(( Art. 7-quater


                     Patto di stabilita' interno


  1.  Sono  esclusi  dal  saldo  del  patto di stabilita' interno per
l'anno  2009  per  un  importo  non superiore a quello autorizzato ai
sensi del comma 3:
   a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti
effettuati  nei  limiti  delle  disponibilita'  di  cassa a fronte di
impegni  regolarmente  assunti  ai  sensi dell'articolo 183 del testo
unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali, di cui al
decreto   legislativo   18   agosto   2000,   n.  267,  e  successive
modificazioni;
   b)  i  pagamenti  per  spese  in  conto  capitale per impegni gia'
assunti  finanziate  dal  minor  onere per interessi conseguente alla
riduzione  dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei
mutui stessi, se non gia' conteggiati nei bilanci di previsione;
   c)  i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti
locali  per la tutela della sicurezza pubblica nonche' gli interventi
temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti
ad  alleviare  gli  effetti  negativi della straordinaria congiuntura
economica  sfavorevole  destinati  a  favore  di lavoratori e imprese
ovvero  i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni gia' rese nei
confronti  dei  predetti  enti.  Gli  interventi di cui alla presente
lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa
complessivo  di  150 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze  e  con  il  Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali,  da  adottare  entro  trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,
sentita  la  Conferenza  unificata  di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo  28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono
dettate  le  modalita'  di  attuazione delle disposizioni di cui alla
presente lettera.
  2.  Le  disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle province e
ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:
   a) hanno rispettato il patto di stabilita' interno nell'anno 2007;
   b)  presentano  un  rapporto  tra numero dei dipendenti e abitanti
inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
   c)  hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al
netto   delle   spese  per  adeguamenti  contrattuali  del  personale
dipendente,   compreso  il  segretario  comunale  e  provinciale,  di
ammontare  non superiore a quello medio corrispondente registrato nel
triennio 2005-2007.
  3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere a) e b), gli enti
locali  di  cui  al  comma  2 possono effettuare pagamenti nei limiti
degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, ai sensi del
presente  comma.  A  tal  fine,  gli  enti  locali  di cui al comma 2
dichiarano   all'   Associazione   nazionale   dei  comuni  italiani,
all'Unione  delle  province  d'Italia  e  alla  regione,  entro il 30
aprile,  l'entita'  dei  pagamenti  che  possono effettuare nel corso
dell'anno.  La  regione  a  sua  volta definisce e comunica agli enti
locali  entro  il  31  maggio  l'ammontare  dei pagamenti che possono
essere  esclusi  dal saldo finanziario e contestualmente procede alla
rideterminazione  del  proprio  obiettivo  programmatico del patto di
stabilita'  interno per l'anno 2009 per un ammontare pari all'entita'
complessiva  degli  importi  autorizzati,  trasmettendo  altresi'  al
Ministero  dell'economia  e delle finanze entro il successivo mese di
giugno,  con  riferimento  a  ciascun ente beneficiario, gli elementi
informativi    occorrenti    per   la   verifica   del   mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
  4.  Il comma 3 dell'articolo 2, del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  «3.  Nel  caso dei rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del
comma  1  dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi,
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.  917, e successive modificazioni, e delle operazioni che producono
analoghi  effetti economici, al soggetto cui si imputano i dividendi,
gli  interessi  e  gli  altri proventi, si applica il regime previsto
dall'articolo  89,  comma  2,  del medesimo testo unico, e successive
modificazioni,  ovvero  spettano  l'attribuzione  di  ritenute  o  il
credito  per  imposte  pagate  all'estero,  soltanto  se tale regime,
ovvero  l'attribuzione delle ritenute o il credito per imposte pagate
all'estero, sarebbe spettato al beneficiario effettivo dei dividendi,
degli interessi e degli altri proventi».
  5.  Per le operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata
in  vigore  delle  modifiche  apportate  dal  comma 4, resta ferma la
potesta'  dell'amministrazione  di  sindacarne  l'elusivita'  fiscale
secondo  la  procedura  di  cui  all'articolo  37-bis del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
  6.  La  prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi ai crediti
di  cui  all'articolo  13,  comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  e successive modificazioni, gia' oggetto di procedimenti civili
di  cognizione  ordinaria  e  di  esecuzione, e' affidata agli agenti
della   riscossione  di  cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  30
settembre  2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre  2005,  n.  248,  e successive modificazioni, che provvedono
alla  loro  esazione ai sensi e con le modalita' previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  7.  Ai fini dell'applicazione del comma 11 dell'articolo 77-ter del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133, ogni regione definisce e comunica
agli  enti  locali  il nuovo obiettivo di patto di stabilita' interno
per ciascuno degli anni 2009/2011, determinato sulla base dei criteri
stabiliti  in  sede  di  Consiglio delle autonomie locali. La regione
comunica altresi' al Ministero dell'economia e delle finanze entro il
mese  di  maggio  di ciascuno degli anni 2009/2011, con riferimento a
ciascun  ente  locale,  gli  elementi  informativi  occorrenti per la
verifica  del  mantenimento  dell'equilibrio  dei  saldi  di  finanza
pubblica.
  8.  Al fine di accelerare gli interventi necessari alla risoluzione
della  crisi economica in atto e in attesa della piena attuazione del
federalismo   fiscale  e  della  costituzione  del  fondo  unico  dei
trasferimenti erariali attribuiti alle regioni di cui all'articolo 77
del   decreto-legge   25   giugno   2008,   n.  112  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le regioni che
hanno rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2008 e che rendono
disponibili  importi  per  gli  enti  locali ai sensi del comma 3 del
presente   articolo,  e  nel  limite  del  doppio  delle  somme  rese
disponibili,  e'  autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme
alle  stesse spettanti, purche' non esistano obbligazioni sottostanti
gia'  contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali
delle  prestazioni,  per  le  quali  rimane  l'obbligo a carico della
regione   di  farvi  fronte.  Le  risorse  svincolate  ai  sensi  del
precedente  periodo  sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di
stabilita'  interno,  solo  per  spese  di  investimento  e  del loro
utilizzo  e'  data  comunicazione  all'amministrazione statale che ha
erogato le somme.
  9. Sono abrogati:
   a)  il  comma  8  dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008,  n. 133, come sostituito dall'articolo 2, comma 41, lettera c),
della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
   b)  il  comma  48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n.
203,  come sostituito dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge
30  dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2009, n. 14;
   c)  l'articolo  2-ter  del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  10.  Restano  invariate  le  previsioni  di saldo e di entrata e di
spesa degli enti locali che abbiano approvato i bilanci di previsione
alla  data  del  10 marzo 2009, escludendo, sia dalla base di calcolo
dell'anno  2007  assunta a riferimento che dai risultati utili per il
rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno per il 2009, le risorse
originate  dalla  cessione di azioni o quote di societa' operanti nel
settore  dei  servizi  pubblici locali nonche' quelle derivanti dalla
distribuzione  dei  dividendi determinati da operazioni straordinarie
poste  in  essere dalle predette societa', qualora quotate in mercati
regolamentati,  e  le  risorse  relative  alla vendita del patrimonio
immobiliare,  se  destinate alla realizzazione di investimenti o alla
riduzione del debito.
  11.   Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n.  281,  e successive modificazioni, sulla base degli
elementi  acquisiti ai sensi del comma, del presente articolo e della
verifica  del  mantenimento  dell'equilibrio  dei  saldi  di  finanza
pubblica,  procede  alla  valutazione degli effetti dell'applicazione
delle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo alla data del 31
luglio 2009.
  12.  All'articolo  11  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al comma 1, la parola: «sentita» e' sostituita dalle seguenti:
«d'intesa con»;
   b)  al  comma  12,  primo periodo, le parole: «sentite le regioni»
sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni,»;
   c)  al  comma 12-bis, primo periodo, le parole: «100 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «200 milioni».
  13.  Non  si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto
del  patto  di  stabilita'  interno  delle  regioni  e delle province
autonome  nel  caso  in  cui  il  superamento dell'obiettivo di spesa
stabilito  in  applicazione  del patto di stabilita' interno relativo
all'anno  2008 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale
registrata per il 2008 rispetto al 2007 per interventi realizzati con
la  quota  di  finanziamento  nazionale  e correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea.
  14.  Non  si  applicano,  altresi',  le sanzioni nel caso in cui la
regione  o  la  provincia  autonoma  non  consegua  per  l'anno  2008
l'obiettivo  di  spesa  determinato  in  applicazione  del  patto  di
stabilita' interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo
non sia superiore alla differenza, se positiva, tra le spese in conto
capitale  per  interventi  cofinanziati  correlati  ai  finanziamenti
dell'Unione  europea,  con  esclusione  delle  quote di finanziamento
nazionale, relative al 2007 e le corrispondenti spese del 2008.
