(( Art. 7-ter


              Misure urgenti a tutela dell'occupazione


  1.  All'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: «Il pagamento diretto ai
lavoratori   e'   disposto   contestualmente  all'autorizzazione  del
trattamento  di  integrazione salariale straordinaria, fatta salva la
successiva  revoca  nel  caso  in  cui il servizio competente accerti
l'assenza di difficolta' di ordine finanziario dell'impresa».
  2.   Le  imprese,  in  caso  di  richiesta  di  cassa  integrazione
straordinaria  e  di  cassa  integrazione  in  deroga,  con pagamento
diretto,  e con riferimento alle sospensioni successive alla data del
1°  aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro venti
giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di
lavoro.
  3.  In  via  sperimentale  per  il  periodo  2009-2010,  in  attesa
dell'emanazione  dei  provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti
di  integrazione  salariale  in  deroga  con  richiesta  di pagamento
diretto,  l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale (INPS) e'
autorizzato  ad  anticipare  i  relativi trattamenti sulla base della
domanda  corredata  dagli  accordi  conclusi  dalle  parti  sociali e
dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e
comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di
ripetizione   nei   confronti   del  datore  di  lavoro  delle  somme
indebitamente   erogate   ai   lavoratori.  La  domanda  deve  essere
presentata  all'INPS  dai datori di lavoro in via telematica, secondo
le  modalita' stabilite dal medesimo Istituto. Le regioni trasmettono
in  via telematica all'INPS le informazioni relative ai provvedimenti
autorizzatori  dei  trattamenti  in deroga e l'elenco dei lavoratori,
sulla  base  di  apposita  convenzione  con la quale sono definite le
modalita'  di  attuazione,  di  gestione  dei flussi informativi e di
rendicontazione della spesa.
  4.  Il  primo  periodo  del comma 36 dell'articolo 2 della legge 22
dicembre  2008,  n. 203, e' sostituito dal seguente: «In attesa della
riforma  degli  ammortizzatori  sociali  e  nel limite complessivo di
spesa  di  600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per
l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio   1993,   n.  236,  di  seguito  denominato  “Fondo  per
l'occupazione”  il  Ministro  del  lavoro, della salute e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi e
per  periodi  non  superiori  a  dodici  mesi, in deroga alla vigente
normativa,  la  concessione, anche senza soluzione di continuita', di
trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni,  di  mobilita'  e  di
disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e
ad aree regionali».
  5.  Il primo periodo del comma 9 dell'articolo 19 del decreto-legge
29  novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, e' sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle
risorse  finanziarie  destinate  per  l'anno 2009 alla concessione in
deroga  alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuita',
di  trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni, di mobilita' e di
disoccupazione    speciale,   i   trattamenti   concessi   ai   sensi
dell'articolo  2,  comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive  modificazioni,  possono  essere  prorogati, sulla base di
specifici  accordi  governativi  e per periodi non superiori a dodici
mesi,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro, della salute e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze».
  6.  Al  fine  di  garantire  criteri omogenei di accesso a tutte le
forme  di  integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori
destinatari  della  cassa  integrazione  guadagni  in  deroga e della
mobilita'   in   deroga,  rispettivamente,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  8,  comma  3,  del  decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
di  cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Con  riferimento  ai  lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del
calcolo del requisito di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23
luglio 1991, n. 223, si considerano valide anche eventuali mensilita'
accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui
all'articolo  2,  comma  26,  della  legge 8 agosto 1995, n. 335, con
esclusione  dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito
in  regime  di  monocommittenza  un  reddito  superiore  a 5.000 euro
complessivamente riferito a dette mensilita'.
  7.  Ai  datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in
atto  ai  sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive   modificazioni,   che   senza   esservi  tenuti  assumono
lavoratori  destinatari  per  gli  anni 2009 e 2010 di ammortizzatori
sociali  in  deroga,  licenziati  o  sospesi  per cessazione totale o
parziale  dell'attivita' o per intervento di procedura concorsuale da
imprese non rientranti nella disciplina di cui alla medesima legge n.
223  del 1991, e' concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennita'
spettante  al  lavoratore,  nel  limite  di  spesa  autorizzato e con
esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per
il  numero  di  mensilita'  di trattamento di sostegno al reddito non
erogate.  Tale  incentivo  e' erogato attraverso il conguaglio con le
somme   dovute   dai   datori   di  lavoro  a  titolo  di  contributi
previdenziali   e   assistenziali,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991.
  8.  All'articolo  19  del  decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis.  Per  l'anno  2009  ai  fini  dell'attuazione dell'istituto
sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2 nella misura del
20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento
del  medesimo  ai  sensi  del  presente  articolo, determinata in 100
milioni  di  euro,  e'  destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di
euro  a  valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui
all'articolo   25   della  legge  21  dicembre  1978,  n.  845,  come
rideterminato  dall'articolo  9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio
1993,  n  148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993,  n.  236,  fermo  restando  per il medesimo anno 2009 il limite
dell'ammontare  complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo
come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge
22 dicembre 2008, n. 203».
  9.  All'articolo  19  del  decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al comma 1, lettere a) e b), le parole: «tale indennita', fino
alla  data  di  entrata  in  vigore del decreto di cui al comma 3 del
presente  articolo,  puo'  essere  concessa  anche  senza  necessita'
dell'intervento integrativo degli enti bilaterali» sono soppresse;
   b)  al  comma  1-bis,  le  parole:  «secondo  quanto precisato dal
decreto  di  cui  al  comma  3 del presente articolo» sono sostituite
dalle  seguenti:  «,  fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi
l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di
tutela  si  considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente
ai trattamenti in deroga alla normativa vigente»;
   c) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
    «1-ter.  In  via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le
risorse  di  cui  al  comma  1 sono utilizzate anche per garantire ai
lavoratori  beneficiari  delle  misure  di  cui  al medesimo comma 1,
lettere  a),  b)  e c), un trattamento equivalente a quello di cui al
comma 8»;
   d) al comma 14, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Ai
fini  dell'attuazione  del presente comma, e' autorizzata, per l'anno
2009,  la  spesa  di  35  milioni di euro, di cui 5 milioni di euro a
valere  sul  Fondo  per  l'occupazione  e 30 milioni di euro mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo  1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le
somme  di  cui  al  precedente  periodo,  non  utilizzate  al termine
dell'esercizio  finanziario  2009,  sono conservate nel conto residui
per  essere  utilizzate  nell'esercizio  successivo.  All'articolo 5,
comma  5,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole:
“al  fine  di  evitare  o ridurre le eccedenze di personale nel
corso  della  procedura  di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio
1991,  n.  223,” sono aggiunte le seguenti: “o al fine di
evitare  licenziamenti  plurimi  individuali  per giustificato motivo
oggettivo,”».
  10.  All'articolo 19, comma 7-bis, primo periodo, del decreto-legge
29  novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28  gennaio  2009,  n.  2,  dopo  le  parole:  «presso  il  fondo  di
provenienza»  sono  inserite le seguenti: «nel triennio precedente» e
dopo le parole: «pari a 3.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «e che
tali  posizioni  non  siano riferite ad aziende o datori di lavoro le
cui  strutture,  in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla
definizione  comunitaria  di  micro  e  piccole  imprese  di cui alla
raccomandazione  n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
Sono  comunque  esclusi  dalle  quote  da trasferire i versamenti del
datore  di  lavoro  riversati dall'INPS al fondo di provenienza prima
del 1° gennaio 2009».
  11.  I servizi competenti al lavoro di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera  g),  del  decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n. 181, e
successive   modificazioni,  sono  tenuti,  con  periodicita'  almeno
settimanale  e senza oneri per la finanza pubblica, a rendere note le
opportunita'   di  lavoro  disponibili  mediante  adeguate  forme  di
promozione   della   pubblicazione   o  diffusione  sugli  organi  di
comunicazione  di  massa  locali. Le comunicazioni di cui al presente
comma  rilevano  ai  fini  della  concessione  e del mantenimento dei
requisiti  di autorizzazione e di accreditamento di cui agli articoli
5  e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive
modificazioni.
  12.  All'articolo  70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
    «d)   di   manifestazioni   sportive,  culturali,  fieristiche  o
caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarieta' anche in caso
di committente pubblico»;
   b) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
    «e)  di  qualsiasi  settore  produttivo il sabato e la domenica e
durante  i  periodi  di  vacanza  da  parte  di  giovani  con meno di
venticinque  anni  di eta', regolarmente iscritti a un ciclo di studi
presso  l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine e grado
e compatibilmente con gli impegni scolastici»;
   c)  al comma 1, lettera f), dopo le parole: «di attivita' agricole
di  carattere  stagionale effettuate da pensionati», sono inserite le
seguenti: «, da casalinghe»;
   d) al comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    «h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati»;
   e) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
    «1-bis.  In  via  sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro
accessorio  possono  essere rese, in tutti i settori produttivi e nel
limite  massimo  di  3.000  euro  per  anno  solare, da percettori di
prestazioni  integrative  del  salario  o  con  sostegno  al  reddito
compatibilmente  con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a
sottrarre  dalla  contribuzione  figurativa relativa alle prestazioni
integrative  del  salario  o  di  sostegno  al  reddito gli accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».
  13.  All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre
2003,  n.  276  le parole «parenti e affini sino al terzo grado» sono
sostituite dalle seguenti: «parenti e affini sino al quarto grado».
  14.  Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati
antecedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della legge di
conversione   del  presente  decreto  a  seguito  degli  accertamenti
compiuti  dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni  sul  lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui
all'articolo  13,  comma  8,  della  legge  27  marzo  1992, n. 257 e
successive  modificazioni,  sulla  base  dei curricula presentati dal
datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di
dolo  dell'interessato  che  sia  accertato  in  via  giudiziale  con
sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato
in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000
euro  per  ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per
l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in
200.000  euro  annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere
sul  Fondo  per  l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del
decreto  legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla   legge   19   luglio   1993,   n.   236,  con  pari  riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 6, comma 4, della
legge 8 marzo 2000, n. 53.
  15.  All'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  «1-bis.  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare  entro  il  30  giugno 2009, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  ferma  restando la disapplicazione
prevista dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133,  delle  disposizioni  di  cui  all'allegato B relativamente alle
risorse  considerate  ai  fini del miglioramento dei saldi di finanza
pubblica,  sono individuati, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le
modalita'  volti  ad  utilizzare  per  la  contrattazione integrativa
nonche' per le finalita' di cui al comma 1 del citato articolo 67, in
correlazione  con  l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, le
risorse  derivanti  dal  processo  attuativo delle leggi elencate nel
citato   allegato  B  eccedenti  rispetto  a  quelle  finalizzate  al
miglioramento  dei  saldi  di  finanza pubblica, valutando a tal fine
anche  la  possibilita'  di  utilizzare  le  maggiori entrate proprie
rispetto a quelle dei triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello
svolgimento  di attivita' aggiuntive rispetto a quelle istituzionali,
nonche' le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi
di finanza pubblica».
  16.  All'articolo  18  del  decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  «3-bis.  Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti
dall'applicazione  dell'articolo 6-quater del decreto-legge 25 giugno
2008,  n,  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008,  n. 133, assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera
a),  del presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo del
12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano, in base ai principi stabiliti all'esito della
seduta  del  12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano,   avuto  riguardo  alle  contingenti  esigenze  territoriali
derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al comma
3 del presente articolo.».
