito    della   missione   «Politiche
economico-finanziarie  e di bilancio», sono incrementati di 4 milioni
di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2009  e  2010,  con particolare
riferimento alle spese relative all'addestramento, alla formazione ed
all'aggiornamento  professionale  del personale. Agli oneri derivanti
dal  presente comma, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni
2009  e  2010,  si  provvede  mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  del  fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva  e  speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2009,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al  Ministero  medesimo.  Le  somme  iscritte in bilancio nell'ambito
della  missione  «Fondi  da  ripartire»  e  del  programma  «Fondi da
assegnare», unita' previsionale di base 25.1.3 “Oneri comuni di
parte  corrente”  - capitolo n. 3094, dello stato di previsione
del  Ministero  dell'Economia e delle finanze, per l'anno finanziario
2008, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate
nel   conto   dei   residui   per  essere  utilizzate  nell'esercizio
successivo.
  1-ter.   Le   risorse   di   cui  all'articolo  1,  comma  14,  del
decreto-legge  3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre
2008,  sono  mantenute  in  bilancio. A tal fine le risorse di cui al
precedente periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato,
quanto  a  euro 3.750.000 per la copertura di quota parte degli oneri
di  cui  all'articolo  1,  comma  5,  quanto  a euro 1.200.000 per la
copertura  degli oneri di cui al comma 1-quater del presente articolo
e,  quanto a euro 25.050.000, per essere riassegnate, nell'anno 2009,
al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
  1-quater. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della
legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  per quanto previsto dal comma 2
dell'articolo   4  del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  6  agosto 2007, si considerano valide le domande
pervenute  anche successivamente al termine indicato del 30 settembre
2007  e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre 2007. Con decreto del
Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche sociali, da
emanare  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione del presente decreto, le somme sono attribuite
coerentemente  con  la  ripartizione  gia'  stabilita nel decreto del
Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali 4
dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo
2009.  Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di
1.200.000 euro per l'anno 2009.
  1-quinquies.   Al   fine   di  assicurare  efficace  sostegno  alle
iniziative  di  rilancio produttivo e di tutela occupazionale, tenuto
conto  dell'attuale  congiuntura  economico-finanziaria,  nelle  more
della  concreta  operativita' delle previsioni di cui all'articolo 1,
comma  848,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296, e successive
modificazioni,  per  l'anno 2009 una quota non inferiore a 10 milioni
di  euro  delle  risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15
della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' destinata alle imprese operanti
nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature
ove  siano  state  realizzate  opere  di  carattere collettivo per lo
smaltimento  o  il  riciclo  dei  rifiuti  o  per  il  riciclo  e  la
depurazione di almeno il 95 per cento delle acque ad uso industriale,
per  il  rilascio di garanzie anche attraverso il ricorso ai consorzi
di garanzia fidi.
  1-sexies.  Con  decreto  del  Ministro dello sviluppo economico, di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto,  sono  adottate  le disposizioni
occorrenti  per  l'attuazione  del  comma  1-quinquies. A tal fine la
dotazione  finanziaria  del  fondo di garanzia di cui all'articolo 15
della  legge  7 agosto 1997, n. 266, e' incrementata di 10 milioni di
euro per l'anno 2009 a valere sul fondo di cui all'articolo 13, comma
3-quater,  del  decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133, come rifinanziato
dal comma 1-ter del presente articolo. ))
  2. Al comma 18 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n.  185,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n.  2,  dopo  il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «E'
punito  con  la  sanzione  del  duecento  per  cento della misura dei
crediti  compensati  chiunque  utilizza  i  crediti  di  cui al primo
periodo  per  il  pagamento  delle  somme  dovute  per  un  ammontare
superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare.».
  ((  2-bis.  L'articolo  24,  comma 3, del decreto-legge 29 novembre
2008,  n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009,  n.  2,  si  interpreta  nel senso che il termine di centoventi
giorni  ivi  previsto  e'  di natura ordinatoria. Conseguentemente il
potere  di  accertamento  si  esercita, ai sensi dell'articolo 43 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive  modificazioni, entro i termini ivi previsti che decorrono
da  quello  di  cui  all'articolo  27, comma 3, della legge 18 aprile
2005,  n. 62, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore
del  comma  11 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n.
10,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.
))
  3.  In  relazione  alle  disposizioni  di  cui  ai  commi 1 e 2, le
dotazioni    finanziarie   della   missione   di   spesa   «Politiche
economico-finanziarie  e  di  bilancio» sono ridotte di 10 milioni di
euro  per l'anno 2009, di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di 200
milioni  di euro per l'anno 2011 e di 310 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2012.