  15.  A  decorrere  dall'anno 2009, le spese correnti per interventi
cofinanziati  correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione  europea, con
esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono
computate  nella  base  di  calcolo  e  nei  risultati  del  patto di
stabilita'  interno delle regioni e delle province autonome. Nel caso
in  cui  l'Unione  europea  riconosca  importi  inferiori,  l'importo
corrispondente  alle  spese  non riconosciute e' incluso tra le spese
del   patto  di  stabilita'  interno  relativo  all'anno  in  cui  e'
comunicato  il  mancato  riconoscimento.  Ove  la  comunicazione  sia
effettuata   nell'ultimo   quadrimestre,   il  recupero  puo'  essere
conseguito anche nell'anno successivo.
  16.  Ai  fini  della  verifica del rispetto del patto di stabilita'
interno  relativo all'anno 2008 la certificazione di cui al comma 667
e  al comma 686 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e  successive  modificazioni,  deve  essere  inviata entro il termine
perentorio del 31 maggio 2009. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  183  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento   degli   enti   locali),   e   successive
          modificazioni:
             «Art. 183 (Impegno di spesa). - 1. L'impegno costituisce
          la  prima  fase  del procedimento di spesa, con la quale, a
          seguito  di  obbligazione  giuridicamente  perfezionata  e'
          determinata  la  somma  da  pagare, determinato il soggetto
          creditore,  indicata  la  ragione  e  viene  costituito  il
          vincolo  sulle  previsioni  di  bilancio, nell'ambito della
          disponibilita' finanziaria accertata ai sensi dell'articolo
          151.
             2.   Con   l'approvazione   del  bilancio  e  successive
          variazioni,  e  senza  la  necessita' di ulteriori atti, e'
          costituito  impegno  sui relativi stanziamenti per le spese
          dovute:
              a)   per   il   trattamento  economico  tabellare  gia'
          attribuito  al  personale dipendente e per i relativi oneri
          riflessi;
              b)  per  le  rate  di  ammortamento  dei  mutui  e  dei
          prestiti,  interessi  di preammortamento ed ulteriori oneri
          accessori;
              c)  per  le  spese  dovute  nell'esercizio  in  base  a
          contratti o disposizioni di legge.
             3.  Durante  la  gestione possono anche essere prenotati
          impegni  relativi  a  procedure  in  via di espletamento. I
          provvedimenti   relativi  per  i  quali  entro  il  termine
          dell'esercizio    non    e'    stata    assunta   dall'ente
          l'obbligazione   di   spesa   verso   i  terzi  decadono  e
          costituiscono  economia  della  previsione di bilancio alla
          quale  erano  riferiti, concorrendo alla determinazione del
          risultato  contabile di amministrazione di cui all'articolo
          186.  Quando  la  prenotazione  di  impegno  e'  riferita a
          procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e
          non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta
          in   impegno   e   conservano   validita'  gli  atti  ed  i
          provvedimenti relativi alla gara gia' adottati.
             4.   Costituiscono  inoltre  economia  le  minori  spese
          sostenute  rispetto  all'impegno assunto, verificate con la
          conclusione della fase della liquidazione.
             5.  Le  spese in conto capitale si considerano impegnate
          ove sono finanziate nei seguenti modi:
              a)  con  l'assunzione di mutui a specifica destinazione
          si   considerano   impegnate   in   corrispondenza   e  per
          l'ammontare  del  mutuo,  contratto  o gia' concesso, e del
          relativo prefinanziamento accertato in entrata;
              b)   con   quota   dell'avanzo  di  amministrazione  si
          considerano  impegnate  in corrispondenza e per l'ammontare
          dell'avanzo di amministrazione accertato;
              c)   con  l'emissione  di  prestiti  obbligazionari  si
          considerano  impegnate  in corrispondenza e per l'ammontare
          del prestito sottoscritto;
              c-bis) con aperture di credito si considerano impegnate
          all'atto  della  stipula  del  contratto  e per l'ammontare
          dell'importo  del  progetto  o  dei  progetti, definitivi o
          esecutivi finanziati;
              d)  con  entrate  proprie  si  considerano impegnate in
          corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate.
             Si considerano, altresi', impegnati gli stanziamenti per
          spese  correnti  e  per  spese di investimento correlati ad
          accertamenti  di  entrate aventi destinazione vincolata per
          legge.
             6.   Possono  essere  assunti  impegni  di  spesa  sugli
          esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel
          limite delle previsioni nello stesso comprese.
             7. Per le spese che per la loro particolare natura hanno
          durata  superiore  a  quella del bilancio pluriennale e per
          quelle determinate che iniziano dopo il periodo considerato
          dal  bilancio  pluriennale  si tiene conto nella formazione
          dei    bilanci    seguenti    degli    impegni    relativi,
          rispettivamente,   al   periodo  residuale  ed  al  periodo
          successivo.
             8.  Gli  atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi in
          copia  al servizio finanziario dell'ente, nel termine e con
          le modalita' previste dal regolamento di contabilita'.
             9.   Il   regolamento   di  contabilita'  disciplina  le
          modalita'  con le quali i responsabili dei servizi assumono
          atti    di    impegno.    A    tali   atti,   da   definire
          “determinazioni” e da classificarsi con sistemi
          di  raccolta  che  individuano  la  cronologia degli atti e
          l'ufficio  di provenienza, si applicano, in via preventiva,
          le procedure di cui all'articolo 151, comma 4.».
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28   agosto  1997,  n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali), e successive modificazioni:
             «Art.  8  (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
             2.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le citta' individuate dall'articolo 17 della
          legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
             3.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
             4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo  21  novembre  1997,  n.  461  (Riordino  della
          disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi
          diversi,  a  norma  dell'articolo 3, comma 160, della L. 23
          dicembre  1996,  n. 662), e successive modificazioni, cosi'
          come modificato dalla presente legge:
             «Art. 2 (Modifiche all'articolo 42 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della   Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917)  .  -  1.
          (Omissis).
             2.  Nel caso dei rapporti di cui alla lettera g-ter) del
          comma  1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917  , come sostituito
          dall'articolo  1, comma 3, del presente decreto, qualora la
          garanzia  sia  costituita da pegno irregolare, agli effetti
          fiscali i proventi delle somme di denaro o dei beni dati in
          garanzia spettano al costituente il pegno a condizione che,
          durante il periodo di efficacia del contratto, il creditore
          pignoratizio  non  compia  sulle  somme  o sui beni atti di
          disposizione.  Non  si  considera  a  tali  effetti atto di
          disposizione  l'immissione  delle somme in conti o depositi
          vincolati     intestati    al    creditore    pignoratizio,
          esplicitamente riferibili al soggetto costituente il pegno,
          ne'  la  costituzione in garanzia delle somme o dei beni da
          parte del creditore pignoratizio che avvenga nell'ambito di
          ulteriori  operazioni  di  prestito di titoli, a condizione
          che i soggetti a favore dei quali la garanzia e' costituita
          non compiano su dette somme e beni atti di disposizione.
             3.  Nel  caso  dei rapporti di cui alle lettere g-bis) e
          g-ter)  del  comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica   22   dicembre   1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni,  e  delle  operazioni che producono analoghi
          effetti economici, al soggetto cui si imputano i dividendi,
          gli  interessi  e  gli altri proventi, si applica il regime
          previsto  dall'articolo  89,  comma  2,  del medesimo testo
          unico,   e   successive   modificazioni,   ovvero  spettano
          l'attribuzione  di ritenute o il credito per imposte pagate
          all'estero,  soltanto se tale regime, ovvero l'attribuzione
          delle  ritenute o il credito per imposte pagate all'estero,
          sarebbe  spettato  al beneficiario effettivo dei dividendi,
          degli interessi e degli altri proventi.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 37-bis del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi), e successive modificazioni:
             «Art.  37-bis  (Disposizioni  antielusive).  -  1.  Sono
          inopponibili  all'amministrazione  finanziaria  gli atti, i
          fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide
          ragioni  economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti
          previsti   dall'ordinamento   tributario   e   ad  ottenere
          riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
             2.  L'amministrazione  finanziaria disconosce i vantaggi
          tributari  conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi
          di  cui  al  comma  1, applicando le imposte determinate in
          base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute
          per      effetto     del     comportamento     inopponibile
          all'amministrazione.
             3.  Le  disposizioni  dei  commi  1  e  2 si applicano a
          condizione  che,  nell'ambito  del  comportamento di cui al
          comma  2,  siano  utilizzate  una  o  piu'  delle  seguenti
          operazioni:
              a)  trasformazioni,  fusioni,  scissioni,  liquidazioni
          volontarie  e  distribuzioni  ai soci di somme prelevate da
          voci  del  patrimonio  netto  diverse da quelle formate con
          utili;
              b)  conferimenti  in societa', nonche' negozi aventi ad
          oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
              c) cessioni di crediti;
              d) cessioni di eccedenze d'imposta;
              e)  operazioni  di  cui  al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
          544,  recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive
          comunitarie   relative   al   regime  fiscale  di  fusioni,
          scissioni,   conferimenti  d'attivo  e  scambi  di  azioni,
          nonche' il trasferimento della residenza fiscale all'estero
          da parte di una societa';
              f)  operazioni,  da  chiunque  effettuate,  incluse  le
          valutazioni  e  le  classificazioni  di bilancio, aventi ad
          oggetto  i beni ed i rapporti di cui all'articolo 81, comma
          1,  lettere  da  c)  a  c-quinquies), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
          n. 917;
              f-bis)  cessioni  di  beni  e  prestazioni  di  servizi
          effettuate   tra   i   soggetti  ammessi  al  regime  della
          tassazione  di  gruppo  di  cui  all'articolo 117 del testo
          unico delle imposte sui redditi;
              f-ter)  pagamenti di interessi e canoni di cui all'art.