  17.  Alla  lettera  b)  del  comma 1 dell'articolo 37 della legge 5
agosto  1981, n. 416, come da ultimo modificato dall'articolo 41-bis,
comma  6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole:
«Ministero  del  lavoro,  della  salute e delle politiche sociali, di
concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,» sono
inserite  le  seguenti:  «a  seguito  di  accordi recepiti in sede di
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,».
  18.  Sono  escluse  dal patto di stabilita' interno delle regioni e
delle  province  autonome  di Trento e di Bolzano per gli anni 2009 e
2010   le   maggiori  spese  correnti  realizzate  con  la  quota  di
cofinanziamento  nazionale  e riconducibili alle finalita' degli assi
prioritari  «Adattabilita'» e «Occupabilita'» conseguenti all'accordo
riguardante  gli  interventi e le misure anticrisi con riferimento al
sostegno  del  reddito  e  alle  competenze,  al  Fondo  per  le aree
sottoutilizzate e alla nettizzazione dei fondi strutturali comunitari
sancito  nella  seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
del 26 febbraio 2009.
  19.  Ai fini di cui al comma 18, per maggiori spese degli anni 2009
e  2010  si  intende,  per  la gestione di competenza finanziaria, la
differenza  tra  gli  impegni  effettivi e gli importi indicati per i
corrispondenti esercizi nella programmazione finanziaria prevista dal
piano  operativo  regionale  (POR)  gia'  approvato dalla Commissione
europea  alla  data  dell'accordo di cui al citato comma 18 e, per la
gestione  di  cassa,  la  differenza tra i pagamenti effettuati e gli
importi indicati, rispettivamente, per gli esercizi 2007 e 2008 nella
programmazione finanziaria prevista dal POR.
  20.  Al  fine  di  assicurare  l'integrale  utilizzo  delle risorse
comunitarie  e  nazionali  destinate  agli  interventi di sostegno al
reddito  e  alle  competenze,  di  cui all'accordo tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 12 febbraio
2009,  individuate  nell'ambito  dei  programmi  operativi  del Fondo
sociale  europeo  2007/2013  -  assi  prioritari  «Adattabilita'»  ed
«Occupabilita',  il  Fondo  di  rotazione di cui alla legge 16 aprile
1987,  n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie
disponibilita',  su richiesta delle regioni e delle province autonome
interessate,  le  quote  dei contributi comunitari e statali previste
fino  all'annualita'  2010 per i predetti assi prioritari. Le risorse
anticipate  dal citato Fondo di rotazione ai sensi del presente comma
sono  imputate,  per  la  parte  comunitaria, agli accrediti disposti
dall'Unione  europea  a titolo di rimborso delle spese effettivamente
sostenute  e,  per  la  parte  statale, agli stanziamenti previsti in
favore dei medesimi programmi, ai sensi della legge n. 183 del 1987.
  21.  Al  fine di evitare la possibilita' di una applicazione estesa
anche   ad   altri  enti,  e  per  garantire  conseguentemente  anche
l'effettivo  rispetto delle disponibilita' finanziarie gia' previste,
l'articolo 41, comma 16-terdecies del decreto legge 30 dicembre 2008,
n.  207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,
n.14,  si  interpreta  nel  senso  che  si  applica esclusivamente ai
soggetti  di  cui  all'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre
2007,  n.  244,  per  le  finalita'  di cui al comma 551 del medesimo
articolo  2.  Resta  confermato  che alla relativa spesa si fa fronte
esclusivamente  nei  limiti  delle  risorse  preordinate nel bilancio
dello  Stato  con  il  citato  articolo  41,  comma 16-terdecies, del
decreto-  legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 14 del 2009. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 6 dell'art. 2 della
          legge  23  luglio  1991,  n. 223 (Norme in materia di cassa
          integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,
          attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
          al  lavoro  ed altre disposizioni in materia di mercato del
          lavoro), cosi' come modificato dalla presente legge:
             «6.  Il  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale
          puo'  disporre il pagamento diretto ai lavoratori, da parte
          dell'INPS,  del  trattamento  straordinario di integrazione
          salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare,
          ove  spettante,  quando  per l'impresa ricorrano comprovate
          difficolta'     di     ordine     finanziario     accertate
          dall'Ispettorato  provinciale  del  lavoro territorialmente
          competente. Restano fermi gli obblighi del datore di lavoro
          in  ordine  alle  comunicazioni  prescritte  nei  confronti
          dell'INPS.  Il  pagamento diretto ai lavoratori e' disposto
          contestualmente   all'autorizzazione   del  trattamento  di
          integrazione   salariale   straordinaria,  fatta  salva  la
          successiva  revoca  nel  caso in cui il servizio competente
          accerti  l'assenza  di  difficolta'  di  ordine finanziario
          dell'impresa.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 36 dell'art. 2 della
          legge  22  dicembre  2008,  n.  203  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2009),  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
             «36.   In  attesa  della  riforma  degli  ammortizzatori
          sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di
          euro  per  l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione
          di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del  decreto-legge 20
          maggio1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla
          legge  19  luglio  1993,  n.  236,  di  seguito  denominato
          “Fondo   per  l'occupazione”  il  Ministro  del
          lavoro,  della salute, delle politiche sociali, di concerto
          con   il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  puo'
          disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per
          periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente
          normativa,   la   concessione,  anche  senza  soluzione  di
          continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni,
          di  mobilita'  e  di  disoccupazione  speciale,  anche  con
          riferimento  a  settori  produttivi e ad aree regionali. La
          dotazione  di  cui  all'articolo  68,  comma 4, lettera a),
          della   legge   17   maggio  1999,  n.  144,  e  successive
          modificazioni,  come  da ultimo rideterminata dall'articolo
          1,  comma  10,  del  decreto-legge  6  marzo  2006,  n. 68,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006,
          n.  127,  e'  ridotta  a  euro 139.109.570 per l'anno 2009.
          Nell'ambito  delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo
          di  cui  all'articolo  25  della legge 21 dicembre 1978, n.
          845,  come  rideterminato  dall'articolo  9,  comma  5, del
          decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 236, e'
          destinata, per l'anno 2009, la somma di 150 milioni di euro
          per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  31, comma 3, del
          decreto    legislativo    17    ottobre   2005,   n.   226.
          Conseguentemente,  per  l'anno 2009 l'ammontare complessivo
          dei pagamenti a carico del predetto Fondo non puo' eccedere
          l'importo di 420 milioni di euro.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 9 dell'art. 19 del
          decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
          il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
          ridisegnare  in  funzione  anti-crisi  il quadro strategico
          nazionale),  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio  2009,  n.  2, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             «9.  Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per
          l'anno   2009  alla  concessione  in  deroga  alla  vigente
          normativa,   anche   senza  soluzione  di  continuita',  di
          trattamenti  di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e
          di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi
          dell'articolo  2,  comma 521, della legge 24 dicembre 2007,
          n.   244,   e   successive  modificazioni,  possono  essere
          prorogati,  sulla  base  di specifici accordi governativi e
          per  periodi  non  superiori a dodici mesi, con decreto del
          Ministro   del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze. La misura dei trattamenti di cui al presente comma
          e'  ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del
          30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento
          nel  caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno
          del  reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda,
          possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza
          di  specifici  programmi  di  reimpiego, anche miranti alla
          riqualificazione     professionale,    organizzati    dalla
          regione.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  3 dell'art. 8 del
          decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86  (Norme  in materia
          previdenziale,  di  occupazione  giovanile e di mercato del
          lavoro,   nonche'   per   il   potenziamento   del  sistema
          informatico  del  Ministero  del  lavoro e della previdenza
          sociale),  convertito,  con  modificazioni  dalla  legge 20
          maggio 1988, n. 160:
             «3.   L'ammissione  del  lavoratore  ai  trattamenti  di
          integrazione  salariale  straordinaria  e'  subordinata  al
          conseguimento di una anzianita' lavorativa presso l'impresa
          di  almeno  novanta  giorni  alla  data della richiesta del
          trattamento.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 16 della
          gia' citata legge n. 223 del 1991:
             «1.    Nel   caso   di   disoccupazione   derivante   da
          licenziamento   per   riduzione   di   personale  ai  sensi
          dell'articolo  24 da parte delle imprese, diverse da quelle
          edili,   rientranti   nel   campo   di  applicazione  della
          disciplina  dell'intervento  straordinario  di integrazione
          salariale  il  lavoratore,  operaio,  impiegato  o  quadro,
          qualora possa far valere una anzianita' aziendale di almeno
          dodici  mesi,  di  cui  almeno sei di lavoro effettivamente
          prestato,  ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro
          derivanti da ferie, festivita' e infortuni, con un rapporto
          di  lavoro  a  carattere  continuativo  e  comunque  non  a
          termine,  ha  diritto alla indennita' di mobilita' ai sensi
          dell'articolo 7.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 26 dell'art. 2 della
          legge   8   agosto   1995,  n.  335  (Riforma  del  sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare):
             «26.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  1996,  sono tenuti
          all'iscrizione   presso  una  apposita  Gestione  separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro  autonomo,  di  cui  al comma 1 dell'articolo 49 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
          i  titolari  di  rapporti  di  collaborazione  coordinata e
          continuativa,  di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
          49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio  di  cui  all'articolo  36  della legge 11 giugno
          1971,   n.   426.  Sono  esclusi  dall'obbligo  i  soggetti
          assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
          attivita'.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 212 dell'art. 1 della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica):
             «212.  Ai  fini  dell'obbligo  previsto dall'articolo 2,
          comma  26,  della  legge  8 agosto 1995, n. 335, i soggetti
          titolari  di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo
          49,  comma  1,  del  testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre  1986,  n.  917, e successive modificazioni, hanno
          titolo  ad  addebitare  ai  committenti, con effetto dal 26
          settembre  1996,  in  via definitiva, una percentuale nella
          misura del 4 per cento dei compensi lordi. Il versamento e'
          effettuato alle seguenti scadenze:
              a)  entro  il 31 maggio di ciascun anno, un acconto del
          contributo  dovuto,  nella  misura corrispondente al 40 per
          cento  dell'importo  dovuto  sui redditi di lavoro autonomo
          risultanti   dalla   dichiarazione   dei  redditi  relativa
          all'anno precedente;
              b) entro il 30 novembre di ciascun anno, un acconto del
          contributo  dovuto  nella  misura  corrispondente al 40 per
          cento  dell'importo  dovuto  sui redditi di lavoro autonomo
          risultante   dalla   dichiarazione   dei  redditi  relativa
          all'anno precedente;
              c)  entro  il  31  maggio di ciascun anno, il saldo del
          contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1° gennaio
          ed il 31 dicembre dell'anno precedente.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 1 della gia' citata
          legge n. 223 del 1991, e successive modificazioni:
             «Art. 1 (Norme in materia di intervento straordinario di
          integrazione  salariale).  - 1. La disciplina in materia di
          intervento  straordinario  di  integrazione salariale trova
          applicazione   limitatamente   alle   imprese  che  abbiano
          occupato   mediamente   piu'  di  quindici  lavoratori  nel
          semestre   precedente   la   data  di  presentazione  della
          richiesta  di  cui  al  comma  2.  Nel  caso  di  richieste
          presentate   prima   che   siano  trascorsi  sei  mesi  dal
          trasferimento  di  azienda, tale requisito deve sussistere,
          per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente
          alla    data    del   predetto   trasferimento.   Ai   fini
          dell'applicazione  del  presente  comma  vengono  computati
          anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto
          di formazione e lavoro.