  ((  3-bis.  All'articolo  20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4.  Per  l'espletamento  dei  compiti  stabiliti  al  comma  3, il
commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni
fase   dell'investimento  e  ad  ogni  atto  necessario  per  la  sua
esecuzione,  i  poteri,  anche  sostitutivi,  degli organi ordinari o
straordinari.  Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione
vigente   e   nel   rispetto  comunque  della  normativa  comunitaria
sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture,
nonche'  dei  principi  generali  dell'ordinamento giuridico, e fermo
restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008, n 133; i decreti di cui al comma 1 del
presente articolo contengono l'indicazione delle principali norme cui
si intende derogare»;
   b)  al  comma 5 sono premessi i seguenti periodi: «Il commissario,
se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data
della  nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, e'
collocato  fuori  ruolo  ai  sensi  della  normativa  vigente,  fermo
restando quanto previsto dal comma 9 del presente articolo per quanto
concerne la spesa relativa. Al rientro dal fuori ruolo, al dipendente
di  cui  al primo periodo viene attribuito uno dei posti disponibili.
In   mancanza   di  disponibilita'  di  posti,  il  dipendente  viene
temporaneamente    collocato   in   posizione   soprannumeraria,   da
riassorbire,  comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i relativi
oneri  sono  compensati  mediante  contestuale indisponibilita' di un
numero   di   posti  dirigenziali  equivalenti  dal  punto  di  vista
finanziario,  idonei  ad  assicurare  il rispetto del limite di spesa
sostenuto per tali finalita' a legislazione vigente.».
  3-ter.  Al  comma  1  dell'articolo  18  del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al
fine  di  garantire  l'efficace  pianificazione  del  servizio, degli
investimenti  e  del  personale,  i  contratti  di  servizio relativi
all'esercizio  dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque
affidati  hanno durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili di
altri  sei,  nei  limiti  degli  stanziamenti  di bilancio allo scopo
finalizzati».
  3-quater.  Al fine di sostenere le imprese interessate dall'attuale
congiuntura economico-finanziaria rafforzando gli strumenti di difesa
da  manovre  speculative, la lettera b) del comma 3 dell'articolo 106
del  testo  unico  delle  disposizioni  in materia di intermediazione
finanziaria  , di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
   «b)  l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori al cinque
per  cento  da  parte  di coloro che gia' detengono la partecipazione
indicata  nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di
voto nell'assemblea ordinaria».
  3-quinquies.  Al  testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo 24
febbraio  1998,  n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 120, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis.  La  CONSOB puo', con provvedimento motivato da esigenze di
tutela  degli  investitori  nonche'  di  efficienza e trasparenza del
mercato   del  controllo  societario  e  del  mercato  dei  capitali,
prevedere,  per  un  limitato  periodo  di  tempo, soglie inferiori a
quella  indicata  nel comma 2 per societa' ad elevato valore corrente
di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso»;
   b) il comma 2 dell'articolo 193 e' sostituito dal seguente:
  «2.  L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti
e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120,
commi  2,  2-bis, 3 e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, nonche' la violazione
dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e
122,  comma  4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria
da  euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo
nelle  comunicazioni  previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis, 3 e
4, non superiore a due mesi, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila».
  3-sexies. Al codice civile apportare le seguenti modificazioni:
   a) il terzo comma dell'articolo 2357 e' sostituito dal seguente:
  «Il  valore  nominale  delle  azioni acquistate a norma del primo e
secondo  comma  dalle  societa'  che  fanno  ricorso  al  mercato del
capitale  di  rischio  non puo' eccedere la quinta parte del capitale
sociale,  tenendosi  conto a tal fine anche delle azioni possedute da
societa' controllate.»;
   b)  il  secondo  comma  dell'articolo  2357-bis  e' sostituito dal
seguente:
  «Se  il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della
quinta  parte  del  capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma
dei  numeri  2),  3)  e  4) del primo comma del presente articolo, si
applica  per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il
termine entro il quale deve avvenire l'alienazione e' di tre anni»;
   c) il secondo comma dell'articolo 2445 e' sostituito dal seguente:
  «L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e
le  modalita'  della  riduzione. Nel caso di societa' cui si applichi
l'articolo  2357, terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi
con modalita' tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo
la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale». )
 
          Riferimenti normativi:
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei  redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni), e successive modificazioni:
             «Art.   17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'INPS  e  delle  altre somme a favore dello Stato, delle
          regioni   e   degli   enti   previdenziali,  con  eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della dichiarazione successiva.