          26-quater,  qualora  detti  pagamenti  siano  effettuati  a
          soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o
          piu'  soggetti  non  residenti  in  uno  Stato  dell'Unione
          europea;
              f-quater)    pattuizioni    intercorse   tra   societa'
          controllate  e  collegate  ai  sensi dell'articolo 2359 del
          codice  civile,  una  delle quali avente sede legale in uno
          Stato  o  territorio  diverso  da  quelli di cui al decreto
          ministeriale  emanato  ai  sensi  dell'articolo 168-bis del
          testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto
          del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
          aventi  ad  oggetto  il  pagamento  di  somme  a  titolo di
          clausola    penale,    multa,   caparra   confirmatoria   o
          penitenziale.
             4.  L'avviso  di  accertamento  e'  emanato,  a  pena di
          nullita',   previa  richiesta  al  contribuente  anche  per
          lettera   raccomandata,   di  chiarimenti  da  inviare  per
          iscritto  entro  60  giorni  dalla  data di ricezione della
          richiesta  nella  quale devono essere indicati i motivi per
          cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.
             5.  Fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo 42,
          l'avviso    d'accertamento   deve   essere   specificamente
          motivato,   a   pena   di   nullita',   in  relazione  alle
          giustificazioni  fornite dal contribuente e le imposte o le
          maggiori  imposte  devono essere calcolate tenendo conto di
          quanto previsto al comma 2.
             6.  Le  imposte  o  le  maggiori  imposte  accertate  in
          applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al comma 2 sono
          iscritte  a ruolo, secondo i criteri di cui all'art. 68 del
          D.Lgs.  31  dicembre 1992, n. 546, concernente il pagamento
          dei  tributi  e  delle  sanzioni  pecuniarie in pendenza di
          giudizio,   unitamente   ai  relativi  interessi,  dopo  la
          sentenza della commissione tributaria provinciale.
             7.  I  soggetti  diversi da quelli cui sono applicate le
          disposizioni  dei  commi  precedenti  possono richiedere il
          rimborso  delle  imposte pagate a seguito dei comportamenti
          disconosciuti  dall'amministrazione finanziaria; a tal fine
          detti  soggetti  possono proporre, entro un anno dal giorno
          in  cui  l'accertamento  e'  divenuto definitivo o e' stato
          definito  mediante  adesione  o  conciliazione  giudiziale,
          istanza  di  rimborso all'amministrazione, che provvede nei
          limiti   dell'imposta   e  degli  interessi  effettivamente
          riscossi a seguito di tali procedure.
             8.  Le  norme  tributarie che, allo scopo di contrastare
          comportamenti   elusivi,  limitano  deduzioni,  detrazioni,
          crediti  d'imposta  o altre posizioni soggettive altrimenti
          ammesse   dall'ordinamento   tributario,   possono   essere
          disapplicate  qualora  il  contribuente  dimostri che nella
          particolare  fattispecie  tali effetti elusivi non potevano
          verificarsi.  A  tal  fine  il contribuente deve presentare
          istanza al direttore regionale delle entrate competente per
          territorio,   descrivendo   compiutamente   l'operazione  e
          indicando  le  disposizioni  normative  di  cui  chiede  la
          disapplicazione.  Con decreto del Ministro delle finanze da
          emanare  ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono disciplinate le modalita' per
          l'applicazione del presente comma.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 6 dell'art. 13 della
          legge  23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
          per   la   stabilizzazione  e  lo  sviluppo)  e  successive
          modificazioni:
             «6.  L'INPS  iscrive  a  ruolo  i  crediti oggetto della
          cessione,  secondo  le  modalita' previste dall'articolo 24
          del  decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46,  ad
          eccezione   dei   crediti  oggetto  di  dilazione  concessa
          antecedentemente  al  30  novembre  1999,  dei  crediti  di
          regolarizzazione  contributiva  agevolata prevista da norme
          di  legge e dei crediti gia' oggetto di procedimenti civili
          di  cognizione ordinaria e di esecuzione; rende esecutivi i
          ruoli  e  li affida in carico ai concessionari del servizio
          di  riscossione  dei tributi. Per tali crediti l'INPS forma
          elenchi   da   trasmettere  al  cessionario.  L'INPS  forma
          separati  elenchi  dei  crediti ceduti in contestazione, in
          dilazione  e  in  regolarizzazione  contributiva  agevolata
          prevista  da  norme  di  legge.  Nei rapporti tra cedente e
          cessionario tali elenchi e la copia dei ruoli costituiscono
          documenti probatori dei crediti ai sensi dell'articolo 1262
          del codice civile.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 30
          settembre  2005,  n.  203 (Misure di contrasto all'evasione
          fiscale  e  disposizioni  urgenti  in  materia tributaria e
          finanziaria),  convertito, con modificazioni, dalla legge 2
          dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni:
             «Art.  3  (Disposizioni in materia di servizio nazionale
          della  riscossione).  - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2006,
          e'  soppresso  il sistema di affidamento in concessione del
          servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative
          alla  riscossione  nazionale  sono  attribuite  all'Agenzia
          delle  entrate, che le esercita mediante la societa' di cui
          al  comma 2, sulla quale svolge attivita' di coordinamento,
          attraverso   la  preventiva  approvazione  dell'ordine  del
          giorno  delle  sedute  del  consiglio  di amministrazione e
          delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio.
             2.  Per  l'immediato avvio delle attivita' occorrenti al
          conseguimento  dell'obiettivo  di cui al comma 1 ed al fine
          di  un  sollecito  riordino della disciplina delle funzioni
          relative  alla  riscossione nazionale, volto ad adeguarne i
          contenuti  al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e
          l'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale (I.N.P.S.)
          procedono,  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore   del  presente  decreto,  alla  costituzione  della
          «Riscossione  S.p.a.»,  con  un  capitale  iniziale  di 150
          milioni   di   euro,   di  cui  il  51  per  cento  versato
          dall'Agenzia  delle  entrate  ed  il  49  per cento versato
          dall'INPS.
             3.  All'atto della costituzione della Riscossione S.p.a.
          si  procede  all'approvazione  dello statuto ed alla nomina
          delle cariche sociali; il presidente del collegio sindacale
          e' scelto tra i magistrati della Corte dei conti.
             4. La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi, senza nuovi
          o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica, di
          personale  dell'Agenzia  delle  entrate  e dell'I.N.P.S. ed
          anche  attraverso altre societa' per azioni, partecipate ai
          sensi del comma 7:
              a)  effettua l'attivita' di riscossione mediante ruolo,
          con  i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I,
          capo  II,  e  al titolo II del decreto del Presidente della
          Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, nonche' l'attivita'
          di  cui  all'articolo  4  del  decreto legislativo 9 luglio
          1997, n. 237;
              b) puo' effettuare:
               1) le attivita' di riscossione spontanea, liquidazione
          ed  accertamento  delle entrate, tributarie o patrimoniali,
          degli  enti  pubblici,  anche  territoriali,  e  delle loro
          societa'  partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad
          evidenza   pubblica;  qualora  dette  attivita'  riguardino
          entrate  delle regioni o di societa' da queste partecipate,
          possono   essere   compiute   su  richiesta  della  regione
          interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso;
               2)  altre attivita', strumentali a quelle dell'Agenzia
          delle  entrate,  anche  attraverso  la  stipula di appositi
          contratti  di  servizio  e,  a  tale  fine,  puo'  assumere
          finanziamenti  e  svolgere  operazioni finanziarie a questi
          connesse.
             5. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui al comma
          4,  lettera  a),  il  Corpo della Guardia di finanza, con i
          poteri e le facolta' previsti dall'articolo 2, comma 4, del
          decreto  legislativo  19  marzo 2001, n. 68, attua forme di
          collaborazione   con  la  Riscossione  S.p.a.,  secondo  le
          modalita'  stabilite con decreto del Ministro dell'economia
          e  delle  finanze,  sentiti  il  comandante  generale dello
          stesso  Corpo  della  Guardia  di  finanza  ed il direttore
          dell'Agenzia  delle entrate; con lo stesso decreto possono,
          altresi',  essere  stabilite  le modalita' applicative agli
          effetti  dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre
          1999, n. 488.
             6.  La  Riscossione  S.p.a.  effettua  le  attivita'  di
          riscossione  senza  obbligo  di  cauzione ed e' iscritta di
          diritto, per le attivita' di cui al comma 4, lettera b), n.