             2.   La   richiesta   di   intervento  straordinario  di
          integrazione  salariale  deve  contenere  il  programma che
          l'impresa   intende  attuare  con  riferimento  anche  alle
          eventuali  misure  previste per fronteggiare le conseguenze
          sul  piano  sociale.  Il programma deve essere formulato in
          conformita'  ad  un  modello stabilito, sentito il Comitato
          interministeriale   per  il  coordinamento  della  politica
          industriale  (CIPI),  con decreto del Ministro del lavoro e
          della     previdenza    sociale.L'impresa,    sentite    le
          rappresentanze   sindacali  aziendali  o,  in  mancanza  di
          queste,   le  organizzazioni  sindacali  di  categoria  dei
          lavoratori  piu'  rappresentative operanti nella provincia,
          puo'  chiedere una modifica del programma nel corso del suo
          svolgimento.
             3.   La   durata   dei  programmi  di  ristrutturazione,
          riorganizzazione  o  conversione  aziendale non puo' essere
          superiore  a  due  anni.  Il  Ministro  del  lavoro e della
          previdenza  sociale  ha facolta' di concedere due proroghe,
          ciascuna  di durata non superiore a dodici mesi, per quelli
          tra  i  predetti  programmi  che presentino una particolare
          complessita'  in ragione delle caratteristiche tecniche dei
          processi  produttivi  dell'azienda, ovvero in ragione della
          rilevanza   delle   conseguenze   occupazionali  che  detti
          programmi   comportano   con  riferimento  alle  dimensioni
          dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio.
             4. Il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1,
          del   D.L.   21   marzo   1988,   n.  86,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  L. 20 maggio 1988, n. 160, e' dovuto
          in   misura   doppia  a  decorrere  dal  primo  giorno  del
          venticinquesimo  mese successivo a quello in cui e' fissata
          dal   decreto   ministeriale  di  concessione  la  data  di
          decorrenza del trattamento di integrazione salariale.
             5.  La durata del programma per crisi aziendale non puo'
          essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la
          medesima  causale  non  puo'  essere disposta prima che sia
          decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla
          precedente concessione.
             6.  Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale,  sentito il comitato tecnico di
          cui  all'art. 19, L. 28 febbraio 1986, n. 41, i criteri per
          l'individuazione  dei  casi  di crisi aziendale, nonche' di
          quelli  previsti  dall'articolo  11,  comma 2, in relazione
          alle  situazioni  occupazionali  nell'ambito territoriale e
          alla  situazione  produttiva dei settori, cui attenersi per
          la  selezione dei casi di intervento, nonche' i criteri per
          l'applicazione dei commi 9 e 10.
             7.   I  criteri  di  individuazione  dei  lavoratori  da
          sospendere  nonche'  le  modalita' della rotazione prevista
          nel  comma  8  devono formare oggetto delle comunicazioni e
          dell'esame congiunto previsti dall'articolo 5, L. 20 maggio
          1975, n. 164.
             8.   Se   l'impresa   ritiene,  per  ragioni  di  ordine
          tecnico-organizzativo  connesse al mantenimento dei normali
          livelli  di  efficienza,  di  non  adottare  meccanismi  di
          rotazione  tra  i  lavoratori  che  espletano  le  medesime
          mansioni e sono occupati nell'unita' produttiva interessata
          dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di
          cui  al  comma  2.  Qualora  il  CIPI  abbia  approvato  il
          programma,  ma  ritenga  non  giustificati i motivi addotti
          dall'azienda  per  la  mancata adozione della rotazione, il
          Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale promuove
          l'accordo  fra  le  parti  sulla  materia  e,  qualora tale
          accordo  non  sia stato raggiunto entro tre mesi dalla data
          del decreto di concessione del trattamento straordinario di
          integrazione  salariale,  stabilisce  con  proprio  decreto
          l'adozione  di  meccanismi  di  rotazione, sulla base delle
          specifiche  proposte  formulate dalle parti. L'azienda, ove
          non ottemperi a quanto previsto in tale decreto, e' tenuta,
          per  ogni  lavoratore  sospeso, a corrispondere con effetto
          immediato,  nella  misura doppia, il contributo addizionale
          di  cui all'art. 8, comma 1, del citato D.L. 21 marzo 1988,
          n.  86,  convertito,  con modificazioni, dalla L. 20 maggio
          1988, n. 160. Il medesimo contributo, con effetto dal primo
          giorno  del  venticinquesimo  mese  successivo  all'atto di
          concessione  del  trattamento  di  cassa  integrazione,  e'
          maggiorato  di  una  somma pari al centocinquanta per cento
          del suo ammontare.
             9.   Per   ciascuna   unita'  produttiva  i  trattamenti
          straordinari  di  integrazione  salariale non possono avere
          una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco
          di  un  quinquennio,  indipendentemente  dalle cause per le
          quali  sono  stati  concessi,  ivi compresa quella prevista
          dall'articolo  1, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si
          computano,  a  tal  fine,  anche  i  periodi di trattamento
          ordinario    concessi   per   contrazioni   o   sospensioni
          dell'attivita'   produttiva   determinate   da   situazioni
          temporanee  di  mercato.  Il  predetto  limite  puo' essere
          superato,  secondo  condizioni  e modalita' determinate dal
          CIPI   ai   sensi   del   comma  6,  per  i  casi  previsti
          dall'articolo 3 della presente legge, dall'articolo 1, D.L.
          30  ottobre  1984,  n.  726, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 7 del
          decreto-legge  30  dicembre  1987,  n. 536, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero
          per i casi di proroga di cui al comma 3.
             10.  Per  le  imprese  che  presentino  un  programma di
          ristrutturazione,  riorganizzazione o conversione aziendale
          a  seguito di una avvenuta significativa trasformazione del
          loro  assetto proprietario, che abbia determinato rilevanti
          apporti  di  capitali  ed investimenti produttivi, non sono
          considerati,  ai  fini  dell'applicazione  del  comma  9, i
          periodi antecedenti la data della trasformazione medesima.
             11.   L'impresa   non   puo'   richiedere   l'intervento
          straordinario  di  integrazione  salariale  per  le  unita'
          produttive  per  le  quali abbia richiesto, con riferimento
          agli stessi periodi, l'intervento ordinario.».
             -  Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 8 della
          gia' citata legge n. 223 del 1991:
             «4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi
          precedenti e' escluso con riferimento a quei lavoratori che
          siano   stati   collocati   in   mobilita',  nei  sei  mesi
          precedenti,  da  parte di impresa dello stesso o di diverso
          settore  di  attivita'  che,  al momento del licenziamento,
          presenta  assetti  proprietari  sostanzialmente coincidenti
          con  quelli  dell'impresa  che  assume  ovvero  risulta con
          quest'ultima  in  rapporto  di  collegamento  o  controllo.
          L'impresa   che   assume   dichiara,   sotto   la   propria
          responsabilita',  all'atto  della  richiesta di avviamento,
          che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto-legge 29
          novembre  2008,  n.  185  (Misure urgenti per il sostegno a
          famiglie,  lavoro,  occupazione e impresa e per ridisegnare
          in  funzione  anti-crisi  il  quadro strategico nazionale),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art. 19 (Potenziamento ed estensione degli strumenti di
          tutela  del  reddito in caso di sospensione dal lavoro o di
          disoccupazione, nonche' disciplina per la concessione degli
          ammortizzatori  in  deroga). - 1. Nell'ambito del Fondo per
          l'occupazione   di   cui   all'articolo  1,  comma  7,  del
          decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, fermo
          restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo,
          sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno
          2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
          2011  e  di  54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012,
          nei  limiti  delle quali e' riconosciuto l'accesso, secondo
          le  modalita'  e  i  criteri  di priorita' stabiliti con il
          decreto  di  cui al comma 3, ai seguenti istituti di tutela
          del   reddito  in  caso  di  sospensione  dal  lavoro,  ivi
          includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa
          e  degli  assegni al nucleo familiare, nonche' all'istituto
          sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2:
              a)   l'indennita'   ordinaria   di  disoccupazione  non
          agricola  con  requisiti  normali  di  cui all'articolo 19,
          primo  comma,  del  regio  decreto-legge 14 aprile 1939, n.
          636,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 luglio
          1939,  n. 1272, e successive modificazioni per i lavoratori
          sospesi  per crisi aziendali o occupazionali e che siano in
          possesso  dei  requisiti  di  cui  al predetto articolo 19,
          primo comma e subordinatamente ad un intervento integrativo
          pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennita'
          stessa  a  carico  degli  enti  bilaterali  previsti  dalla
          contrattazione    collettiva   compresi   quelli   di   cui
          all'articolo  12 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
          n.  276  e  successive modificazioni. La durata massima del
          trattamento  non  puo'  superare  novanta giornate annue di
          indennita'.  Quanto  previsto dalla presente lettera non si
          applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di
          trattamenti  di integrazione salariale, nonche' nei casi di
          contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di
          sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro
          a  tempo parziale verticale. L'indennita' di disoccupazione
          non  spetta  nelle  ipotesi  di perdita e sospensione dello
          stato  di  disoccupazione  disciplinate  dalla normativa in
          materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
              b)   l'indennita'   ordinaria   di  disoccupazione  non
          agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma
          3,  del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  20 maggio 1988, n. 160, per i
          lavoratori  sospesi per crisi aziendali o occupazionali che
          siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo
          7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo
          pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennita'
          stessa  a  carico  degli  enti  bilaterali  previsti  dalla
          contrattazione    collettiva   compresi   quelli   di   cui
          all'articolo  12 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
          n.  276  e  successive modificazioni. La durata massima del
          trattamento  non  puo'  superare  novanta giornate annue di
          indennita'.  Quanto  previsto dalla presente lettera non si
          applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di
          trattamenti  di integrazione salariale, nonche' nei casi di
          contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di
          sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro
          a  tempo parziale verticale. L'indennita' di disoccupazione
          non  spetta  nelle  ipotesi  di perdita e sospensione dello
          stato  di  disoccupazione  disciplinate  dalla normativa in
          materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
              c)  in  via  sperimentale  per  il triennio 2009-2011 e
          subordinatamente  a  un  intervento integrativo pari almeno
          alla  misura  del  venti per cento dell'indennita' stessa a
          carico  degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione
          collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi
          aziendali  o occupazionali ovvero in caso di licenziamento,
          pari   all'indennita'   ordinaria   di  disoccupazione  con
          requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica
          di  apprendista alla data di entrata in vigore del presente
          decreto  e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda
          interessata  da  trattamento,  per  la  durata  massima  di
          novanta   giornate   nell'intero  periodo  di  vigenza  del
          contratto di apprendista.