             2.  Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi:
              a)  alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
          e  alle  ritenute  alla  fonte riscosse mediante versamento
          diretto  ai  sensi  dell'articolo 3 del D.P.R. 29 settembre
          1973,  n. 602 ; per le ritenute di cui al secondo comma del
          citato  articolo  3  resta ferma la facolta' di eseguire il
          versamento   presso  la  competente  sezione  di  tesoreria
          provinciale  dello  Stato;  in  tal  caso non e' ammessa la
          compensazione;
              b)  all'imposta  sul  valore  aggiunto  dovuta ai sensi
          degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ,
          e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto;
              d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera
          a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ;
              d-bis)   [all'addizionale   regionale  all'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche];
              e)  ai  contributi  previdenziali dovuti da titolari di
          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative;
              f)  ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
          dai  datori  di  lavoro e dai committenti di prestazioni di
          collaborazione    coordinata    e   continuativa   di   cui
          all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
          n. 917 ;
              g)  ai  premi  per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
          testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ;
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'articolo 20;
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992,
          n. 394, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 novembre
          1992,  n.  461,  e  del  contributo  al  Servizio sanitario
          nazionale  di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986,
          n.  41,  come da ultimo modificato dall'art. 4 del d.-l. 23
          febbraio  1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
          L. 22 marzo 1995, n. 85;
              h-ter)  alle  altre entrate individuate con decreto del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
          con i Ministri competenti per settore;
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche.
             2-bis.  [Non  sono  ammessi alla compensazione di cui al
          comma  2  i  crediti  ed  i debiti relativi all'imposta sul
          valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che si
          avvalgono  della  procedura di compensazione della predetta
          imposta  a  norma  dell'ultimo  comma  dell'articolo 73 del
          D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633].».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 14 dell'art. 1 del
          decreto-legge  3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti
          in  materia  tributaria  e  finanziaria),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286:
             «14.  Gli organismi preposti all'attivita' di controllo,
          accertamento   e  riscossione  dei  tributi  erariali  sono
          impegnati  ad  orientare  le  attivita'  operative  per una
          significativa  riduzione  della base imponibile evasa ed al
          contrasto  dell'impiego  del lavoro non regolare, del gioco
          illegale  e  delle frodi negli scambi intracomunitari e con
          Paesi  esterni  al  mercato comune europeo. Una quota parte
          delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un
          ammontare  non  superiore  a  10 milioni di euro per l'anno
          2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008,
          e'  destinata  ad un apposito fondo destinato a finanziare,
          nei    confronti    del    personale   dell'Amministrazione
          economico-finanziaria,  per  meta'  delle  risorse, nonche'
          delle  amministrazioni statali, per la restante meta' delle
          risorse,   la   concessione   di  incentivi  all'esodo,  la
          concessione   di  incentivi  alla  mobilita'  territoriale,
          l'erogazione   di  indennita'  di  trasferta,  nonche'  uno
          specifico programma di assunzioni di personale qualificato.
          Le   modalita'   di  attuazione  del  presente  comma  sono
          stabilite in sede di contrattazione integrativa.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 3-quater dell'art. 13
          del gia' citato decreto-legge n. 112 del 2008:
             «3-quater.  Presso  il  Ministero  dell'economia e delle
          finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e
          la  promozione  dello sviluppo del territorio. La dotazione
          del  fondo  e'  stabilita  in 60 milioni di euro per l'anno
          2009,  30  milioni  di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di
          euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono
          concessi contributi statali per interventi realizzati dagli
          enti   destinatari   nei   rispettivi   territori   per  il
          risanamento  e  il  recupero  dell'ambiente  e  lo sviluppo
          economico  dei  territori  stessi.  Alla ripartizione delle
          risorse  e  all'individuazione  degli  enti  beneficiari si
          provvede  con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle
          finanze  in  coerenza  con apposito atto di indirizzo delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari.  Al  relativo  onere  si  provvede, quanto a 30
          milioni  di  euro  per l'anno 2009, mediante corrispondente
          riduzione  delle  proiezioni,  per  il medesimo anno, dello
          stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
          ai  fini  del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
          programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali» della missione
          «Fondi   da   ripartire»  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2008,
          allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento
          relativo  al  medesimo  Ministero e, quanto a 30 milioni di
          euro  per  ciascuno  degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante
          corrispondente  riduzione  della  dotazione  del  fondo per
          interventi   strutturali  di  politica  economica,  di  cui
          all'articolo  10,  comma  5,  del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 273 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 266 del 2005:
             «273.  Le somme eventualmente residuate dagli importi di