          1), all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
          15 dicembre 1997, n. 446.
             7.   La   Riscossione  S.p.a.,  previa  formulazione  di
          apposita  proposta diretta alle societa' concessionarie del
          servizio  nazionale  della riscossione, puo' acquistare una
          quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di
          tali  societa'  ovvero  il  ramo d'azienda delle banche che
          hanno   operato   la  gestione  diretta  dell'attivita'  di
          riscossione,  a  condizione  che  il  cedente, a sua volta,
          acquisti  una  partecipazione  al  capitale  sociale  della
          stessa  Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i
          prezzi  di  acquisto  determina le percentuali del capitale
          sociale  della  Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti
          cedenti,  ferma  restando  la  partecipazione  dell'Agenzia
          delle  entrate  e  dell'INPS,  nelle  medesime  proporzioni
          previste  nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al
          51  per  cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le
          azioni   della   Riscossione  S.p.a.  cosi'  trasferite  ai
          predetti  soci privati possono essere alienate a terzi, con
          diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.
             7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui
          al  comma  7,  primo  periodo  nonche'  delle operazioni di
          fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende o di
          rami  d'azienda  effettuate tra agenti della riscossione, i
          privilegi  e  le  garanzie  di  qualsiasi tipo, da chiunque
          prestate o comunque esistenti a favore del venditore ovvero
          della  societa'  incorporata, scissa, conferente o cedente,
          nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di
          acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi
          nella  cessione,  ovvero facenti parte del patrimonio della
          societa'  incorporata, assegnati per scissione, conferiti o
          ceduti,  conservano  la  loro  validita'  e il loro grado a
          favore  dell'acquirente ovvero della societa' incorporante,
          benficiaria,  conferitaria  o cessionaria, senza bisogno di
          alcuna  formalita'  o  annotazione, previa pubblicazione di
          apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.
             7-ter.  Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7, la
          Equitalia  S.p.a.  puo'  attribuire ai soggetti cedenti, in
          luogo   di   proprie   azioni,  obbligazioni  ovvero  altri
          strumenti finanziari.
             8.  Entro  il  31  dicembre  2010, i soci pubblici della
          Riscossione  S.p.a.  riacquistano le azioni cedute ai sensi
          del   comma  7  a  privati;  entro  lo  stesso  termine  la
          Riscossione  S.p.a. acquista le azioni eventualmente ancora
          detenute  da privati nelle societa' da essa non interamente
          partecipate.  Dopo  la  scadenza  del  termine  di  cui  al
          precedente  periodo, i soci pubblici possono cedere le loro
          azioni  anche  a  soci  privati, scelti in conformita' alle
          regole  di  evidenza  pubblica,  entro il limite del 49 per
          cento del capitale sociale della Riscossione S.p.a.
             9.  I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei
          commi  7  e 8 sono stabiliti sulla base di criteri generali
          individuati da primarie istituzioni finanziarie, scelte con
          procedure competitive.
             10.    A   seguito   degli   acquisti   delle   societa'
          concessionarie  previsti  dal  comma  7,  si trasferisce ai
          cedenti    l'obbligo   di   versamento   delle   somme   da
          corrispondere    a    qualunque   titolo   in   conseguenza
          dell'attivita'   di   riscossione  svolta  fino  alla  data
          dell'acquisto,  nonche'  di  quelle  dovute per l'eventuale
          adesione alla sanatoria prevista dall'articolo 1, commi 426
          e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
             11.  A  garanzia  delle obbligazioni derivanti dal comma
          10,  i  soggetti di cui allo stesso comma 10 prestano, fino
          al   31   dicembre   2010,   con   le  modalita'  stabilite
          dall'articolo 28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
          112,  ovvero  mediante pegno su titoli di Stato o garantiti
          dallo  Stato  o  sulle  proprie  azioni  della  Riscossione
          S.p.a., una cauzione per un importo pari al venti per cento
          della  garanzia prestata dalla societa' concessionaria; nel
          contempo, tale ultima garanzia e' svincolata.
             12.  Per  i  ruoli  consegnati fino al 30 settembre 2007
          alle societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi
          del  comma  7,  le  comunicazioni  di  inesigibilita'  sono
          presentate entro il 30 settembre 2010.
             13.  Per  effetto  degli  acquisti  di  cui  al comma 7,
          relativamente a ciascuno di essi:
              a)  le  anticipazioni  nette  effettuate a favore dello
          Stato  in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso
          sono  restituite,  in  dieci  rate  annuali, decorrenti dal
          2008, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di
          0,60 punti. La tipologia e la data dell'euribor da assumere
          come  riferimento  sono  stabilite con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze;
              b)   i   provvedimenti  di  sgravio  provvisorio  e  di
          dilazione   relativi  alle  quote  cui  si  riferiscono  le
          anticipazioni  da  restituire  ai  sensi  della  lettera a)
          assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi;
              c)   le   anticipazioni   nette   effettuate  in  forza
          dell'obbligo  del  non  riscosso  come riscosso, riferite a
          quote  non  erariali  sono restituite in venti rate annuali
          decorrenti   dal  2008,  ad  un  tasso  di  interesse  pari
          all'euribor  diminuito  di  0,50  punti; per tali quote, se
          comprese   in   domande  di  rimborso  o  comunicazioni  di
          inesigibilita'  presentate  prima  della data di entrata in
          vigore   della   presente   disposizione   la  restituzione
          dell'anticipazione  e' effettuata con una riduzione del 10%
          del  loro  complessivo  ammontare.  La  tipologia e la data
          dell'euribor  da  assumere  come riferimento sono stabilite
          con il decreto di cui alla lettera a);
              d)  ai fini delle restituzioni di cui alle lettere a) e
          c),  sono  rimborsati  rispettivamente  in  dieci  e  venti
          annualita'  di  pari entita' i crediti risultanti alla data
          del  31  dicembre  2007  dai  bilanci delle societa' agenti
          della  riscossione. Il riscontro dell'ammontare dei crediti
          oggetto  di  restituzione  e'  eseguito  in  occasione  del
          controllo   sull'inesigibilita'  delle  quote,  secondo  le
          disposizioni  in  materia, da effettuarsi a campione, sulla
          base  dei  criteri  stabiliti da ciascun ente creditore. Il
          recupero   dei   crediti  eventualmente  non  spettanti  e'
          effettuato  mediante  riversamento all'entrata del bilancio
          dello  Stato  delle  somme dovute a seguito del diniego del
          discarico  o  del  rimborso da parte dei soggetti di cui al
          comma  10, fatti salvi gli effetti della sanatoria prevista
          dall'art.  1  commi  426  e 426-bis della legge 30 dicembre
          2004,  n. 311. Le riscossioni conseguite dagli agenti della
          riscossione  in  data  successiva  al 31 dicembre 2007 sono
          riversate  all'entrata  del  bilancio dello Stato. Le somme
          incassate fino al 31 dicembre 2008 sono comunque riversate,
          in unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009.
             14.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze rende
          annualmente   al   Parlamento  una  relazione  sullo  stato
          dell'attivita' di riscossione; a tale fine, l'Agenzia delle
          entrate fornisce allo stesso Ministro dell'economia e delle
          finanze    gli   elementi   acquisiti   nello   svolgimento
          dell'attivita' di coordinamento prevista dal comma 1.
             15.  A  decorrere  dal  1°  ottobre  2006,  il Consorzio
          nazionale concessionari - C.N.C., previsto dall'articolo 1,
          comma  1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          gennaio 1988, n. 44, opera in forma di societa' per azioni.
          [Ai  lavoratori  dipendenti  sono  applicate  le condizioni
          normative,  economiche, giuridiche e previdenziali previste
          per i lavoratori di cui al comma 16].
             16. Dal 1° ottobre 2006, i dipendenti delle societa' non
          partecipate dalla Riscossione S.p.a., in servizio alla data
          del  31  dicembre  2004  con  contratto  di  lavoro a tempo
          indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro e' ancora
          in  essere  alla  predetta  data  del 1° ottobre 2006, sono
          trasferiti alla stessa Riscossione S.p.a., sulla base della
          valutazione delle esigenze operative di quest'ultima, senza
          soluzione  di  continuita'  e  con garanzia della posizione
          giuridica,  economica e previdenziale maturata alla data di
          entrata in vigore del presente decreto.
             17.  Gli acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata la
          posizione   giuridica,   economica   e   previdenziale  del
          personale  maturata  alla  data  di  entrata  in vigore del
          presente  decreto;  a  tali  operazioni non si applicano le
          disposizioni dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990,
          n. 428.