             1-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere
          da  a)  a  c)  del  comma 1 il datore di lavoro e' tenuto a
          comunicare,   con  apposita  dichiarazione  da  inviare  ai
          servizi  competenti  di  cui  all'articolo  1  del  decreto
          legislativo  21  aprile  2000,  n.  181,  come modificato e
          integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297,
          e   alla  sede  dell'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale  (INPS) territorialmente competente, la sospensione
          della  attivita'  lavorativa  e  le  relative  motivazioni,
          nonche'  i  nominativi dei lavoratori interessati, che, per
          beneficiare  del  trattamento, devono rendere dichiarazione
          di  immediata  disponibilita'  al lavoro o a un percorso di
          riqualificazione professionale all'atto della presentazione
          della  domanda  per  l'indennita'  di  disoccupazione fermo
          restando  che,  nelle  ipotesi  in  cui manchi l'intervento
          integrativo  degli  enti  bilaterali  i predetti periodi di
          tutela  si  considerano  esauriti  e  i lavoratori accedono
          direttamente   ai  trattamenti  in  deroga  alla  normativa
          vigente.  Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere
          da a) a c) del comma 1, l'eventuale ricorso all'utilizzo di
          trattamenti  di cassa integrazione guadagni straordinaria o
          di  mobilita'  in  deroga alla normativa vigente e' in ogni
          caso  subordinato  all'esaurimento dei periodi di tutela di
          cui  alle  stesse  lettere  da  a) e c) del comma 1 secondo
          quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente
          articolo.
             1-ter.  In  via  transitoria,  e  per  il  solo  biennio
          2009-2010,  le  risorse  di  cui al comma 1 sono utilizzate
          anche  per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure
          di  cui  al  medesimo  comma  1,  lettere  a),  b) e c), un
          trattamento equivalente a quello di cui al comma 8.
             2.  In  via  sperimentale per il triennio 2009-2011, nei
          limiti  delle  risorse di cui al comma 1 e nei soli casi di
          fine  lavoro,  fermo  restando quanto previsto dai commi 8,
          secondo  periodo, e 10, e' riconosciuta una somma liquidata
          in  un'unica  soluzione  pari  al  10 per cento del reddito
          percepito  l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e
          continuativi  di  cui all'articolo 61, comma 1, del decreto
          legislativo   10   settembre  2003,  n.  276  e  successive
          modificazioni,  iscritti  in  via  esclusiva  alla gestione
          separata  presso  l'INPS  di  cui all'articolo 2, comma 26,
          della  legge  8  agosto  1995,  n.  335  con esclusione dei
          soggetti  individuati  dall'articolo  1,  comma  212, della
          legge  23  dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via
          congiunta le seguenti condizioni:
              a) operino in regime di monocommittenza;
              b)  abbiano  conseguito  l'anno  precedente  un reddito
          superiore  a  5.000  euro e pari o inferiore al minimale di
          reddito  di  cui  all'articolo  1,  comma  3, della legge 2
          agosto  1990,  n.  233  e siano stati accreditati presso la
          predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
          della  legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilita'
          non inferiore a tre;
              c)   con  riferimento  all'anno  di  riferimento  siano
          accreditati  presso  la  predetta  gestione separata di cui
          all'articolo  2,  comma  26,  della legge 8 agosto 1995, n.
          335, un numero di mensilita' non inferiore a tre;
              [d)  svolgano  nell'anno  di riferimento l'attivita' in
          zone  dichiarate  in  stato  di  crisi  ovvero  in  settori
          dichiarati in crisi; ]
              e)   non  risultino  accreditati  nell'anno  precedente
          almeno due mesi presso la predetta gestione separata di cui
          all'articolo  2,  comma  26,  della legge 8 agosto 1995, n.
          335.
             2-bis.   Per   l'anno   2009   ai  fini  dell'attuazione
          dell'istituto  sperimentale di tutela del reddito di cui al
          comma  2  nella  misura del 20 per cento, in via aggiuntiva
          alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi
          del  presente articolo, determinata in 100 milioni di euro,
          e'  destinata  l'ulteriore  somma  di 100 milioni di euro a
          valere  sulle  risorse  preordinate allo scopo sul Fondo di
          cui  all'articolo  25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
          come   rideterminato   dall'articolo   9,   comma   5,  del
          decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, fermo
          restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare
          complessivo  dei pagamenti a carico del predetto Fondo come
          stabilito  dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della
          legge 22 dicembre 2008, n. 203.
             3.  Con  decreto del Ministro del lavoro, della salute e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e delle finanze, da adottarsi entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  sono  definite  le  modalita' di applicazione dei
          commi  1,  1-bis,  2,  4  e  10,  nonche'  le  procedure di
          comunicazione   all'INPS   anche  ai  fini  del  tempestivo
          monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma
          4.   Lo   stesso   decreto   puo'  altresi'  effettuare  la
          ripartizione  del  limite  di  spesa  di cui al comma 1 del
          presente articolo in limiti di spesa specifici per ciascuna
          tipologia  di intervento di cui alle lettere da a) a c) del
          comma 1 e del comma 2 del presente articolo.
             4.  L'INPS  stipula  con  gli  enti bilaterali di cui ai
          commi  precedenti,  secondo  le  linee  guida  definite nel
          decreto  di  cui  al  comma  3, apposite convenzioni per la
          gestione  dei  trattamenti  e  lo  scambio di informazioni,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,  anche  tramite  la  costituzione  di un'apposita
          banca  dati  alla  quale  possono  accedere anche i servizi
          competenti  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del
          decreto  legislativo  21  aprile 2000, n. 181, e successive
          modificazioni, e provvede al monitoraggio dei provvedimenti
          autorizzativi  dei  benefici  di  cui al presente articolo,
          consentendo   l'erogazione  dei  medesimi  nei  limiti  dei
          complessivi   oneri   indicati   al  comma  1,  ovvero,  se
          determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con il
          decreto  di  cui al comma 3, comunicandone le risultanze al
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
             5.  Con  effetto  dal  1°  gennaio 2009 sono soppressi i
          commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo
          2005,  n.  35,  convertito con modificazioni dalla legge 14
          maggio 2005, n. 80.
             5-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli
          occupazionali  e dei collegamenti internazionali occorrenti
          allo  sviluppo  del sistema produttivo e sociale delle aree
          interessate,   il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  di  concerto  con  il  Ministero  degli  affari
          esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  legge  di conversione del presente decreto, promuove
          la  definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del
          trasporto  aereo, nonche' la modifica di quelli vigenti, al
          fine  di  ampliare  il numero dei vettori ammessi a operare
          sulle  rotte nazionali, internazionali e intercontinentali,
          nonche'   ad   ampliare   il   numero   delle  frequenze  e
          destinazioni su cui e' consentito operare a ciascuna parte,
          dando  priorita'  ai vettori che si impegnino a mantenere i
          predetti    livelli    occupazionali.    Nelle   more   del
          perfezionamento   dei  nuovi  accordi  bilaterali  o  della
          modifica   di   quelli   vigenti,   l'Ente   nazionale  per
          l'aviazione  civile,  al  fine  di  garantire  al  Paese la
          massima  accessibilita'  internazionale e intercontinentale
          diretta,   rilascia  ai  vettori  che  ne  fanno  richiesta
          autorizzazioni temporanee, la cui validita' non puo' essere
          inferiore a diciotto mesi.
             6.  Per  le  finalita'  di  cui  al presente articolo si
          provvede  per  35  milioni di euro per l'anno 2009 a carico
          delle  disponibilita'  del  Fondo  per l'occupazione di cui
          all'articolo  1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
          n.  148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 19
          luglio  1993,  n. 236, il quale, per le medesime finalita',
          e'  altresi'  integrato  di  254 milioni di euro per l'anno
          2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
          2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al
          relativo onere si provvede:
              a)  mediante  versamento  in  entrata al bilancio dello
          Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di
          euro  per  l'anno 2009 e a 150 milioni di euro per ciascuno
          degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento
          contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre
          1978,  n.  845,  con  esclusione  delle  somme destinate al
          finanziamento  dei  fondi paritetici interprofessionali per
          la  formazione  di  cui  all'articolo  118  della  legge 23
          dicembre  2000,  n.  388, a valere in via prioritaria sulle
          somme   residue   non   destinate  alle  finalita'  di  cui
          all'articolo  1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n.
          549  e con conseguente adeguamento, per ciascuno degli anni
          considerati,  delle  erogazioni  relative agli interventi a
          valere sulla predetta quota;
              b) mediante le economie derivanti dalla disposizione di
          cui  al  comma  5,  pari  a  54 milioni di euro a decorrere
          dall'anno 2009;
              c)  mediante  utilizzo  per  100  milioni  di  euro per
          ciascuno  degli  anni  2009,  2010  e  2011  delle maggiori
          entrate di cui al presente decreto.
             7.  Fermo restando che il riconoscimento del trattamento
          e' subordinato all'intervento integrativo, il sistema degli
          enti  bilaterali  eroga  la  quota di cui al comma 1 fino a
          concorrenza  delle  risorse  disponibili. I contratti e gli
          accordi   interconfederali   collettivi   stipulati   dalle
          organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e dei datori di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale  stabiliscono  le  risorse  minime  a  valere sul
          territorio  nazionale,  nonche'  i criteri di gestione e di
          rendicontazione,  secondo  le  linee guida stabilite con il
          decreto  di  cui al comma 3. I fondi interprofessionali per
          la  formazione continua di cui all'articolo 118 della legge
          23  dicembre  2000, n. 388, e successive modificazioni, e i
          fondi  di  cui  all'articolo  12 del decreto legislativo 10
          settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono
          destinare  interventi,  anche  in  deroga alle disposizioni
          vigenti,  per  misure  temporanee  ed eccezionali, anche di
          sostegno  al reddito per l'anno 2009, volte alla tutela dei
          lavoratori,  anche  con  contratti  di  apprendistato  o  a
          progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi
          del  regolamento  (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6
          agosto 2008.
             7-bis.    Nel    caso   di   mobilita'   tra   i   fondi
          interprofessionali   per  la  formazione  continua  di  cui
          all'articolo  118  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
          successive  modificazioni,  da  parte  dei datori di lavoro
          aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro
          interessato  presso  il  fondo  di provenienza nel triennio
          precedente   deve  essere  trasferita  al  nuovo  fondo  di
          adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto
          dell'ammontare  eventualmente gia' utilizzato dal datore di
          lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, a
          condizione   che  l'importo  da  trasferire  per  tutte  le
          posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia
          almeno  pari  a  3.000  euro e che tali posizioni non siano
          riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in
          ciascuno   dei   tre   anni   precedenti,  rispondano  alla
          definizione  comunitaria  di micro e piccole imprese di cui
          alla  raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del
          6  maggio  2003.  Sono  comunque  esclusi  dalle  quote  da
          trasferire  i  versamenti  del  datore  di lavoro riversati
          dall'INPS  al  fondo  di  provenienza  prima del 1° gennaio
          2009. Il fondo di provenienza esegue il trasferimento delle
          risorse al nuovo fondo entro novanta giorni dal ricevimento
          della  richiesta  da  parte  del  datore  di  lavoro, senza
          l'addebito  di  oneri  o  costi. Il fondo di provenienza e'
          altresi'  tenuto  a  versare  al nuovo fondo, entro novanta
          giorni    dal   loro   ricevimento,   eventuali   arretrati
          successivamente   pervenuti  dall'INPS  per  versamenti  di
          competenza  del datore di lavoro interessato. Entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione del presente decreto, l'INPS rende disponibile,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,  la procedura che consente ai datori di lavoro di
          effettuare il trasferimento della propria quota di adesione
          a  un  nuovo  fondo e che assicura la trasmissione al nuovo
          fondo,  a  decorrere  dal terzo mese successivo a quello in
          cui e' avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati
          dal datore di lavoro interessato.