          cui  al  comma  3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24
          dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2004, n. 47, e al comma 2 dell'articolo 1
          del  decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  22  aprile  2005, n. 58, sono
          destinate,  fino  a concorrenza, alla copertura degli oneri
          derivanti   dagli   accordi   nazionali   stipulati   dalle
          associazioni  datoriali e dalle organizzazioni sindacali di
          categoria  in  attuazione dell'articolo 1, comma 148, della
          legge  30  dicembre  2004, n. 311. Con decreto del Ministro
          del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
          Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti, da emanare
          entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  sono quantificati i predetti oneri
          contrattuali  e  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita' di
          riparto delle somme.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  2 dell'art. 4 del
          decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
          del  6 agosto 2007 (Indennita' di malattia per i lavoratori
          del  trasporto  pubblico  locale, ai sensi dell'articolo 1,
          comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266):
             «2. Per l'anno di competenza 2006, le aziende provvedono
          a  comunicare  gli  oneri  sostenuti  entro il 30 settembre
          2007,  a pena di decadenza, al Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale,  con le modalita' che saranno indicate
          con   apposito   avviso  sul  sito  internet  del  predetto
          Ministero.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 848 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 296 del 2006:
             «848.  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico
          adottato  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  sentita  la Banca d'Italia, previa intesa in sede
          di  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
          sensi  dell'articolo  3  del  decreto legislativo 28 agosto
          1997,  n.  281,  entro  due  mesi  dalla data di entrata in
          vigore  della presente legge vengono stabiliti le modalita'
          di  funzionamento  del  Fondo  di  cui  al comma 847, anche
          attraverso   l'affidamento   diretto  ad  enti  strumentali
          all'amministrazione  ovvero  altri  soggetti  esterni,  con
          eventuale  onere  a  carico  delle  risorse stanziate per i
          singoli  progetti,  scelti  nel rispetto delle disposizioni
          nazionali   e   comunitarie,   nonche'  i  criteri  per  la
          realizzazione  degli  interventi  di  cui al medesimo comma
          847,  le  priorita'  di  intervento  e le condizioni per la
          eventuale  cessione  a terzi degli impegni assunti a carico
          dei  fondi  le cui rinvenienze confluiscono al Fondo di cui
          al  comma  847.  Nel  caso  in  cui  si adottino misure per
          sostenere  la  creazione  di  nuove  imprese femminili e il
          consolidamento   aziendale   di  piccole  e  medie  imprese
          femminili,  il decreto che fissa i criteri di intervento e'
          adottato  dal Ministro dello sviluppo economico di concerto
          con il Ministro per i diritti e le pari opportunita'.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto
          1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia):
             «Art.   15  (Razionalizzazione  dei  fondi  pubblici  di
          garanzia). - 1. Al fondo di garanzia di cui all'articolo 2,
          comma  100,  lettera  a),  della legge 23 dicembre 1996, n.
          662,  sono  attribuite,  a  integrazione delle risorse gia'
          destinate   in  attuazione  dello  stesso  articolo  2,  le
          attivita'  e  le  passivita'  del  fondo di garanzia di cui
          all'articolo  20  della  legge  12  agosto  1977, n. 675, e
          successive  modificazioni,  e  del fondo di garanzia di cui
          all'articolo  7  della  legge  10  ottobre  1975, n. 517, e
          successive  modificazioni,  nonche'  un  importo  pari a 50
          miliardi  di lire a valere sulle risorse destinate a favore
          dei  consorzi  e cooperative di garanzia collettiva fidi ai
          sensi  dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          149,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993, n. 237.
             2.  La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente
          articolo   puo'   essere   concessa   alle   banche,   agli
          intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco speciale di
          cui  all'articolo  107 del decreto legislativo 1° settembre
          1993,  n. 385 , e successive modificazioni, e alle societa'
          finanziarie   per  l'innovazione  e  lo  sviluppo  iscritte
          all'albo  di  cui  all'articolo  2,  comma 3, della legge 5
          ottobre  1991, n. 317 , a fronte di finanziamenti a piccole
          e  medie  imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e
          di  partecipazioni,  temporanee e di minoranza, al capitale
          delle  piccole  e  medie  imprese. La garanzia del fondo e'
          estesa  a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai
          consorzi  di  garanzia  collettiva fidi di cui all'articolo
          155,  comma  4,  del  citato decreto legislativo n. 385 del
          1993  e  dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
          generale  di  cui  all'articolo  106  del  medesimo decreto
          legislativo.
             3.  I  criteri  e  le modalita' per la concessione della
          garanzia  e  per la gestione del fondo nonche' le eventuali
          riserve   di  fondi  a  favore  di  determinati  settori  o
          tipologie  di  operazioni  sono  regolati  con  decreto del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          di  concerto  con  il Ministro del tesoro, da emanare entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge.  Apposita  convenzione  verra'  stipulata,
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  tra  il  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai
          sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385 . La convenzione prevede un distinto
          organo,  competente a deliberare in materia, nel quale sono
          nominati  anche  un  rappresentante  delle banche e uno per
          ciascuna  delle  organizzazioni  rappresentative  a livello
          nazionale  delle  piccole  e  medie  imprese  industriali e
          commerciali.