             18.  Restano  ferme le disposizioni relative al fondo di
          previdenza  di  cui  alla  legge  2  aprile 1958, n. 377, e
          successive modificazioni. Alle prestazioni straordinarie di
          cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1), del D.M. 24
          novembre  2003,  n.  375  del  Ministro  del lavoro e delle
          politiche    sociali,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sono  ammessi i soggetti
          individuati  dall'articolo  2 del citato decreto n. 375 del
          2003,  per  i  quali  la  relativa richiesta sia presentata
          entro  dieci  anni  dalla  data  di entrata in vigore dello
          stesso.  Tali  prestazioni  straordinarie  sono erogate dal
          fondo  costituito  ai sensi del decreto ministeriale n. 375
          del  2003,  per un massimo di novantasei mesi dalla data di
          accesso  alle  stesse, in favore dei predetti soggetti, che
          conseguano   la   pensione  entro  un  periodo  massimo  di
          novantasei  mesi  dalla  data di cessazione del rapporto di
          lavoro,  su  richiesta  del  datore  di  lavoro e fino alla
          maturazione  del  diritto  alla pensione di anzianita' o di
          vecchiaia.
             19.  Il  personale in servizio alla data del 31 dicembre
          2004,  con  contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle
          dipendenze  dell'associazione nazionale fra i concessionari
          del   servizio   di  riscossione  dei  tributi  ovvero  del
          consorzio  di  cui  al  comma  15  ovvero delle societa' da
          quest'ultimo  partecipate,  per  il  quale  il  rapporto di
          lavoro  e'  in essere con la predetta associazione o con il
          predetto  consorzio  alla  data  del  1° ottobre 2006 ed e'
          regolato  dal contratto collettivo nazionale di settore, e'
          trasferito,  a  decorrere  dalla stessa data del 1° ottobre
          2006,  alla  Riscossione S.p.a. ovvero alla societa' di cui
          al  citato  comma  15, senza soluzione di continuita' e con
          garanzia    della    posizione   giuridica,   economica   e
          previdenziale  maturata  alla data di entrata in vigore del
          presente decreto.
             19-bis.  Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui ai
          commi  16,  17  e  19  non puo' essere trasferito, senza il
          consenso  del lavoratore, in una sede territoriale posta al
          di  fuori  della provincia in cui presta servizio alla data
          di entrata in vigore del presente decreto; a tale personale
          si   applicano   i   miglioramenti  economici  contrattuali
          tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo
          nazionale  di  categoria,  il  cui rinnovo e' in corso alla
          predetta  data,  nei  limiti  di quanto gia' concordato nel
          settore del credito.
             20. Le operazioni di cui ai commi 7, 8 e 15 sono escluse
          da  ogni imposta indiretta, diversa dall'imposta sul valore
          aggiunto, e da ogni tassa.
             21.  La  Riscossione  S.p.a. assume iniziative idonee ad
          assicurare  il  contenimento  dei  costi  dell'attivita' di
          riscossione  coattiva,  tali  da  assicurare, rispetto agli
          oneri  attualmente  iscritti nel bilancio dello Stato per i
          compensi  per  tale  attivita',  risparmi pari ad almeno 65
          milioni  di  euro, per l'anno 2007, 160 milioni di euro per
          l'anno  2008  e  170  milioni di euro a decorrere dall'anno
          2009.
             22.  Per  lo  svolgimento  dell'attivita' di riscossione
          mediante  ruolo,  la Riscossione S.p.a. e le societa' dalla
          stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono remunerate:
              a)  per  gli  anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto
          dall'articolo  4,  comma 118, della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, ferme restando le disposizioni di cui al comma 21;
              b)  successivamente,  ai  sensi  dell'articolo  17  del
          decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
             23.  Le societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai
          sensi   del  comma  7  restano  iscritte  all'albo  di  cui
          all'articolo  53,  comma  1,  del  decreto  legislativo  15
          dicembre  1997,  n.  446, se nei loro riguardi permangono i
          requisiti previsti per tale iscrizione.
             23-bis.  Agli  agenti della riscossione non si applicano
          l'articolo  2,  comma  4,  del  regolamento  approvato  con
          decreto  del  Ministro  delle finanze 11 settembre 2000, n.
          289,   e  le  disposizioni  di  tale  regolamento  relative
          all'esercizio  di influenza dominante su altri agenti della
          riscossione,    nonche'    al   divieto,   per   i   legali
          rappresentanti,  gli  amministratori e i sindaci, di essere
          pubblici dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro
          il secondo grado di pubblici dipendenti.
             24.  Fino  al  momento dell'eventuale cessione, totale o
          parziale,  del  proprio  capitale  sociale alla Riscossione
          S.p.a.,  ai  sensi  del  comma  7,  o  contestualmente alla
          stessa,  le  aziende  concessionarie  possono trasferire ad
          altre  societa'  il  ramo d'azienda relativo alle attivita'
          svolte  in  regime  di  concessione  per  conto  degli enti
          locali,  nonche'  a quelle di cui all'articolo 53, comma 1,
          del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo
          caso:
              a)  fino  al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa
          determinazione  degli  stessi  enti,  le predette attivita'
          sono  gestite  dalle societa' cessionarie del predetto ramo
          d'azienda,  se  queste  ultime  possiedono  i requisiti per
          l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma
          1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei
          quali tale iscrizione avviene di diritto;
              b)  la  riscossione coattiva delle entrate di spettanza
          dei  predetti  enti e' effettuata con la procedura indicata
          dal  regio  decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i
          ruoli  consegnati  fino  alla data del trasferimento, per i
          quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto
          legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  e  si procede nei
          confronti  dei  soggetti  iscritti a ruolo sulla base delle
          disposizioni   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602, applicabili alle
          citate  entrate  ai  sensi  dell'articolo  18  del  decreto
          legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
             25.   Fino   al   31   dicembre  2010,  in  mancanza  di
          trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa
          determinazione  dell'ente  creditore,  le  attivita' di cui
          allo  stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a.
          o  dalle  societa'  dalla  stessa  partecipate ai sensi del
          comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza
          pubblica.  Fino alla stessa data possono essere prorogati i
          contratti  in  corso  tra  gli  enti  locali  e le societa'
          iscritte  all'albo  di  cui  all'articolo  53, comma 1, del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
             25-bis.  Salvo  quanto previsto al comma 25, le societa'
          di  cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le
          societa'   da  quest'ultima  partecipate  possono  svolgere
          l'attivita'   di   riscossione  delle  entrate  degli  enti
          pubblici  territoriali  soltanto  a  seguito di affidamento
          mediante  procedure  ad  evidenza pubblica e dal 1° gennaio
          2011.  Le  altre  attivita'  di cui al comma 4, lettera b),
          numero  1),  relativamente agli enti pubblici territoriali,
          possono   essere  svolte  da  Riscossione  S.p.a.  e  dalle
          societa'  da  quest'ultima  partecipate  a decorrere dal 1°
          gennaio  2011,  e  nel  rispetto  di  procedure  di gara ad
          evidenza pubblica.
             25-ter.  Se  la  titolarita'  delle  attivita' di cui al
          comma  24 non e' trasferita alla Riscossione Spa o alle sue
          partecipate,  il  personale  delle  societa' concessionarie
          addetto  a  tali  attivita'  e'  trasferito,  con le stesse
          garanzie  previste  dai  commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti
          che esercitano le medesime attivita'.
             26.  Relativamente  alle  societa'  concessionarie delle
          quali la Riscossione S.p.a. non ha acquistato, ai sensi del
          comma  7,  almeno  il 51 per cento del capitale sociale, la
          restituzione  delle anticipazioni nette effettuate in forza
          dell'obbligo del non riscosso come riscosso avviene:
              a)  per  le  anticipazioni  a  favore  dello Stato, nel
          decimo   anno   successivo   a   quello  di  riconoscimento
          dell'inesigibilita';
              b)  per  le  restanti anticipazioni, nel ventesimo anno
          successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilita'.
             27.  Le  disposizioni del presente articolo, relative ai
          concessionari  del  servizio  nazionale  della riscossione,
          trovano  applicazione, se non diversamente stabilito, anche
          nei    riguardi   dei   commissari   governativi   delegati
          provvisoriamente alla riscossione.
             28.  A  decorrere  dal  1°  ottobre  2006, i riferimenti
          contenuti  in  norme  vigenti ai concessionari del servizio
          nazionale  della  riscossione  si  intendono  riferiti alla
          Riscossione   S.p.a.   ed   alle   societa'   dalla  stessa
          partecipate   ai   sensi   del  comma  7,  complessivamente
          denominate  agenti  della riscossione, anche ai fini di cui
          all'articolo  9  del  decreto-legge  28  marzo 1997, n. 79,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
          n.   140,   ed   all'articolo   23-decies,   comma  6,  del
          decreto-legge  24  dicembre  2003,  n. 355, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio 2004, n. 47; per
          l'anno   2005   nulla   e'   mutato  quanto  agli  obblighi
          conseguenti  all'applicazione  delle predette disposizioni.
          All'articolo  1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004,
          n. 31, sono abrogati i commi 1, 3, 4, 5 e 6.
             29. Ai fini di cui al capo II del titolo III della parte
          I  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n. 196, la
          Riscossione  S.p.a.  e le societa' dalla stessa partecipate
          ai  sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti pubblici;
          ad  esse  si  applicano  altresi'  le disposizioni previste
          dall'articolo  66  dello  stesso decreto legislativo n. 196
          del 2003.