             8.  Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori
          sociali  in  deroga alla vigente normativa, anche integrate
          ai  sensi  del procedimento di cui all'articolo 18, nonche'
          con  le  risorse di cui al comma l'eventualmente residuate,
          possono  essere  utilizzate  con  riferimento  a  tutte  le
          tipologie  di  lavoro  subordinato, compresi i contratti di
          apprendistato  e  di  somministrazione.  Fermo  restanto il
          limite    del    tetto    massimo   nonche'   l'uniformita'
          dell'ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del
          reddito  di  cui al comma 1, i decreti di concessione delle
          misure in deroga possono modulare e differenziare le misure
          medesime   anche   in   funzione   della  compartecipazione
          finanziaria  a livello regionale o locale ovvero in ragione
          dell'armonizzazione   delle  misure  medesime  rispetto  ai
          regimi di tutela del reddito previsti dal comma 1.
             9.  Nell'ambito  delle risorse finanziarie destinate per
          l'anno   2009  alla  concessione  in  deroga  alla  vigente
          normativa,   anche   senza  soluzione  di  continuita',  di
          trattamenti  di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e
          di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi
          dell'articolo  2,  comma 521, della legge 24 dicembre 2007,
          n.   244,   e   successive  modificazioni,  possono  essere
          prorogati,  sulla  base  di specifici accordi governativi e
          per  periodi  non  superiori a dodici mesi, con decreto del
          Ministro   del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze. La misura dei trattamenti di cui al presente comma
          e'  ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del
          30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento
          nel  caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno
          del  reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda,
          possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza
          di  specifici  programmi  di  reimpiego, anche miranti alla
          riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
             9-bis.  In  sede  di  prima  assegnazione  delle risorse
          destinate  per  l'anno 2009, di cui al comma 9 del presente
          articolo, nelle more della definizione degli accordi con le
          regioni   e   al  fine  di  assicurare  la  continuita'  di
          trattamenti  e  prestazioni, il Ministero del lavoro, della
          salute  e  delle  politiche sociali assegna quota parte dei
          fondi    disponibili    direttamente    alle   regioni   ed
          eventualmente alle province.
             10.  Il  diritto  a  percepire  qualsiasi trattamento di
          sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in
          materia  di  ammortizzatori  sociali,  e'  subordinato alla
          dichiarazione  di immediata disponibilita' al lavoro o a un
          percorso  di riqualificazione professionale, secondo quanto
          precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto
          di    sottoscrivere    la    dichiarazione   di   immediata
          disponibilita'    ovvero,   una   volta   sottoscritta   la
          dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di rifiuto
          di  un  percorso  di riqualificazione professionale o di un
          lavoro  congruo  ai  sensi  dell'articolo  1-quinquies  del
          decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.  249,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2004,  n. 291, e
          successive  modificazioni,  il  lavoratore destinatario dei
          trattamenti  di  sostegno  del  reddito  perde il diritto a
          qualsiasi    erogazione    di   carattere   retributivo   e
          previdenziale,  anche  a carico del datore di lavoro, fatti
          salvi i diritti gia' maturati.
             10-bis. Ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di
          cui  all'articolo  7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in
          caso  di  licenziamento, puo' essere erogato un trattamento
          di   ammontare   equivalente  all'indennita'  di  mobilita'
          nell'ambito  delle risorse finanziarie destinate per l'anno
          2009  agli  ammortamenti  sociali  in  deroga  alla vigente
          normativa.  Ai  medesimi lavoratori la normativa in materia
          di  disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del
          regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  6  luglio  1939,  n. 1272, si
          applica   con   esclusivo  riferimento  alla  contribuzione
          figurativa  per  i  periodi previsti dall'articolo 1, comma
          25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
             11. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali
          e  comunque  non  oltre il 31 dicembre 2009, possono essere
          concessi   trattamenti   di   cassa  integrazione  guadagni
          straordinaria  e  di  mobilita' ai dipendenti delle imprese
          esercenti  attivita'  commerciali  con  piu'  di  cinquanta
          dipendenti,  delle  agenzie  di viaggio e turismo, compresi
          gli  operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti,
          delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti,
          nel  limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009,
          a carico del Fondo per l'occupazione.
             12.  Nell'ambito delle risorse indicate al comma 9, sono
          destinati  12  milioni  di  euro  a  carico  del  Fondo per
          l'occupazione   di   cui   all'articolo  1,  comma  7,  del
          decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio 1993, n. 236, alla
          concessione,  per  l'anno  2009, ai lavoratori addetti alle
          prestazioni  di lavoro temporaneo occupati con contratto di
          lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui
          all'articolo  17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994,
          n.  84,  e  successive modificazioni, e ai lavoratori delle
          societa'  derivate  dalla  trasformazione  delle  compagnie
          portuali  ai  sensi  dell'articolo 21, comma 1, lettera b),
          della   medesima   legge  n.  84  del  1994,  e  successive
          modificazioni, di un'indennita' pari a un ventiseiesimo del
          trattamento   massimo  mensile  di  integrazione  salariale
          straordinaria  previsto dalle vigenti disposizioni, nonche'
          della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per
          il   nucleo   familiare,   per  ogni  giornata  di  mancato
          avviamento  al  lavoro,  nonche' per le giornate di mancato
          avviamento  al lavoro che coincidano, in base al programma,
          con  le  giornate  definite  festive,  durante  le quali il
          lavoratore   sia  risultato  disponibile.  L'indennita'  e'
          riconosciuta   per   un   numero  di  giornate  di  mancato
          avviamento  al  lavoro  pari  alla differenza tra il numero
          massimo  di ventisei giornate mensili erogabili e il numero
          delle  giornate  effettivamente  lavorate  in ciascun mese,
          incrementato  del numero delle giornate di ferie, malattia,
          infortunio,  permesso  e indisponibilita'. L'erogazione dei
          trattamenti  di cui al presente comma da parte dell'INPS e'
          subordinata   all'acquisizione  degli  elenchi  recanti  il
          numero,  distinto  per  ciascuna  impresa  o agenzia, delle
          giornate  di  mancato avviamento al lavoro, predisposti dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli
          accertamenti  effettuati  in  sede  locale dalle competenti
          autorita'   portuali   o,   laddove  non  istituite,  dalle
          autorita' marittime.
             13.  Per  l'iscrizione  nelle  liste  di  mobilita'  dei
          lavoratori  licenziati per giustificato motivo oggettivo da
          aziende   che   occupano   fino   a   quindici  dipendenti,
          all'articolo  1,  comma 1, primo periodo, del decreto-legge
          20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le
          parole:  «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti:
          «31  dicembre  2009»  e le parole: «e di 45 milioni di euro
          per  il  2008»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «e di 45
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
             14.   All'articolo   1,  comma  2,  primo  periodo,  del
          decreto-legge  20  gennaio  1998,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  20  marzo  1998,  n.  52,  e
          successive  modificazioni,  le  parole:  «31 dicembre 2008»
          sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». Ai fini
          dell'attuazione  del  presente  comma,  e' autorizzata, per
          l'anno  2009,  la  spesa  di  35  milioni di euro, di cui 5
          milioni  di  euro a valere sul Fondo per l'occupazione e 30
          milioni   di   euro   mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 1, comma
          1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le somme di cui
          al   precedente   periodo,   non   utilizzate   al  termine
          dell'esercizio  finanziario 2009, sono conservate nel conto
          residui  per  essere  utilizzate nell'esercizio successivo.
          All'articolo  5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993,
          n.  148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 19
          luglio  1993, n. 236, dopo le parole: «al fine di evitare o
          ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura
          di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223»,
          sono   aggiunte   le   seguenti:  «o  al  fine  di  evitare
          licenziamenti  plurimi  individuali per giustificato motivo
          oggettivo».
             15. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro
          mesi  della  cassa  integrazione guadagni straordinaria per
          cessazione  di  attivita',  di cui all'articolo 1, comma 1,
          del  decreto-legge  5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2004,  n. 291, e
          successive  modificazioni,  sono  destinati  30  milioni di
          euro,   per   l'anno   2009,   a   carico   del  Fondo  per
          l'occupazione.
             16.  Per  l'anno  2009,  il  Ministero del lavoro, della
          salute  e  delle  politiche  sociali  assegna alla societa'
          Italia  Lavoro  S.p.a.  13 milioni di euro quale contributo
          agli   oneri  di  funzionamento  e  ai  costi  generali  di
          struttura.  A tale onere si provvede a carico del Fondo per
          l'occupazione.
             17.  All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre
          2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni,  le  parole:
          “e  di 80 milioni di euro per l'anno 2008” sono
          sostituite  dalle  seguenti: “e di 80 milioni di euro
          per ciascuno degli anni 2008 e 2009”.
             18.  Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno
          2009,  ai  soggetti beneficiari delle provvidenze del Fondo
          di  cui  all'articolo  81,  comma  29, del decreto-legge 25
          giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  6  agosto  2008, n. 133, e' altresi' riconosciuto il
          rimborso  delle  spese  occorrenti  per l'acquisto di latte
          artificiale  e  pannolini  per i neonati di eta' fino a tre
          mesi.  Con  decreto del Ministro del lavoro, della salute e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  da adottare entro trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione   del   presente  decreto,  sono  stabilite  le
          modalita' di attuazione del presente comma.
             18-bis.   In  considerazione  del  rilievo  nazionale  e
          internazionale  nella  sperimentazione sanitaria di elevata
          specializzazione  e  nella  cura  delle patologie nel campo
          dell'oftalmologia,   per  l'anno  2009  e'  autorizzata  la
          concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
          della Fondazione “G. B. Bietti” per lo studio e
          la  ricerca  in  oftalmologia,  con sede in Roma. All'onere
          derivante dal presente comma si provvede a carico del Fondo
          per  l'occupazione,  di  cui  all'articolo  1, comma 7, del
          decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
             18-ter.  Alla  legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) all'articolo 37:
               1) al comma 1, lettera b), le parole: “Ministero
          del   lavoro   e   della   previdenza  sociale”  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  “Ministero  del lavoro,
          della  salute e delle politiche sociali, di concerto con il
          Ministero  dell'economia  e delle finanze, sulla base delle
          risorse finanziarie disponibili”;
               2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
                “1-bis.  L'onere  annuale  sostenuto dall'INPGI
          per  i  trattamenti di pensione anticipata, di cui al comma
          1,  lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere
          dall'anno 2009, e' posto a carico del bilancio dello Stato.
          L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della
          salute   e   delle   politiche  sociali  la  documentazione
          necessaria  al  fine  di  ottenere  il rimborso degli oneri
          fiscalizzati.   Al   compimento   dell'eta'   prevista  per
          l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria
          da  parte  dei  beneficiari dei trattamenti di cui al primo
          periodo, l'onere conseguente e' posto a carico del bilancio
          dell'INPGI,  fatta  eccezione  per  la  quota  di  pensione
          connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un
          massimo  di  cinque  annualita',  che  rimane  a carico del
          bilancio dello Stato”;
              b) all'articolo 38, comma 2, la lettera b) e' abrogata.