             4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle
          risorse  destinate  a  favore dei consorzi e cooperative di
          garanzia  collettiva  fidi  ai  sensi  dell'articolo  2 del
          decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  149 , convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 237, e'
          destinato  al  fondo  centrale di garanzia istituito presso
          l'Artigiancassa  Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 ,
          e  successive modificazioni e integrazioni. All'articolo 2,
          comma  101,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , dopo le
          parole:  «Ministro  del tesoro», sono inserite le seguenti:
          «di  concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato».
             5.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore del decreto del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          emanato  di  concerto con il Ministro del tesoro, di cui al
          comma  3, sono abrogati l'articolo 20 della legge 12 agosto
          1977,  n. 675 , e l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975,
          n. 517 , e loro successive modificazioni.
             6. ....».
             - Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 27 del gia'
          citato decreto-legge n. 185 del 2008, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «18.  L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti
          per  il  pagamento  delle  somme  dovute  e'  punito con la
          sanzione  dal  cento al duecento per cento della misura dei
          crediti  stessi. E' punito con la sanzione del duecento per
          cento della misura dei crediti compensati chiunque utilizza
          i  crediti  di  cui al primo periodo per il pagamento delle
          somme  dovute  per  un  ammontare superiore a cinquantamila
          euro per ciascun anno solare.».
             -  Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 24 del gia'
          citato decreto-legge n. 185 del 2008:
             «3. L'Agenzia delle entrate provvede alla notifica degli
          avvisi  di accertamento di cui al comma 1, entro centoventi
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  contenenti  l'invito  al  pagamento  delle intere
          somme  dovute,  con  l'intimazione  che, in caso di mancato
          versamento  entro  trenta  giorni  dalla  data di notifica,
          anche   nell'ipotesi   di  presentazione  del  ricorso,  si
          procede,   ai   sensi  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo
          a   titolo  definitivo  della  totalita'  delle  somme  non
          versate,  nonche'  degli ulteriori interessi dovuti. Non si
          fa  luogo,  in  ogni caso, all'applicazione di sanzioni per
          violazioni  di  natura  tributaria  e  di ogni altra specie
          comunque   connesse   alle   procedure  disciplinate  dalle
          presenti  disposizioni.  Non  sono applicabili gli istituti
          della  dilazione  dei pagamenti e della sospensione in sede
          amministrativa e giudiziale.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  43 del gia' citato
          decreto  del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e
          successive modificazioni:
             «Art.  43  (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di
          accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
          entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
          cui e' stata presentata la dichiarazione.
             Nei  casi  di omessa presentazione della dichiarazione o
          di  presentazione  di  dichiarazione  nulla  ai sensi delle
          disposizioni  del  titolo  I  l'avviso di accertamento puo'
          essere  notificato  fino  al  31  dicembre  del quinto anno
          successivo  a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto
          essere presentata.
             In  caso  di violazione che comporta obbligo di denuncia
          ai  sensi  dell'articolo 331 del codice di procedura penale
          per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo
          2000,  n.  74,  i  termini  di cui ai commi precedenti sono
          raddoppiati  relativamente  al periodo di imposta in cui e'
          stata commessa la violazione.
             Fino  alla  scadenza  del  termine  stabilito  nei commi
          precedenti   l'accertamento   puo'   essere   integrato   o
          modificato  in  aumento  mediante la notificazione di nuovi
          avvisi,  in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di nuovi
          elementi.   Nell'avviso   devono   essere  specificatamente
          indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
          fatti   attraverso   i   quali  sono  venuti  a  conoscenza
          dell'ufficio delle imposte.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 27 della
          legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento
          di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle
          Comunita'   europee.   Legge   comunitaria   2004),   nella
          formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del comma
          11  dell'articolo 1, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n.
          10,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 aprile
          2007, n. 46:
             «3.  [Entro  il termine di cui al comma 2, i beneficiari
          di   cui   al   medesimo   comma,  indipendentemente  dalla
          comunicazione   ivi  prevista,  presentano  alle  Direzioni
          regionali   dell'Agenzia   delle  entrate  territorialmente
          competenti   una  dichiarazione  dei  redditi  dei  periodi
          d'imposta nei quali il regime di esenzione e' stato fruito,
          con  l'autoliquidazione delle imposte dovute. Il modello e'
          presentato anche in caso di autoliquidazione negativa].».
             -  Per  il  riferimento  all'art.  20  del  gia'  citato
          decreto-legge  n.  185 del 2008 si veda nelle note all'art.
          6.