             29-bis.   Nel   territorio   della   Regione  siciliana,
          relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima, le
          funzioni  di  cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia delle
          entrate   mediante   la  Riscossione  S.p.a.  ovvero  altra
          societa'  per  azioni  a  maggioranza  pubblica,  che,  con
          riferimento  alle  predette  entrate,  opera con i medesimi
          diritti  ed  obblighi  previsti  per  la stessa Riscossione
          S.p.a.
             30.  Entro  il 31 marzo 2006 il presidente del consorzio
          di  cui  al comma 15 provvede all'approvazione del bilancio
          di  cui  all'articolo  10, comma 2, lettera a), del decreto
          del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.
             31.  Agli acquisti di cui al comma 7 non si applicano le
          disposizioni  del  decreto  legislativo  13 aprile 1999, n.
          112, relative all'obbligo di preventiva autorizzazione.
             32.  Nei  confronti  delle  societa'  partecipate  dalla
          Riscossione  S.p.a.  ai  sensi del comma 7 non si applicano
          altresi'  le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
             33.  Ai  fini  di  cui  al comma 1, si applicano, per il
          passaggio dei residui di gestione, le disposizioni previste
          dagli  articoli  14  e 16 del decreto legislativo 13 aprile
          1999, n. 112.
             34.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del
          presente   decreto,  cessano  di  trovare  applicazione  le
          disposizioni  di  cui all'articolo 29, comma 1, del decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
             35.  In  deroga  a quanto previsto dal comma 13, lettera
          c),  restano  ferme  le convenzioni gia' stipulate ai sensi
          dell'articolo 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
          112,  e  dell'articolo 79, comma 5, della legge 21 novembre
          2000, n. 342.
             35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della
          riscossione  non  possono svolgere attivita' finalizzate al
          recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli
          relativi  a  sanzioni  amministrative  per  violazioni  del
          codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile
          1992,  n.  285, per i quali, alla data dell'acquisizione di
          cui  al  comma  7,  la  cartella di pagamento non era stata
          notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.
             36.  Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
              a) nell'articolo 18:
               1) al comma 1, le parole da: “agli uffici”
          a: “telematica” sono sostituite dalle seguenti:
          “,  gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti
          i  dati  rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici
          pubblici”;
               2)  al comma 3, dopo la parola: “decreto”,
          sono   inserite   le   seguenti:   “di   natura   non
          regolamentare”;
               3) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:
          “3-bis.   I   concessionari   possono   procedere  al
          trattamento  dei  dati  acquisiti  ai sensi dei commi 1 e 2
          senza  rendere  l'informativa  di  cui  all'articolo 13 del
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. ”;
              b)  nell'articolo  19, comma 2, lettera d-bis), dopo la
          parola:   “segnalazioni”,   sono   inserite  le
          seguenti: “di azioni esecutive e cautelari”;
              c)  nell'articolo  20,  dopo il comma 1, e' inserito il
          seguente:  “1-bis.  Il controllo di cui al comma 1 e'
          effettuato  a campione, sulla base dei criteri stabiliti da
          ciascun ente creditore.”;
              c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 1, e' inserito il
          seguente:
             “1-bis.  All'indizione  degli esami per conseguire
          l'abilitazione  all'esercizio  delle  funzioni di ufficiale
          della   riscossione  si  procede  senza  cadenze  temporali
          predeterminate,   sulla   base  di  una  valutazione  delle
          effettive  esigenze del sistema di riscossione coattiva dei
          crediti pubblici.”;
              d) nell'articolo 59:
               1) e' abrogato il comma 4-bis;
               2)  il  comma  4-quater  e'  sostituito  dal seguente:
          “4-quater.  Per  i ruoli consegnati fino al 30 giugno
          2003 la comunicazione di inesigibilita' di cui all'articolo
          19,  comma  2, lettera c), e' presentata entro il 30 giugno
          2006.”;
               3)  al comma 4-quinquies, le parole: “1° ottobre
          2005”   sono  sostituite  dalle  seguenti:  “1°
          luglio 2006”.
             37. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) nel comma 118:
               1)   le   parole:  “Nell'anno  2004”  sono
          sostituite  dalle  seguenti: “Negli anni 2004, 2005 e
          2006”;
               2)   dopo  le  parole:  “un  importo”,  e'
          inserita la seguente: “annuo”;
              b)  nel  comma  119,  la  parola: “2004” e'
          sostituita  dalle  seguenti: “degli anni 2004, 2005 e
          2006”.
             38. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) nel comma 426, secondo periodo, le parole: “20
          novembre   2004”   sono  sostituite  dalle  seguenti:
          “30 giugno 2005”;
              b) nel comma 426-bis:
               1)  le  parole  da:  “30  ottobre 2003” a:
          “20   novembre   2004”  sono  sostituite  dalle
          seguenti: “30 settembre 2003”;
               2)  le  parole:  “30  ottobre  2006”  sono
          sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2006”;
               3)  le  parole:  “1°  novembre  2006” sono
          sostituite dalle seguenti: “1° ottobre 2006”;
              c)  dopo  il  comma  426-bis  e'  inserito il seguente:
          “426-ter.  Le  somme  versate  ai sensi del comma 426
          rilevano,  nella  misura  del  cinquanta per cento, ai fini
          della   determinazione   del  reddito  delle  societa'  che
          provvedono a tale versamento.”;
              d)  nel comma 427, le parole: “31 dicembre”
          sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre”.
             39. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno
          2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
          luglio   2005,  n.  156,  le  parole:  “30  settembre
          2005”   sono  sostituite  dalle  seguenti:  “29
          dicembre 2005”.
             40.  Al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre   1973,   n.  602,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni:
              a)   dopo  l'articolo  47,  e'  inserito  il  seguente:
          “Art.  47-bis  (Gratuita' di altre attivita' e misura
          dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni
          mobili).   -   1.  I  competenti  uffici  dell'Agenzia  del
          territorio  rilasciano  gratuitamente  ai  concessionari le
          visure  ipotecarie  e  catastali relative agli immobili dei
          debitori  iscritti  a  ruolo  e  dei coobbligati e svolgono
          gratuitamente le attivita' di cui all'articolo 79, comma 2.
             2.   Ai   trasferimenti  coattivi  di  beni  mobili  non
          registrati,  la  cui  vendita  e' curata dai concessionari,
          l'imposta  di  registro  si  applica  nella misura fissa di
          dieci euro.”;
              b)   dopo  l'articolo  72,  e'  inserito  il  seguente:
          “72-bis  (Espropriazione del quinto dello stipendio e
          di  altri  emolumenti connessi ai rapporti di lavoro). - 1.
          L'atto di pignoramento del quinto dello stipendio contiene,
          in  luogo  della citazione di cui all'articolo 543, secondo
          comma,  n.  4), del codice di procedura civile, l'ordine al
          datore  di lavoro di pagare direttamente al concessionario,
          fino  a  concorrenza  del credito per il quale si procede e
          fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 545, commi
          quarto,  quinto  e  sesto  dello stesso codice di procedura
          civile:
               a)  nel  termine di quindici giorni dalla notifica del
          predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per
          i  quali,  sia  maturato,  anteriormente  alla data di tale
          notifica, il diritto alla percezione;
               b)  alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi
          da  corrispondere  e  delle  somme  dovute  a seguito della
          cessazione del rapporto di lavoro.”;
              b-bis)  all'articolo 76, comma 1, le parole: “tre
          milioni  di  lire”  sono  sostituite  dalle seguenti:
          “ottomila euro”;
              b-ter) all'articolo 85:
               1)   al   comma   2,   secondo   periodo,  le  parole:
          “dell'eventuale   conguaglio”  sono  sostituite
          dalle  seguenti:  “del  prezzo  per il quale e' stata
          disposta l'assegnazione”;
               2)   al   comma   3,   primo   periodo,   le   parole:
          “dell'eventuale   conguaglio”  sono  sostituite
          dalle seguenti: “del prezzo di assegnazione”.
             41.  Le  disposizioni  dell'articolo  86 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si
          interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto
          previsto  dal  comma 4 dello stesso articolo, il fermo puo'
          essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel
          rispetto  delle  disposizioni,  relative  alle modalita' di
          iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso,
          contenute  nel  D.M.  7 settembre 1998, n. 503 del Ministro
          delle finanze.
             41-bis.  All'articolo  7,  comma 3, della legge 9 luglio
          1990,  n.  187,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
          “E'  comunque  gratuita, anche se effettuata mediante
          supporto  informatico  o  tramite  collegamento telematico,
          qualunque  fornitura  di  dati  agli organi costituzionali,
          agli  organi  giurisdizionali,  di polizia e militari, alle
          amministrazioni  centrali  e periferiche dello Stato e alle
          agenzie  fiscali,  nonche',  limitatamente  ai  casi in cui
          l'erogazione  si renda necessaria ai fini dello svolgimento
          dell'attivita'  affidata  in  concessione, ai concessionari
          del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture
          non  e'  dovuto  all'Automobile  Club  d'Italia (ACI) alcun
          rimborso   dei   costi   sostenuti   per   il  collegamento
          telematico”.