             18-quater.  Gli  oneri  derivanti  dalle  prestazioni di
          vecchiaia   anticipate  per  i  giornalisti  dipendenti  da
          aziende  in  ristrutturazione  o riorganizzazione per crisi
          aziendale,  di  cui  all'articolo  37  della legge 5 agosto
          1981,  n.  416,  come da ultimo modificato dal comma 18-ter
          del  presente  articolo,  pari a 10 milioni di euro annui a
          decorrere   dall'anno  2009,  sono  posti  a  carico  delle
          disponibilita'  del  fondo di cui all'articolo 18, comma 1,
          lettera a), del presente decreto.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  2 dell'art. 1 del
          decreto  legislativo  21  aprile 2000, n. 181 (Disposizioni
          per  agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro,
          in  attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della
          L. 17 maggio 1999, n. 144), e successive modificazioni:
             «2. Ad ogni effetto si intendono per:
              a) “adolescenti”, i minori di eta' compresa
          fra i quindici e diciotto anni, che non siano piu' soggetti
          all'obbligo scolastico;
              b)  “giovani”, i soggetti di eta' superiore
          a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in
          possesso  di  un  diploma  universitario  di laurea, fino a
          ventinove  anni  compiuti, ovvero la diversa superiore eta'
          definita in conformita' agli indirizzi dell'Unione europea;
              c) “stato di disoccupazione”, la condizione
          del  soggetto  privo  di  lavoro,  che  sia  immediatamente
          disponibile   allo  svolgimento  ed  alla  ricerca  di  una
          attivita'  lavorativa  secondo  modalita'  definite  con  i
          servizi competenti;
              d)  “disoccupati  di  lunga durata”, coloro
          che,   dopo  aver  perso  un  posto  di  lavoro  o  cessato
          un'attivita'  di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una
          nuova  occupazione  da piu' di dodici mesi o da piu' di sei
          mesi se giovani;
              e)  “inoccupati  di  lunga  durata”, coloro
          che,   senza   aver   precedentemente  svolto  un'attivita'
          lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da piu' di
          dodici mesi o da piu' di sei mesi se giovani;
              f)  “donne  in  reinserimento  lavorativo”,
          quelle   che,   gia'  precedentemente  occupate,  intendano
          rientrare  nel  mercato  del lavoro dopo almeno due anni di
          inattivita';
              g)   “servizi  competenti”,  i  centri  per
          l'impiego  di  cui  all'articolo 4, comma 1, lettera e) del
          decreto  legislativo  23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri
          organismi  autorizzati o accreditati a svolgere le previste
          funzioni,  in  conformita'  delle  norme  regionali e delle
          province autonome di Trento e di Bolzano.».
             -  Si riportano i testi degli articoli 5 e 7 del decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n. 276 (Attuazione delle
          deleghe  in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
          cui   alla  L.  14  febbraio  2003,  n.  30)  e  successive
          modificazioni:
             «Art.  5  (Requisiti  giuridici  e  finanziari).  - 1. I
          requisiti   richiesti  per  l'iscrizione  all'albo  di  cui
          all'articolo 4 sono:
              a)   la  costituzione  della  agenzia  nella  forma  di
          societa'  di  capitali  ovvero  cooperativa  o consorzio di
          cooperative,  italiana o di altro Stato membro della Unione
          europea.  Per  le  agenzie  di cui alle lettere d) ed e) e'
          ammessa anche la forma della societa' di persone;
              b)  la  sede legale o una sua dipendenza nel territorio
          dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea;
              c)  la  disponibilita'  di uffici in locali idonei allo
          specifico  uso  e  di  adeguate  competenze  professionali,
          dimostrabili  per  titoli  o  per specifiche esperienze nel
          settore  delle risorse umane o nelle relazioni industriali,
          secondo  quanto  precisato dal Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano e
          sentite  le  associazioni  dei  datori  e dei prestatori di
          lavoro  comparativamente piu' rappresentative, entro trenta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo;
              d)  in capo agli amministratori, ai direttori generali,
          ai   dirigenti   muniti   di   rappresentanza   e  ai  soci
          accomandatari:   assenza  di  condanne  penali,  anche  non
          definitive,  ivi  comprese  le  sanzioni sostitutive di cui
          alla   legge   24  novembre  1981,  n.  689,  e  successive
          modificazioni   ed  integrazioni,  per  delitti  contro  il
          patrimonio,  per  delitti  contro la fede pubblica o contro
          l'economia  pubblica, per il delitto previsto dall'articolo
          416-bis  del codice penale, o per delitti non colposi per i
          quali  la  legge  commini  la  pena  della  reclusione  non
          inferiore   nel   massimo   a   tre  anni,  per  delitti  o
          contravvenzioni  previsti da leggi dirette alla prevenzione
          degli  infortuni  sul  lavoro  o, in ogni caso, previsti da
          leggi  in  materia  di  lavoro  o  di  previdenza  sociale;
          assenza,   altresi',   di  sottoposizione  alle  misure  di
          prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
          n.  1423,  o  della  legge  31 maggio 1965, n. 575, o della
          legge   13   settembre   1982,   n.   646,   e   successive
          modificazioni;
              e)   nel   caso   di   soggetti   polifunzionali,   non
          caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di
          distinte  divisioni  operative,  gestite  con  strumenti di
          contabilita'  analitica,  tali  da  consentire di conoscere
          tutti i dati economico-gestionali specifici;
              f)  l'interconnessione  con la borsa continua nazionale
          del  lavoro di cui al successivo articolo 15, attraverso il
          raccordo  con  uno  o  piu' nodi regionali, nonche' l'invio
          alla  autorita'  concedente di ogni informazione strategica
          per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
              g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8
          a  tutela  del  diritto  del lavoratore alla diffusione dei
          propri dati nell'ambito da essi stessi indicato.
             2.  Per  l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo
          20, oltre ai requisiti di cui al comma l, e' richiesta:
              a)  l'acquisizione di un capitale versato non inferiore
          a 600.000 euro ovvero la disponibilita' di 600.000 euro tra
          capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in
          cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;
              b)  la  garanzia  che  l'attivita'  interessi un ambito
          distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non
          inferiore a quattro regioni;
              c)  a  garanzia  dei crediti dei lavoratori impiegati e
          dei   corrispondenti   crediti   contributivi   degli  enti
          previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un
          deposito  cauzionale  di 350.000 euro presso un istituto di
          credito avente sede o dipendenza nei territorio nazionale o
          di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal
          terzo   anno   solare,  la  disposizione,  in  luogo  della
          cauzione,  di  una  fideiussione  bancaria o assicurativa o
          rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di
          cui  all'articolo  107 del decreto legislativo 1° settembre
          1993,  n.  385,  che svolgono in via prevalente o esclusiva
          attivita'  di  rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal
          Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5
          per  cento  del fatturato, al netto dell'imposta sul valore
          aggiunto,  realizzato  nell'anno  precedente e comunque non
          inferiore  a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione
          delle garanzie di cui alla presente lettera le societa' che
          abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse
          finalita'  dalla  legislazione  di altro Stato membro della
          Unione europea;
              d) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione
          e  l'integrazione  del  reddito  di cui all'articolo 12, il
          regolare   versamento   dei   contributi   previdenziali  e
          assistenziali,  il  rispetto  degli  obblighi  previsti dal
          contratto    collettivo    nazionale   delle   imprese   di
          somministrazione di lavoro applicabile;
              e)  nel  caso  di  cooperative  di produzione e lavoro,
          oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma
          2,  la presenza di almeno sessanta soci e tra di essi, come
          socio  sovventore,  almeno  un  fondo  mutualistico  per la
          promozione  e  lo  sviluppo della cooperazione, di cui agli
          articoli  11  e  12  della  legge 31 gennaio 1992, n. 59, e
          successive modificazioni;
              f)  l'indicazione  della  somministrazione di lavoro di
          cui  all'articolo  4,  comma  1,  lettera  a), come oggetto
          sociale prevalente, anche se non esclusivo.
             3.  Per l'esercizio di una delle attivita' specifiche di
          cui alle lettere da a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20,
          oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
              a)  l'acquisizione di un capitale versato non inferiore
          a 350.000 euro ovvero la disponibilita' di 350.000 euro tra
          capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in
          cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;
              b)  a  garanzia  dei crediti dei lavoratori impiegati e
          dei   corrispondenti   crediti   contributivi   degli  enti
          previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un
          deposito  cauzionale  di 200.000 euro presso un istituto di
          credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o
          di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal
          terzo   anno   solare,  la  disposizione,  in  luogo  della
          cauzione,  di  una  fideiussione  bancaria o assicurativa o
          rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di
          cui  all'articolo  107 del decreto legislativo l° settembre
          1993,  n.  385,  che svolgono in via prevalente o esclusiva
          attivita'  di  rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal
          Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5
          per  cento  del fatturato, al netto dell'imposta sul valore
          aggiunto,  realizzato  nell'anno  precedente e comunque non
          inferiore  a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione
          delle garanzie di cui alla presente lettera le societa' che
          abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse
          finalita'  dalla  legislazione  di altro Stato membro della
          Unione europea;
              c) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione
          e  l'integrazione  del  reddito  di cui all'articolo 12, il
          regolare   versamento   dei   contributi   previdenziali  e
          assistenziali,  il  rispetto  degli  obblighi  previsti dal
          contratto    collettivo    nazionale   delle   imprese   di
          somministrazione di lavoro applicabile;
              d)  nel  caso  di  cooperative  di produzione e lavoro,
          oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma
          3,  la  presenza  di  almeno venti soci e tra di essi, come
          socio  sovventore,  almeno  un  fondo  mutualistico  per la
          promozione  e  lo  sviluppo della cooperazione, di cui agli
          articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
             4.  Per  l'esercizio della attivita' di intermediazione,
          oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
              a)  l'acquisizione di un capitale versato non inferiore
          a 50.000 euro;
              b)  la  garanzia  che  l'attivita'  interessi un ambito
          distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non
          inferiore a quattro regioni;
              c)  l'indicazione della attivita' di intermediazione di
          cui  all'articolo  4,  comma  1,  lettera  c), come oggetto
          sociale prevalente, anche se non esclusivo.
             5.   Per   l'esercizio  della  attivita'  di  ricerca  e
          selezione del personale, oltre ai requisiti di cui al comma
          1, e' richiesta:
              a)  l'acquisizione di un capitale versato non inferiore
          a 25.000 euro;
              b)   l'indicazione   della   ricerca  e  selezione  del
          personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
             6.  Per  l'esercizio  della  attivita'  di supporto alla
          ricollocazione  professionale, oltre ai requisiti di cui al
          comma 1, e' richiesta:
              a)  l'acquisizione di un capitale versato non inferiore
          a 25.000 euro;
              b)  l'indicazione  della  attivita'  di  supporto  alla
          ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se
          non esclusivo.».