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 18 del
          decreto  legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento
          alle  regioni  ed agli enti locali di funzioni e compiti in
          materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo
          4,  comma  4,  della  L.  15 marzo 1997, n. 59), cosi' come
          modificato dalla presente legge:
             «1.   L'esercizio  dei  servizi  di  trasporto  pubblico
          regionale e locale, con qualsiasi modalita' effettuati e in
          qualsiasi    forma   affidati,   e'   regolato,   a   norma
          dell'articolo  19, mediante contratti di servizio di durata
          non  superiore  a  nove anni. L'esercizio deve rispondere a
          principi  di  economicita'  ed  efficienza,  da conseguirsi
          anche attraverso l'integrazione modale dei servizi pubblici
          di  trasporto.  I servizi in economia sono disciplinati con
          regolamento   dei   competenti  enti  locali.  Al  fine  di
          garantire  l'efficace  pianificazione  del  servizio, degli
          investimenti  e  del  personale,  i  contratti  di servizio
          relativi  all'esercizio  dei  servizi di trasporto pubblico
          ferroviario  comunque  affidati  hanno  durata  minima  non
          inferiore  a  sei anni rinnovabili di altri sei, nei limiti
          degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati.».
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 3 dell'art. 106 del
          decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58 (Testo unico
          delle    disposizioni   in   materia   di   intermediazione
          finanziaria,  ai  sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
          febbraio  1996,  n.  52), e successive modificazioni, cosi'
          come modificato dalla presente legge:
             «3.  La  Consob disciplina con regolamento le ipotesi in
          cui:
              a)  la partecipazione indicata nel comma 1 e' acquisita
          mediante  l'acquisto  di  partecipazioni in societa' il cui
          patrimonio  e'  prevalentemente costituito da titoli emessi
          da altra societa' di cui all'articolo 105, comma 1;
              b)  l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori
          al  cinque  per cento da parte di coloro che gia' detengono
          la partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre della
          maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;
              c)   l'offerta,  previo  provvedimento  motivato  della
          Consob,  e'  promossa  ad un prezzo inferiore a quello piu'
          elevato  pagato,  fissando  i  criteri per determinare tale
          prezzo e purche' ricorra una delle seguenti circostanze:
               1)  i  prezzi  di  mercato  siano stati influenzati da
          eventi  eccezionali  o vi sia il fondato sospetto che siano
          stati oggetto di manipolazione;
               2)  il  prezzo  piu'  elevato  pagato dall'offerente o
          dalle  persone che agiscono di concerto con il medesimo nel
          periodo  di  cui  al  comma 2 e' il prezzo di operazioni di
          compravendita  sui titoli oggetto dell'offerta effettuate a
          condizioni   di   mercato   e  nell'ambito  della  gestione
          ordinaria  della propria attivita' caratteristica ovvero e'
          il  prezzo  di  operazioni  di  compravendita che avrebbero
          beneficiato di una delle esenzioni di cui al comma 5;
              d)   l'offerta,  previo  provvedimento  motivato  della
          Consob,  e'  promossa  ad un prezzo superiore a quello piu'
          elevato  pagato  purche'  cio' sia necessario per la tutela
          degli  investitori  e  ricorra  almeno  una  delle seguenti
          circostanze:
               1)  l'offerente  o le persone che agiscono di concerto
          con il medesimo abbiano pattuito l'acquisto di titoli ad un
          prezzo  piu'  elevato  di  quello  pagato per l'acquisto di
          titoli della medesima categoria;
               2)  vi  sia  stata  collusione  tra  l'offerente  o le
          persone  che  agiscono  di concerto con il medesimo e uno o
          piu' venditori;
               3)  l'offerente  o le persone che agiscono di concerto
          con il medesimo abbiano posto in essere operazioni volte ad
          eludere l'obbligo di offerta pubblica di acquisto;
               4)  vi sia il fondato sospetto che i prezzi di mercato
          siano stati oggetto di manipolazione.»
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 120 del gia' citato
          decreto  legislativo  n. 58 del 1998, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «Art.    120    (Obblighi    di    comunicazione   delle
          partecipazioni  rilevanti).  -  1.  Ai  fini della presente
          sezione,  per  capitale  di  societa' per azioni si intende
          quello rappresentato da azioni con diritto di voto.
             2. Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate
          avente  l'Italia  come  Stato  membro  d'origine  in misura
          superiore   al   due   per  cento  del  capitale  ne  danno
          comunicazione alla societa' partecipata e alla CONSOB.
             2-bis.  La  CONSOB  puo',  con provvedimento motivato da
          esigenze  di tutela degli investitori nonche' di efficienza
          e  trasparenza  del  mercato del controllo societario e del
          mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di
          tempo,  soglie  inferiori a quella indicata nel comma 2 per
          societa'  ad  elevato  valore  corrente  di  mercato  e  ad
          azionariato particolarmente diffuso.
             3.  Gli  emittenti  azioni  quotate aventi l'Italia come
          Stato  membro d'origine che partecipano in misura superiore
          al  dieci per cento del capitale in una societa' per azioni
          non  quotate  o in una societa' a responsabilita' limitata,
          anche   estere,   ne   danno  comunicazione  alla  societa'
          partecipata e alla CONSOB.