             42.  All'articolo  39,  primo  comma,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo
          le     parole:     “rivenditori    di    generi    di
          monopolio,” sono inserite le seguenti: “nonche'
          presso”.
             42-bis.   Con   regolamento   del   direttore   generale
          dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato sono
          stabiliti  le  condizioni  ed  i  termini  per  la  diretta
          assegnazione  di  una  rivendita  di generi di monopolio ai
          titolari  di  ricevitoria  del  lotto  non  abbinata ad una
          rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove
          attivazioni  di  ricevitorie  del lotto presso rivendite di
          generi  di  monopolio o trasferimenti di sede delle stesse,
          si  trovino  a  distanza  inferiore  ai  200 metri da altra
          ricevitoria,  o comunque quando, a seguito dell'ampliamento
          della  rete  di  raccolta, sia intervenuto un significativo
          mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato
          una  concentrazione eccessiva in relazione alla domanda. La
          possibilita'   di   assegnazione  e'  estesa,  qualora  non
          esercitata  dal titolare della ricevitoria, in subordine ai
          coadiutori  od  ai  parenti  entro  il quarto grado od agli
          affini  entro  il  terzo  grado.  Per  l'istituzione  delle
          rivendite di cui al presente comma devono essere rispettati
          i parametri vigenti di distanza e redditivita'.
             42-ter.  Le  disposizioni  contenute  nell'articolo  69,
          quinto  comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
          si    interpretano    nel    senso   che,   successivamente
          all'istituzione     delle    agenzie    fiscali    previste
          dall'articolo  57,  comma  1,  del  decreto  legislativo 30
          luglio  1999, n. 300, il potere di cui allo stesso articolo
          69,  quinto  comma,  del regio decreto 18 novembre 1923, n.
          2440,  puo'  essere  esercitato  anche  da  tali  agenzie e
          dall'ente pubblico economico Agenzia del demanio.
             42-quater.  Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma
          3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  8 agosto 2002, n. 178, devono
          intendersi  nel  senso  che  non  sono  dovuti gli oneri di
          riscossione.
             42-quinquies.  All'articolo  13, comma 1, primo periodo,
          della  legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: “31
          dicembre   2005”   sono  sostituite  dalle  seguenti:
          “31 dicembre 2008”.
             42-sexies.  Al  fine  di  rendere piu' efficienti per la
          finanza  pubblica  le  operazioni  di  cartolarizzazione di
          crediti  contributivi,  nonche'  in funzione di una riforma
          organica  della contribuzione previdenziale in agricoltura,
          le  disposizioni del comma 42-quinquies non si applicano ai
          crediti previdenziali agricoli.».
             -   Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre   1973,   n.  602,  recante  «Disposizioni  sulla
          riscossione  delle imposte sul reddito» e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.
             -  Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 77-ter del
          decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
          per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
             «11.  Al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento degli
          obiettivi   riferiti  ai  saldi  di  finanza  pubblica,  la
          regione,  sulla  base  di  criteri  stabiliti  in  sede  di
          consiglio  delle  autonomie  locali,  puo' adattare per gli
          enti  locali  del  proprio territorio le regole e i vincoli
          posti   dal   legislatore   nazionale,  in  relazione  alla
          diversita'  delle  situazioni  finanziarie  esistenti nelle
          regioni stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente
          determinato  in  applicazione  dell'articolo 77-bis per gli
          enti   della   regione  e  risultante  dalla  comunicazione
          effettuata  dal  Ministero  dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello Stato alla
          regione interessata.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  77  del  succitato
          decreto-legge n. 112 del 2008:
             «Art.  77  (Patto  di  stabilita' interno). - 1. Ai fini
          della  tutela  dell'unita'  economica  della Repubblica, le
          regioni,  le  province  autonome di Trento e di Bolzano, le
          province  e  i  comuni  con  popolazione  superiore a 5.000
          abitanti  concorrono  alla realizzazione degli obiettivi di
          finanza  pubblica  per  il  triennio 2009/2011 nelle misure
          seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:
              a)  il  settore  regionale  per  1.500,  2.300  e 4.060
          milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011;
              b)  il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni,
          rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011.
             2.  Nel  caso  in  cui non fossero approvate entro il 31
          luglio  2008  le disposizioni legislative per la disciplina
          del  nuovo  patto di stabilita' interno, volta a conseguire
          gli  effetti finanziari di cui al comma 1, gli stanziamenti
          relativi  agli interventi individuati nell'elenco 2 annesso
          al  presente  decreto  sono  accantonati  e  possono essere
          utilizzati   solo   dopo   l'approvazione   delle  predette
          disposizioni legislative.
             2-bis. Al fine di pervenire alla successiva sostituzione
          dei  trasferimenti  statali in coerenza con l'articolo 119,
          secondo  comma,  della Costituzione, e' istituito presso il
          Ministero  dell'economia  e delle finanze un fondo unico in
          cui far confluire tutti i trasferimenti erariali attribuiti
          alle   regioni   per   finanziare  funzioni  di  competenza
          regionale.
             2-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  della legge di conversione del presente decreto, il
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro  per  i  rapporti  con le regioni, con il Ministro
          dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati,
          procede  all'individuazione  dei  trasferimenti  di  cui al
          comma  2-bis.  Il  fondo  e'  costituito nell'anno 2010 e i
          criteri  di  ripartizione  sono  stabiliti  con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  per i rapporti con le regioni, di concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, d'intesa con la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto
          legislativo   28   agosto   1997,   n.  281,  e  successive
          modificazioni.   Lo  schema  di  decreto  e'  trasmesso  al
          Parlamento  per  l'espressione del parere delle Commissioni
          parlamentari competenti per i profili finanziari. Il parere
          deve  essere  espresso  entro  trenta  giorni dalla data di
          trasmissione.
             2-quater.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze
          provvede,  con  propri  decreti, ad apportare le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  11 del gia' citato
          decreto-legge  n. 112 del 2008, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
             «Art.  11  (Piano  Casa).  -  1. Al fine di garantire su
          tutto  il  territorio nazionale i livelli minimi essenziali
          di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona
          umana,   e'   approvato  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei  Ministri,  previa  delibera  del  Comitato
          interministeriale  per la programmazione economica (CIPE) e
          d'intesa  con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
          del   decreto   legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e
          successive  modificazioni,  su  proposta del Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla
          data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
          presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa.
             2.  Il  piano  e'  rivolto all'incremento del patrimonio
          immobiliare   ad  uso  abitativo  attraverso  l'offerta  di
          abitazioni  di  edilizia  residenziale,  da  realizzare nel
          rispetto   dei   criteri  di  efficienza  energetica  e  di
          riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento
          di  capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente
          a prima casa per:
              a)    nuclei   familiari   a   basso   reddito,   anche
          monoparentali o monoreddito;
              b) giovani coppie a basso reddito;
              c)   anziani   in   condizioni   sociali  o  economiche
          svantaggiate;
              d) studenti fuori sede;
              e)   soggetti   sottoposti  a  procedure  esecutive  di
          rilascio;
              f)  altri  soggetti  in  possesso  dei requisiti di cui
          all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
              g)  immigrati  regolari  a  basso reddito, residenti da
          almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno
          cinque anni nella medesima regione.
             3.  Il  piano  nazionale  di  edilizia  abitativa  ha ad
          oggetto   la   costruzione   di   nuove   abitazioni  e  la
          realizzazione   di   misure   di  recupero  del  patrimonio
          abitativo esistente ed e' articolato, sulla base di criteri
          oggettivi   che   tengano   conto   dell'effettivo  bisogno
          abitativo  presente  nelle  diverse  realta'  territoriali,
          attraverso i seguenti interventi:
              a)  costituzione  di  fondi  immobiliari destinati alla
          valorizzazione  e  all'incremento  dell'offerta  abitativa,
          ovvero  alla promozione di strumenti finanziari immobiliari
          innovativi  e  con  la  partecipazione  di  altri  soggetti
          pubblici   o   privati,  articolati  anche  in  un  sistema
          integrato  nazionale  e  locale,  per  l'acquisizione  e la
          realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;
              b)  incremento del patrimonio abitativo di edilizia con
          le  risorse anche derivanti dalla alienazione di alloggi di
          edilizia  pubblica  in  favore  degli  occupanti  muniti di
          titolo  legittimo,  con le modalita' previste dall'articolo
          13;
              c)  promozione  da parte di privati di interventi anche
          ai  sensi  della parte II, titolo III, capo III, del codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  la  vori,  servizi e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163;
              d)  agevolazioni,  anche  amministrative,  in favore di
          cooperative  edilizie costituite tra i soggetti destinatari
          degli  interventi,  potendosi  anche  prevedere  termini di
          durata  predeterminati  per  la  partecipazione  di ciascun
          socio,  in  considerazione  del  carattere solo transitorio
          dell'esigenza abitativa;
              e)  realizzazione  di programmi integrati di promozione
          di edilizia residenziale anche sociale.