             «Art.  7  (Accreditamenti).  - 1. Le regioni, sentite le
          associazioni   dei   datori  e  dei  prestatori  di  lavoro
          comparativamente    piu'    rappresentative,   istituiscono
          appositi   elenchi  per  l'accreditamento  degli  operatori
          pubblici  e  privati che operano nel proprio territorio nel
          rispetto   degli   indirizzi  da  esse  definiti  ai  sensi
          dell'articolo  3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
          181,  e successive modificazioni, e dei seguenti principi e
          criteri:
              a)   garanzia   della   libera  scelta  dei  cittadini,
          nell'ambito  di una rete di operatori qualificati, adeguata
          per  dimensione  e  distribuzione alla domanda espressa dal
          territorio;
              b)   salvaguardia   di   standard  omogenei  a  livello
          nazionale    nell'affidamento    di    funzioni    relative
          all'accertamento   dello   stato  di  disoccupazione  e  al
          monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
              c)  costituzione  negoziale di reti di servizio ai fini
          dell'ottimizzazione delle risorse;
              d) obbligo della interconnessione con la borsa continua
          nazionale  del  lavoro  di  cui  all'articolo  15,  nonche'
          l'invio  alla  autorita'  concedente  di  ogni informazione
          strategica  per  un  efficace funzionamento del mercato del
          lavoro;
              e)  raccordo con il sistema regionale di accreditamento
          degli organismi di formazione.
             2.  I  provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di
          cui al comma 1 disciplinano altresi':
              a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e
          operatori  privati, autorizzati ai sensi delle disposizioni
          di  cui  agli  articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del
          presente  articolo, per le funzioni di incontro tra domanda
          e  offerta  di  lavoro, prevenzione della disoccupazione di
          lunga  durata,  promozione  dell'inserimento lavorativo dei
          lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilita' geografica
          del lavoro;
              b)   requisiti   minimi   richiesti   per  l'iscrizione
          nell'elenco  regionale in termini di capacita' gestionali e
          logistiche, competenze professionali, situazione economica,
          esperienze    maturate   nel   contesto   territoriale   di
          riferimento;
              c) le procedure per l'accreditamento;
              d)  le modalita' di misurazione dell'efficienza e della
          efficacia dei servizi erogati;
              e) le modalita' di tenuta dell'elenco e di verifica del
          mantenimento dei requisiti.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  70 del gia' citato
          decreto   legislativo   n.   276  del  2003,  e  successive
          modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art. 70 (Definizione e campo di applicazione). - 1. Per
          prestazioni  di  lavoro  accessorio  si intendono attivita'
          lavorative  di  natura  occasionale rese nell'ambito: a) di
          lavori  domestici;  b) di lavori di giardinaggio, pulizia e
          manutenzione  di  edifici,  strade,  parchi e monumenti; c)
          dell'insegnamento     privato    supplementare;    d)    di
          manifestazioni    sportive,    culturali,   fieristiche   o
          caritatevoli  e  di  lavori  di emergenza o di solidarieta'
          anche  in  caso  di  committente  pubblico; e) di qualsiasi
          settore  produttivo  il  sabato  e  la domenica e durante i
          periodi  di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni
          di  eta',  regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso
          l'universita'  o  un  istituto  scolastico di ogni ordine e
          grado  e  compatibilmente con gli impegni scolastici; f) di
          attivita'  agricole  di  carattere stagionale effettuate da
          pensionati,  da casalinghe e da giovani di cui alla lettera
          e),  ovvero  delle  attivita'  agricole svolte a favore dei
          soggetti  di  cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633; g)
          dell'impresa  familiare  di  cui  all'articolo  230-bis del
          codice  civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai
          servizi;  h)  della  consegna porta a porta e della vendita
          ambulante  di  stampa  quotidiana  e  periodica;  h-bis) di
          qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati.
             1-bis).  In via sperimentale per il 2009, prestazioni di
          lavoro  accessorio  possono essere rese, in tutti i settori
          produttivi  e  nel  limite  massimo  di 3.000 euro per anno
          solare,   da  percettori  di  prestazioni  integrative  del
          salario  o  sostegno  al reddito compatibilmente con quanto
          stabilito  dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  28  gennaio  2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre
          dalla  contribuzione  figurativa  relativa alle prestazioni
          integrative  del  salario  o  di  sostegno  al  reddito gli
          accrediti   contributivi  derivanti  dalla  prestazioni  di
          lavoro accessorio.
             2.  Le  attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se
          svolte  a  favore di piu' beneficiari, configurano rapporti
          di  natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi
          per tali le attivita' che non danno complessivamente luogo,
          con   riferimento   al  medesimo  committente,  a  compensi
          superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.
             2-bis.   Le   imprese   familiari   possono   utilizzare
          prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo
          non  superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000
          euro.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  74 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 276 del 2003, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «Art.  74  (Prestazioni  che  esulano  dal  mercato  del
          lavoro).   -  1.  Con  specifico  riguardo  alle  attivita'
          agricole  non  integrano in ogni caso un rapporto di lavoro
          autonomo  o  subordinato le prestazioni svolte da parenti e
          affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o
          ricorrente  di  breve  periodo,  a  titolo  di aiuto, mutuo
          aiuto,   obbligazione   morale   senza   corresponsione  di
          compensi,  salvo  le  spese di mantenimento e di esecuzione
          dei lavori.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 8 dell'art. 13 della
          legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione
          dell'impiego dell'amianto), e successive modificazioni:
             «8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto
          per  un  periodo  superiore  a dieci anni, l'intero periodo
          lavorativo  soggetto  all'assicurazione obbligatoria contro
          le   malattie   professionali   derivanti  dall'esposizione
          all'amianto,  gestita  dall'INAIL, e' moltiplicato, ai fini
          delle  prestazioni  pensionistiche,  per il coefficiente di
          1,25.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  7 dell'art. 1 del
          decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a
          sostegno  dell'occupazione),  convertito, con modificazioni
          dalla legge 19 luglio 1993, n. 236:
             «7.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale   il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle
          risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al
          comma   8,   nel  quale  confluiscono  anche  i  contributi
          comunitari  destinati  al finanziamento delle iniziative di
          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale. A tale ultimo fine i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo.».
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 4 dell'art. 6 della
          legge  8  marzo  2000,  n. 53 (Disposizioni per il sostegno
          della  maternita'  e  della paternita', per il diritto alla
          cura  e  alla  formazione  e per il coordinamento dei tempi
          delle citta'):
             «4. Le regioni possono finanziare progetti di formazione
          dei  lavoratori  che,  sulla  base di accordi contrattuali,
          prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonche'
          progetti   di   formazione   presentati   direttamente  dai
          lavoratori.   Per   le  finalita'  del  presente  comma  e'
          riservata  una  quota,  pari  a lire 30 miliardi annue, del
          Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
          decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 236. Il
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, provvede annualmente, con proprio
          decreto,  a  ripartire  fra  le  regioni la predetta quota,
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 7-bis del decreto-legge
          30  dicembre  2008,  n. 207 (Proroga di termini previsti da
          disposizioni   legislative   e   disposizioni   finanziarie
          urgenti),  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27
          febbraio  2009, n. 14, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             «Art.   7-bis  (Criteri  e  parametri  di  misurabilita'
          dell'azione   amministrativa).   -   1.   Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il
          31  luglio  2009,  su proposta del Ministro per la pubblica
          amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze, sentite le organizzazioni
          sindacali  maggiormente  rappresentative,  vengono definiti
          criteri   e   parametri   di  misurabilita'  dei  risultati
          dell'azione    amministrativa    da   applicare   ai   fini
          dell'erogazione  di  trattamento  economico  accessorio  al
          personale  delle  amministrazioni,  di cui all'articolo 67,
          commi  2  e  3,  del  decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
          n. 133, sulla base dei seguenti principi:
              a) correlazione diretta e significativa con l'impegno e
          la  rilevanza  delle  prestazioni rese, ponderate sul piano
          qualitativo e quantitativo;
              b)   correlazione   con   i   livelli  di  innovazione,
          snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa;
              c)  correlazione con i carichi di lavoro dell'ufficio o
          sede  di  appartenenza  da  definire  in base ad apposite e
          oggettive  rilevazioni  e  con il miglioramento dei servizi
          resi;
              d) dimensione individuale del contributo o apporto dato
          alla realizzazione degli obiettivi dell'ufficio.
             1-bis.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,  da adottare entro il 30 giugno 2009, su proposta
          del    Ministro   per   la   pubblica   amministrazione   e
          l'innovazione,  di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  ferma restando la disapplicazione prevista
          dall'articolo  67,  comma  2,  del  decreto-legge 25 giugno
          2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
          agosto 2008, n. 133, delle disposizioni di cui all'allegato
          B  relativamente  alle  risorse  considerate  ai  fini  del
          miglioramento   dei   saldi   di   finanza   pubblica  sono
          individuati,  per  l'anno  2009,  i  criteri,  i tempi e le
          modalita'   volti   ad  utilizzare  per  la  contrattazione
          integrativa  nonche' per le finalita' di cui al comma 1 del
          citato  articolo  67,  in  correlazione  con l'impegno e le
          maggiori  prestazioni  lavorative, le risorse derivanti dal
          processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato
          B  eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento
          dei  saldi  di finanza pubblica, valutando a tal fine anche
          la  possibilita'  di utilizzare le maggiori entrate proprie
          rispetto  a  quelle  dei  triennio 2005-2007 conseguite per
          effetto  dello svolgimento di attivita' aggiuntive rispetto
          a  quelle  istituzionali, nonche' le risorse disponibili il
          cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto-legge 29
          novembre  2008,  n.  185  (Misure urgenti per il sostegno a
          famiglie,  lavoro,  occupazione e impresa e per ridisegnare
          in  funzione  anti-crisi  il  quadro strategico nazionale),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.   18.   (Ferma   la   distribuzione  territoriale,
          riassegnazione  delle risorse per formazione ed occupazione
          e  per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
          della  eccezionale  crisi  economica internazionale e della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle  risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
          territoriale  e  le  competenze  regionali,  nonche' quanto
          previsto  ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
          presieduto  in  maniera  non  delegabile dal Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro dello
          sviluppo    economico   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  con il Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti per quanto attiene
          alla  lettera  b), in coerenza con gli indirizzi assunti in
          sede  europea,  entro  30  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  assegna  una  quota  delle
          risorse    nazionali    disponibili    del    Fondo    aree
          sottoutilizzate:
              a)  al  Fondo sociale per occupazione e formazione, che
          e'  istituito  nello  stato di previsione del Ministero del
          lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali nel quale
          affluiscono  anche  le risorse del Fondo per l'occupazione,
          nonche'  le  risorse  comunque  destinate  al finanziamento
          degli   ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga  alla
          normativa  vigente  e quelle destinate in via ordinaria dal
          CIPE alla formazione;
              b)  al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
          del  decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
          la  messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere di
          risanamento  ambientale,  per l'edilizia carceraria, per le
          infrastrutture  museali ed archeologiche, per l'innovazione
          tecnologica   e   le   infrastrutture  strategiche  per  la
          mobilita';
              b-bis)  al Fondo per la competitivita' e lo sviluppo di
          cui  all'articolo  1,  comma  841,  della legge 27 dicembre
          2006,  n.  296,  per  il  sostegno  degli  investimenti  in
          ricerca,  sviluppo  e  innovazione da parte delle imprese e
          dei centri di ricerca.