             4.  La  CONSOB, tenuto anche conto delle caratteristiche
          degli investitori, stabilisce con regolamento:
              a)  le  variazioni  delle  partecipazioni  indicate nei
          commi 2 e 3 che comportano obbligo di comunicazione;
              b)  i  criteri  per  il  calcolo  delle partecipazioni,
          avendo  riguardo  anche  alle partecipazioni indirettamente
          detenute  e alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o
          e' attribuito a soggetto diverso dal socio;
              c)  il  contenuto  e le modalita' delle comunicazioni e
          dell'informazione   del   pubblico,  nonche'  le  eventuali
          deroghe per quest'ultima;
              d)  i termini per la comunicazione e per l'informazione
          del  pubblico,  che  nel  caso previsto dal comma 3 possono
          avere carattere periodico;
              d-bis)  i  casi in cui le comunicazioni sono dovute dai
          possessori  di  strumenti  finanziari  dotati  dei  diritti
          previsti  dall'articolo  2351,  ultimo  comma,  del  codice
          civile;
              d-ter)  i  casi  in  cui  la  detenzione  di  strumenti
          finanziari derivati determina obblighi di comunicazione;
              d-quater)  le  ipotesi  di  esenzione dall'applicazione
          delle presenti disposizioni.
             5.  Il  diritto  di voto inerente alle azioni quotate od
          agli  strumenti finanziari per i quali sono state omesse le
          comunicazioni   previste   dal  comma  2  non  puo'  essere
          esercitato.  In caso di inosservanza, si applica l'articolo
          14,  comma  5.  L'impugnazione  puo'  essere proposta anche
          dalla  Consob  entro  il termine indicato nell'articolo 14,
          comma 6.
             6.  Il  comma  2  non  si  applica  alle  partecipazioni
          detenute,  per  il  tramite  di  societa'  controllate, dal
          Ministero   dell'economia   e  delle  finanze.  I  relativi
          obblighi  di  comunicazione  sono  adempiuti dalle societa'
          controllate.»
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 193 del gia' citato
          decreto legislativo n. 58 del 1998:
             «Art.  193 (Informazione societaria e doveri dei sindaci
          e  delle  societa'  di  revisione).  -  1. Nei confronti di
          societa',  enti  o  associazioni  tenuti  a  effettuare  le
          comunicazioni  previste  dagli  articoli 114, 114-bis, 115,
          154-bis   e   154-ter  o  soggetti  agli  obblighi  di  cui
          all'articolo    115-bis    e'   applicabile   la   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da cinquemila a cinquecentomila
          euro  per  l'inosservanza delle disposizioni degli articoli
          medesimi  o  delle relative disposizioni applicative. Se le
          comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di
          violazione   la   sanzione  si  applica  nei  confronti  di
          quest'ultima.
             1-bis.   Alla   stessa   sanzione  di  cui  al  comma  1
          soggiacciono   coloro   i   quali  esercitano  funzioni  di
          amministrazione,  di  direzione  e  di  controllo presso le
          societa'  e  gli  enti  che  svolgono le attivita' indicate
          all'articolo  114, commi 8 e 11, nonche' i loro dipendenti,
          e  i  soggetti indicati nell'articolo 114, comma 7, in caso
          di  inosservanza delle disposizioni ivi previste nonche' di
          quelle di attuazione emanate dalla CONSOB.
             1-ter.   La  stessa  sanzione  di  cui  al  comma  1  e'
          applicabile  in  caso  di  inosservanza  delle disposizioni
          previste dall'articolo 114, commi 8 e 11, nonche' di quelle
          di  attuazione  emanate  dalla  CONSOB, nei confronti della
          persona  fisica  che svolge le attivita' indicate nel comma
          1-bis  e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista
          dall'articolo  114,  comma  10, nei confronti della persona
          fisica che svolge l'attivita' di giornalista.
             1-quater.  La  stessa  sanzione  di  cui  al  comma 1 e'
          applicabile,  in caso di inosservanza delle disposizioni di
          attuazione  emanate  dalla  Consob  ai  sensi dell'articolo
          113-ter,  comma  5,  lettere  b)  e  c),  nei confronti dei
          soggetti   autorizzati   dalla   Consob  all'esercizio  del
          servizio  di  diffusione e di stoccaggio delle informazioni
          regolamentate.
             2.  L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni
          rilevanti  e dei patti parasociali previste rispettivamente
          dagli  articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, e 122, commi 1,
          2  e  5,  nonche'  la violazione dei divieti previsti dagli
          articoli  120,  comma  5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4,
          sono  punite  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da
          euro  venticinquemila  a euro duemilionicinquecentomila. Il
          ritardo  nelle  comunicazioni  previste  dall'articolo 120,
          commi  2, 2-bis, 3 e 4, non superiore a due mesi, e' punito
          con   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria  da  euro
          cinquemila a euro cinquecentomila».