             4.  Il  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti
          promuove  la stipulazione di appositi accordi di programma,
          approvati  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,   previa  delibera  del  CIPE,  d'intesa  con  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto
          legislativo   28   agosto   1997,   n.  281,  e  successive
          modificazioni,  al fine di concentrare gli interventi sulla
          effettiva   richiesta   abitativa   nei  singoli  contesti,
          rapportati   alla   dimensione  fisica  e  demografica  del
          territorio  di  riferimento, attraverso la realizzazione di
          programmi  integrati di promozione di edilizia residenziale
          e  di  riqualificazione  urbana,  caratterizzati da elevati
          livelli  di qualita' in termini di vivibilita', salubrita',
          sicurezza  e sostenibilita' ambientale ed energetica, anche
          attraverso   la  risoluzione  dei  problemi  di  mobilita',
          promuovendo  e  valorizzando  la partecipazione di soggetti
          pubblici  e  privati.  Decorsi novanta giorni senza che sia
          stata   raggiunta   la  predetta  intesa,  gli  accordi  di
          programma possono essere comunque approvati.
             5.  Gli  interventi di cui al comma 4 sono attuati anche
          attraverso  le  disposizioni  di  cui alla parte II, titolo
          III,  capo  III,  del  citato  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:
              a)  il  trasferimento  di diritti edificatori in favore
          dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio
          abitativo;
              b)   incrementi   premiali   di   diritti   edificatori
          finalizzati  alla  dotazione  di  servizi, spazi pubblici e
          miglioramento  della  qualita'  urbana,  nel rispetto delle
          aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o
          riservati  alle  attivita' collettive, a verde pubblico o a
          parcheggi  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dei  lavori
          pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
              c)  provvedimenti  mirati  alla  riduzione del prelievo
          fiscale   di   pertinenza   comunale   o   degli  oneri  di
          costruzione;
              d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma
          3, lettera a), con la possibilita' di prevedere altresi' il
          conferimento  al  fondo  dei  canoni di locazione, al netto
          delle spese di gestione degli immobili;
              e)  la  cessione,  in  tutto  o  in  parte, dei diritti
          edificatori  come  corrispettivo per la realizzazione anche
          di  unita'  abitative  di  proprieta' pubblica da destinare
          alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla
          alienazione  in favore delle categorie sociali svantaggiate
          di cui al comma 2.
             6.  I  programmi  di  cui  al comma 4 sono finalizzati a
          migliorare  e  a diversificare, anche tramite interventi di
          sostituzione   edilizia,  l'abitabilita',  in  particolare,
          nelle  zone  caratterizzate  da  un  diffuso  degrado delle
          costruzioni e dell'ambiente urbano.
             7.  Ai  fini della realizzazione degli interventi di cui
          al  comma  3,  lettera  e),  l'alloggio  sociale, in quanto
          servizio  economico  generale,  e'  identificato,  ai  fini
          dell'esenzione  dall'obbligo  della notifica degli aiuti di
          Stato,  di  cui  agli  articoli  87  e  88 del Trattato che
          istituisce  la  Comunita'  europea, come parte essenziale e
          integrante  della  piu'  complessiva  offerta  di  edilizia
          residenziale  sociale,  che  costituisce  nel  suo  insieme
          servizio   abitativo   finalizzato  al  soddisfacimento  di
          esigenze primarie.
             8.  In  sede di attuazione dei programmi di cui al comma
          4, sono appositamente disciplinati le modalita' e i termini
          per  la  verifica periodica delle fasi di realizzazione del
          piano,  in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze
          finanziarie,  potendosi  conseguentemente disporre, in caso
          di   scostamenti,  la  diversa  allocazione  delle  risorse
          finanziarie  pubbliche  verso  modalita' di attuazione piu'
          efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito
          delle  procedure di cui al presente articolo possono essere
          oggetto   di  successiva  alienazione  decorsi  dieci  anni
          dall'acquisto originario.
             9.   L'attuazione   del   piano  nazionale  puo'  essere
          realizzata,  in alternativa alle previsioni di cui al comma
          4,  con  le  modalita'  approvative  di  cui alla parte II,
          titolo  III,  capo  IV, del citato codice di cui al decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
             10.  Una  quota  del patrimonio immobiliare del demanio,
          costituita  da  aree  ed  edifici non piu' utilizzati, puo'
          essere   destinata   alla  realizzazione  degli  interventi
          previsti  dal  presente articolo, sulla base di accordi tra
          l'Agenzia  del demanio, il Ministero delle infrastrutture e
          dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed
          edifici  non  piu' utilizzati a fini militari, le regioni e
          gli enti locali.
             11.  Per  la  migliore  realizzazione  dei  programmi, i
          comuni  e le province possono associarsi ai sensi di quanto
          previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
          enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
          n.  267,  e successive modificazioni. I programmi integrati
          di  cui  al comma 4 sono dichiarati di interesse strategico
          nazionale.   Alla   loro   attuazione   si   provvede   con
          l'applicazione  dell'articolo 81 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, e successive
          modificazioni.
             12.   Fermo   quanto  previsto  dal  comma  12-bis,  per
          l'attuazione   degli   interventi   previsti  dal  presente
          articolo  e'  istituito  un Fondo nello stato di previsione
          del  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti, nel
          quale   confluiscono   le   risorse   finanziarie   di  cui
          all'articolo  1,  comma 1154, della legge 27 dicembre 2006,
          n.  296,  di  cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24
          dicembre 2003, n. 350, d'intesa con la Conferenza unificata
          di  cui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto
          1997,  n.  281  e  successive modificazioni, nonche' di cui
          agli  articoli  21,  21-bis,  ad  eccezione  di quelle gia'
          iscritte  nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e
          41  del  decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
          successive   modificazioni.   Gli  eventuali  provvedimenti
          adottati   in  attuazione  delle  disposizioni  legislative
          citate  al  primo periodo del presente comma, incompatibili
          con  il presente articolo, restano privi di effetti. A tale
          scopo  le  risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del
          citato   decreto-legge   n.   159  del  2007  sono  versate
          all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere iscritte
          sul   Fondo   di  cui  al  presente  comma,  negli  importi
          corrispondenti  agli  effetti  in  termini di indebitamento
          netto  previsti  per  ciascun anno in sede di iscrizione in
          bilancio  delle  risorse  finanziarie  di cui alle indicate
          autorizzazioni di spesa.
             12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari
          e  immediatamente  realizzabili  di  edilizia  residenziale
          pubblica  sovvenzionata  di  competenza  regionale, diretti
          alla  risoluzione  delle piu' pressanti esigenze abitative,
          e'  destinato  l'importo  di  200  milioni di euro a valere
          sulle  risorse  di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1°
          ottobre  2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  29  novembre  2007, n. 222. Alla ripartizione tra le
          regioni  interessate  si  provvede con decreto del Ministro
          delle   infrastrutture   e  dei  trasporti  previo  accordo
          intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano.
             13.  Ai  fini  del  riparto  del  Fondo nazionale per il
          sostegno  all'accesso  alle abitazioni in locazione, di cui
          all'articolo  11  della  legge  9  dicembre 1998, n. 431, i
          requisiti  minimi  necessari per beneficiare dei contributi
          integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo
          articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del
          certificato  storico  di residenza da almeno dieci anni nel
          territorio  nazionale  ovvero  da  almeno cinque anni nella
          medesima regione.».
             -  Si  riporta  il testo dei commi 667 e 686 dell'art. 1
          della  legge  27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007), e successive modificazioni:
             «667.   Ai   fini  della  verifica  del  rispetto  degli
          obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione
          e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine
          perentorio  del  31  marzo dell'anno successivo a quello di
          riferimento,  al  Ministero dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello Stato, una
          certificazione,   sottoscritta  dal  rappresentante  legale
          dell'ente  e  dal  responsabile  del  servizio  finanziario
          secondo  un  prospetto  e  con  le  modalita'  definite dal
          decreto di cui al comma 666. Per il patto relativo all'anno
          2007   la  certificazione  e'  prodotta  entro  il  termine
          perentorio del 31 maggio 2008».
             «686.   Ai   fini  della  verifica  del  rispetto  degli
          obiettivi  del  patto di stabilita' interno, ciascuno degli
          enti  di  cui  al  comma  676 e' tenuto a inviare, entro il
          termine  perentorio  del  31  marzo  dell'anno successivo a
          quello  di  riferimento, al Ministero dell'economia e delle
          finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello
          Stato  una  certificazione, sottoscritta dal rappresentante
          legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo
          un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui
          al  comma 685. La mancata trasmissione della certificazione
          costituisce  inadempimento  al patto di stabilita' interno.
          Per  il  patto  relativo all'anno 2007 la certificazione e'
          prodotta entro il termine perentorio del 31 maggio 2008.».