             2.  Fermo  restando  quanto  previsto per le risorse del
          Fondo  per  l'occupazione,  le  risorse  assegnate al Fondo
          sociale  per  occupazione  e formazione sono utilizzate per
          attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
          a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
          universita'  e  scuole  pubbliche,  nonche'  di sostegno al
          reddito.  Fermo  restando  il rispetto dei diritti quesiti,
          con  decreto  del Ministro del lavoro, della salute e delle
          politiche    sociali,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
          sede  di  Conferenza  unificata  di  cui all'articolo 8 del
          decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, e successive
          modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle
          ulteriori  risorse  rispetto  a  quelle  di cui al presente
          comma  per  le  diverse tipologie di rapporti di lavoro, in
          coerenza  con  gli  indirizzi  assunti in sede europea, con
          esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.
             3.  Per  le  risorse  derivanti  dal  Fondo  per le aree
          sottoutilizzate  resta  fermo  il vincolo di destinare alle
          Regioni  del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il
          restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
             3-bis.  Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate
          derivanti   dall'applicazione  dell'articolo  6-quater  del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n,  112,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate
          dal  CIPE  al  fondo  di  cui  al  comma 1, lettera a), del
          presente  articolo,  sono  ripartite, in forza dell'accordo
          del  12  febbraio  2009  tra  il  Governo,  le regioni e le
          Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in base ai
          principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          avuto   riguardo  alle  contingenti  esigenze  territoriali
          derivanti  dalla  crisi  occupazionale, senza il vincolo di
          cui al comma 3 del presente articolo.
             4.  Agli  interventi  effettuati con le risorse previste
          dal   presente   articolo   possono   essere  applicate  le
          disposizioni di cui all'articolo 20.
             4-bis.  Al  fine  della  sollecita  attuazione del piano
          nazionale  di realizzazione delle infrastrutture occorrenti
          al  superamento  del  disagio abitativo, con corrispondente
          attivazione  delle  forme  di partecipazione finanziaria di
          capitali  pubblici  e  privati, le misure previste ai sensi
          dell'articolo  11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
          n.  133,  come  modificato  da  ultimo  dal presente comma,
          possono  essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a
          quelle   ivi   stanziate,   le   risorse  finanziarie  rese
          disponibili  ai sensi del comma 1, lettera b), del presente
          articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
          dalle  regioni  a  valere sulla quota del Fondo per le aree
          sottoutilizzate  di  pertinenza di ciascuna regione. Per le
          medesime  finalita',  all'articolo  11 del decreto-legge 25
          giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  6  agosto  2008, n. 133, e successive modificazioni,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
              a)  al  comma  1, le parole: “d'intesa con”
          sono sostituite dalla seguente: “sentita”;
              b)  al  comma  12  sono  premesse  le  seguenti parole:
          “Fermo quanto previsto dal comma 12-bis,”;
              c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
               “12-bis.  Per  il tempestivo avvio di interventi
          prioritari   e   immediatamente  realizzabili  di  edilizia
          residenziale    pubblica    sovvenzionata   di   competenza
          regionale,  diretti  alla  risoluzione delle piu' pressanti
          esigenze  abitative,  e' destinato l'importo di 100 milioni
          di  euro  a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del
          decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla
          ripartizione  tra  le  regioni  interessate si provvede con
          decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
          previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome di Trento e di Bolzano”.
             4-ter.  Per  il  finanziamento  degli  interventi di cui
          all'articolo  1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266,  e'  autorizzata  la  spesa  di  5 milioni di euro per
          ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si
          provvede  a  valere  sulle risorse di cui al Fondo previsto
          dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
             4-quater. All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 25
          giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  6  agosto  2008,  n.  133, sono aggiunti, in fine, i
          seguenti  periodi:  «Alla  gestione  ordinaria  si  applica
          quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso
          agli  obiettivi  per  gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il
          comune  di  Roma  ai  sensi  del citato articolo 77-bise' a
          carico del piano di rientro».
             4-quinquies.  La tempistica prevista per le entrate e le
          spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4,
          del  decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133, e'
          rimodulata   con   apposito   accordo   tra   il  Ministero
          dell'economia    e   delle   finanze   e   il   commissario
          straordinario   del   Governo   in  modo  da  garantire  la
          neutralita'  finanziaria,  in  termini  di saldi di finanza
          pubblica,  di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma
          3  del  medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal
          comma 4-quater del presente articolo.
             4-sexies.  All'articolo  61  del decreto-legge 25 giugno
          2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
          agosto  2008,  n.  133,  dopo  il  comma  7  e' inserito il
          seguente:
             “7-bis.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009,  la
          percentuale  prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice
          dei   contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163,  e successive modificazioni, e' destinata nella misura
          dello  0,5  per  cento  alle finalita' di cui alla medesima
          disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata
          ad  apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
          per  essere  destinata  al  fondo  di  cui  al comma 17 del
          presente articolo”.
             4-septies. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4
          luglio  2006,  n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  4  agosto  2006,  n. 248, dopo le parole: “dei
          servizi  pubblici  locali” sono inserite le seguenti:
          “e  dei  servizi  di  committenza o delle centrali di
          committenza  apprestati  a  livello regionale a supporto di
          enti   senza   scopo   di   lucro   e   di  amministrazioni
          aggiudicatrici  di cui all'articolo 3, comma 25, del codice
          dei   contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163”.
             4-octies.  All'articolo  3,  comma  27, secondo periodo,
          della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244, dopo le parole:
          “producono  servizi di interesse generale” sono
          inserite  le  seguenti:  “e che forniscono servizi di
          committenza   o   di  centrali  di  committenza  a  livello
          regionale  a  supporto  di  enti  senza scopo di lucro e di
          amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma
          25,  del  codice  dei contratti pubblici relativi a lavori,
          servizi  e  forniture,  di  cui  al  decreto legislativo 12
          aprile 2006, n. 163,”.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 37 della
          legge  5  agosto  1981,  n.  416  (Disciplina delle imprese
          editrici  e  provvidenze  per  l'editoria),  come da ultimo
          modificato  dall'art. 41-bis, comma 6, del decreto-legge 30
          dicembre  2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla
          legge  27 febbraio 2009, n. 14, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
             «1.  Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli e' data
          facolta'  di  optare, entro sessanta giorni dall'ammissione
          al  trattamento  di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo
          di  godimento  del  trattamento  medesimo,  entro  sessanta
          giorni   dal   maturare   delle  condizioni  di  anzianita'
          contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:
              a)  per  i  lavoratori  poligrafici,  limitatamente  al
          numero  di  unita' ammesse dal Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale: trattamento di pensione per coloro che
          possano    far    valere   nella   assicurazione   generale
          obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
          almeno   384  contributi  mensili  ovvero  1664  contributi
          settimanali  di  cui,  rispettivamente,  alle tabelle A e B
          allegate  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 27
          aprile   1968,   n.   488,   sulla   base   dell'anzianita'
          contributiva  aumentata  di  un  periodo  pari  a 3 anni; i
          periodi   di   sospensione   per  i  quali  e'  ammesso  il
          trattamento  di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti
          utili  d'ufficio  secondo  quanto  previsto  dalla presente
          lettera;   l'anzianita'   contributiva  non  puo'  comunque
          risultare superiore a 35 anni;
              b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI,
          dipendenti  dalle  imprese editrici di giornali quotidiani,
          di  giornali  periodici e di agenzie di stampa a diffusione
          nazionale,  limitatamente  al  numero di unita' ammesso dal
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
          finanze, a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero
          del  lavoro,  della salute e delle politiche sociali, sulla
          base  delle  risorse finanziarie e disponibili e per i soli
          casi  di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di
          crisi  aziendale: anticipata liquidazione della pensione di
          vecchiaia al cinquantottesimo anno di eta', nei casi in cui
          siano  stati  maturati  almeno  diciotto anni di anzianita'
          contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo
          del  requisito  contributivo  previsto  dal  secondo  comma
          dell'articolo  4  del  regolamento  adottato  dall'INPGI  e
          approvato  con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di
          cui  e'  data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234
          del 6 ottobre 1995.».
             -   La   legge   16   aprile   1987,   n.  183,  recante
          «Coordinamento  delle  politiche riguardanti l'appartenenza
          dell'Italia   alle   Comunita'   europee   ed   adeguamento
          dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari» e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109,
          S.O.
             -  Si  riporta il testo del comma 16-terdecies dell'art.
          41 del gia' citato decreto-legge n. 207 del 2008:
             «16-terdecies.  Al  fine  di  consentire  la conclusione
          entro  tre  mesi  delle  procedure  afferenti la stipula di
          convenzioni  per  lo  svolgimento  di attivita' socialmente
          utili  (ASU)  nonche'  per l'attuazione di politiche attive
          del  lavoro  finalizzate alla stabilizzazione occupazionale
          dei  lavoratori impiegati in ASU e nelle disponibilita' dei
          comuni  della  Regione  siciliana da almeno un triennio, e'
          autorizzata  la spesa di 55 milioni di euro a decorrere dal
          2009.  Per  gli  anni 2009, 2010 e 2011, la spesa fa carico
          alle  risorse preordinate nel bilancio dello Stato ai sensi
          dei  decreti  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 5
          giugno    e    1°    agosto    2008,    con   utilizzazione
          dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 5, comma
          4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  24  luglio  2008,  n.  126, e
          successive  modificazioni.  Dall'anno  2012  si provvede ai
          sensi  dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
          agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.».
             -  Si riportano il testo dei commi 550 e 551 dell'art. 2
          della  legge  24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
          formazione   del   bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato-legge finanziaria 2008):
             «550.  Nel limite di spesa di 55 milioni di euro annui a
          decorrere  dall'anno  2008,  il Ministro del lavoro e della
          previdenza  sociale  e'  autorizzato  a  stipulare apposite
          convenzioni  con  i  comuni destinatari degli interventi di
          cui  all'articolo  1,  comma  1166, della legge 27 dicembre
          2006,  n.  296,  previa  intesa  con le regioni competenti,
          anche   in   deroga  alla  normativa  vigente  relativa  ai
          lavoratori   socialmente   utili,  per  lo  svolgimento  di
          attivita'  socialmente  utili  (ASU),  per  l'attuazione di
          misure  di  politiche  attive  del  lavoro finalizzate alla
          stabilizzazione  occupazionale  dei lavoratori impiegati in
          ASU,  nella disponibilita' degli stessi comuni da almeno un
          triennio,  nonche' dei soggetti utilizzati da questi ultimi
          attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10,
          comma  3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,
          e   successive  modificazioni,  estendendo  a  quest'ultima
          tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti
          per i lavoratori socialmente utili.».
             «551.  Per  le  finalita'  di cui al comma 550, gli enti
          utilizzatori   possono  avvalersi,  in  deroga  ai  vincoli
          legislativi  in materia di assunzioni e di spesa annuale di
          cui  all'articolo  1,  comma 557, della citata legge n. 296
          del  2006,  della  facolta'  di  procedere ad assunzioni in
          pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B
          dei  soggetti  di cui al comma 550, nonche' ad assunzioni a
          tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D,
          secondo  i  profili  professionali  previsti dai rispettivi
          ordinamenti,  in  ogni caso attraverso procedure selettive.
          Il  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale dispone
          annualmente  con proprio decreto, a far data dall'esercizio
          2008,  a  beneficio  dei  comuni  di  cui  al comma 550, la
          copertura  integrale degli oneri relativi alla prosecuzione
          delle   ASU   e   alla   gestione  a  regime  delle  unita'
          stabilizzate   tramite  assunzioni  in  pianta  organica  o
          assunzione a tempo determinato.».