             3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica:
              a)  ai componenti del collegio sindacale, del consiglio
          di  sorveglianza  e  del  comitato  per  il controllo sulla
          gestione  che commettono irregolarita' nell'adempimento dei
          doveri  previsti  dall'articolo  149, commi 1, 4-bis, primo
          periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste
          dall'articolo 149, comma 3;
              b)  agli amministratori delle societa' di revisione che
          violano  le disposizioni contenute nell'articolo 162, comma
          3.
             3-bis.   Salvo   che   il  fatto  costituisca  reato,  i
          componenti  degli  organi di controllo, i quali omettano di
          eseguire  nei  termini  prescritti  le comunicazioni di cui
          all'articolo  148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione
          amministrativa  in misura pari al doppio della retribuzione
          annuale  prevista  per l'incarico relativamente al quale e'
          stata   omessa   la  comunicazione.  Con  il  provvedimento
          sanzionatorio   e'   dichiarata   altresi'   la   decadenza
          dall'incarico.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 2357 del codice civile,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.   2357  (Acquisto  delle  proprie  azioni).  -  La
          societa'  non  puo'  acquistare  azioni  proprie se non nei
          limiti   degli   utili   distribuibili   e   delle  riserve
          disponibili  risultanti  dall'ultimo  bilancio regolarmente
          approvato.   Possono   essere  acquistate  soltanto  azioni
          interamente liberate.
             L'acquisto  deve  essere  autorizzato dall'assemblea, la
          quale  ne  fissa  le modalita', indicando in particolare il
          numero  massimo  di  azioni  da  acquistare, la durata, non
          superiore  ai  diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione
          e'  accordata,  il corrispettivo minimo ed il corrispettivo
          massimo.
             Il  valore  nominale delle azioni acquistate a norma del
          primo  e  secondo comma dalle societa' che fanno ricorso al
          mercato del capitale di rischio non puo' eccedere la quinta
          parte  del  capitale  sociale,  tenendosi  conto a tal fine
          anche delle azioni possedute da societa' controllate.
             Le  azioni acquistate in violazione dei commi precedenti
          debbono  essere  alienate secondo modalita' da determinarsi
          dall'assemblea,   entro  un  anno  dal  loro  acquisto.  In
          mancanza,   deve   procedersi   senza   indugio   al   loro
          annullamento  e alla corrispondente riduzione del capitale.
          Qualora  l'assemblea  non  provveda, gli amministratori e i
          sindaci  devono  chiedere che la riduzione sia disposta dal
          tribunale  secondo  il  procedimento previsto dall'articolo
          2446, secondo comma.
             Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
          agli  acquisti  fatti  per tramite di societa' fiduciaria o
          per interposta persona.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 2357-bis del codice
          civile, cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  2357-bis (Casi speciali di acquisto delle proprie
          azioni).  - Le limitazioni contenute nell'articolo 2357 non
          si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:
              1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di
          riduzione  del  capitale,  da  attuarsi mediante riscatto e
          annullamento di azioni;
              2)  a  titolo  gratuito, sempre che si tratti di azioni
          interamente liberate;
              3) per effetto di successione universale o di fusione o
          scissione;
              4)   in   occasione   di   esecuzione  forzata  per  il
          soddisfacimento di un credito della societa', sempre che si
          tratti di azioni interamente liberate.
             Se  il  valore  nominale  delle azioni proprie supera il
          limite  della  quinta  parte  del  capitale  per effetto di
          acquisti  avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo
          comma  del presente articolo, si applica per l'eccedenza il
          penultimo  comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il
          quale deve avvenire l'alienazione e' di tre anni.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 2445 del codice civile,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  2445  (Riduzione  del  capitale  sociale).  -  La
          riduzione del capitale sociale puo' aver luogo sia mediante
          liberazione  dei  soci  dall'obbligo  dei versamenti ancora
          dovuti,  sia  mediante  rimborso  del capitale ai soci, nei
          limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413.
             L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le
          ragioni  e  le  modalita'  della  riduzione.  Nel  caso  di
          societa'  cui  si applichi l'articolo 2357, terzo comma, la
          riduzione  deve comunque effettuarsi con modalita' tali che
          le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione
          non eccedano la quinta parte del capitale sociale.
             La  deliberazione  puo'  essere  eseguita  soltanto dopo
          novanta  giorni  dal  giorno  dell'iscrizione  nel registro
          delle   imprese,   purche'   entro  questo  termine  nessun
          creditore  sociale  anteriore  all'iscrizione  abbia  fatto
          opposizione.
             Il  tribunale,  quando  ritenga infondato il pericolo di
          pregiudizio  per  i  creditori  oppure  la  societa'  abbia
          prestato  idonea  garanzia,  dispone che l'operazione abbia
          luogo nonostante l'opposizione.»