(( Art. 7-quinquies Fondi 1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni di euro. 2. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1 e' disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando ove necessario le modalita' di utilizzo delle risorse. 3. Una quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a 400 milioni di euro, e' trasferita per l'anno 2009 al fondo di cui al comma 1 del presente articolo. La dotazione del fondo di cui al citato articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, e' incrementata, nell'anno 2012, di 400 milioni di euro. 4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede con le risorse di cui al primo periodo del comma 3. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 3, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno. 5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, dall'articolo 8, comma 1, lettera a), terzo periodo, nonche' dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 puo' essere incrementata anche mediante l'assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo per la finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, e riguardanti: a) le risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, gestite da Mediocredito Centrale sul conto di tesoreria n. 23514; b) le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, depositate sul conto corrente n. 22047 di tesoreria centrale, intestato all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo d'impresa Spa. Le risorse di cui al presente comma possono essere reintegrate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle eventuali disponibilita' del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. 6. Le disponibilita' dei conti di tesoreria accesi per gli interventi di cui alle lettere a) e b) sono trasferite al conto di tesoreria intestato al Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, negli importi indicati dal decreto di cui al medesimo comma 5. 7. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unita' previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire sul fondo per gli interventi previsti dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-bis, 345-decies, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono essere destinate annualmente ad apposita contabilita' speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi previsti a legislazione vigente. 8. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, in aggiunta a quanto previsto ai sensi del comma 5 del presente articolo, nonche' dell'articolo 8, comma 1, lettera a), terzo periodo, e dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata per l'anno 2010 di 200 milioni di euro, per l'anno 2011 di 300 milioni di euro, nonche', per l'anno 2012, di ulteriori 500 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, 300 milioni di euro per l'anno 2011 e a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per i medesimi anni. 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 10. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente: «b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.». 11. La dotazione finanziaria del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come prevista in forza della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 6 marzo 2009 e' corrispondentemente rideterminata tenendo conto di quanto previsto ai sensi del comma 4, secondo periodo, e del comma 8, secondo periodo, del presente articolo, nonche' dell'articolo 7-octies. 12. In relazione a future assegnazioni di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione, per l'anno 2009 la quota del 20 per cento delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni medesime, al netto delle somme corrisposte dagli operatori come contributi per i diritti d'uso delle frequenze nonche' degli importi stimati nei saldi di finanza pubblica, e' riassegnata, entro un mese dalla data in cui le stesse sono disponibili, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte alle esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, agli oneri amministrativi relativi alla gestione delle gare di affidamento nonche' per l'incremento del Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 343 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006): «343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo e' alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello Stato.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2003): «1. A decorrere dall'anno 2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalita' di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.». - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: «5. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 potra' essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.a., secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.». - Si riporta il testo del comma 848 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007): «848. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono stabiliti le modalita' di funzionamento del Fondo di cui al comma 847, anche attraverso l'affidamento diretto ad enti strumentali all'amministrazione ovvero altri soggetti esterni, con eventuale onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti, scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, nonche' i criteri per la realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 847, le priorita' di intervento e le condizioni per la eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a carico dei fondi le cui rinvenienze confluiscono al Fondo di cui al comma 847. Nel caso in cui si adottino misure per sostenere la creazione di nuove imprese femminili e il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili, il decreto che fissa i criteri di intervento e' adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunita'.». - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia): «Art. 15 (Razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia). - 1. Al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , sono attribuite, a integrazione delle risorse gia' destinate in attuazione dello stesso articolo 2, le attivita' e le passivita' del fondo di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e del fondo di garanzia di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, nonche' un importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. 2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente articolo puo' essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo e' estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo. 3. I criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonche' le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Apposita convenzione verra' stipulata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali e commerciali. 4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e' destinato al fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni e integrazioni. All'articolo 2, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: “Ministro del tesoro”, sono inserite le seguenti: “di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato”. 5. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al comma 3, sono abrogati l'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e loro successive modificazioni. 6. “Omissis”.». - Si riporta il testo del comma 847 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni: «847. In attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione industriale, e' istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono conferite le risorse del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi, nonche' le risorse destinate all'attuazione dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al Fondo e' altresi' conferita la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 100 milioni di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o societa' finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria. Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli interventi del Fondo per la finanza di impresa sono prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attivita' ad elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.». - Si riporta il testo dell'art. 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), e successive modificazioni: «Art. 106 (Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative). - 1. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estesi al finanziamento dei programmi di investimento per la nascita e il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attivita' ad elevato impatto tecnologico ovvero per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e delle iniziative di promozione ed assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per favorirne l'avvio. Il predetto Fondo puo' altresi' erogare agevolazioni in forme integrate per i programmi comportanti una pluralita' di interventi connessi, relativi ad investimenti fissi, sviluppo pre-competitivo, formazione del personale e acquisizione di servizi specializzati. Con direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono stabilite le modalita' di gestione degli interventi, ivi compresi quelli finalizzati a facilitare la partecipazione di investitori qualificati nel capitale di rischio delle imprese, le forme e le misure delle agevolazioni nei limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti di Stato. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' determinata entro il 31 gennaio di ogni anno la quota delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare agli interventi di cui al presente articolo.». - Si riporta il testo del comma 106 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004): «106. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del tessuto produttivo nazionale, e' istituito il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio. Il Fondo e' gestito da Sviluppo Italia Spa nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigente, per effettuare interventi temporanei e di minoranza, comunque non superiori al 30 per cento, nel capitale di imprese produttive, nei settori dei beni e dei servizi, per gli scopi e nelle forme di cui ai commi da 107 a 110 con priorita' per quelli cofinanziati dalle regioni.». - Si riportano i testi dei commi 344, 345-bis e 345-decies della gia' citata legge n. 266 del 2005: «344. Ai benefici di cui al comma 343 sono ammessi anche i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.». «345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' destinata al finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico.». «345-decies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze e' stabilita la quota del fondo, di cui al comma 343, destinata alla tutela dei soggetti di cui al medesimo comma 343 nonche' al comma 344, e sono altresi' stabilite la quota del predetto fondo destinata al finanziamento della ricerca scientifica, nonche' quella destinata in favore dei soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le modalita' stabilite con il medesimo decreto.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166: «2. Al fine della tutela del risparmio i piccoli azionisti ovvero obbligazionisti di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., che non abbiano esercitato eventuali diritti di opzione aventi oggetto la conversione dei titoli in azioni di nuove societa', sono ammessi ai benefici di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le condizioni e le altre modalita' di attuazione del presente comma.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del gia' citato decreto-legge n. 185 del 2008, cosi' come modificato dalla presente legge: «1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione; b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilita'; b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.». - Si riporta il testo dei commi 927, 928 e 929 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 296 del 2006: «927. Al fine di diffondere la tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale, e' istituito presso il Ministero delle comunicazioni il «Fondo per il passaggio al digitale» per la realizzazione dei seguenti interventi: a) incentivare la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale; b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale; c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilita' diffusi su piattaforma televisiva digitale; d) favorire la transizione al digitale da parte di famiglie economicamente o socialmente disagiate; e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale.». «928. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, individua gli interventi di cui al comma 927 e le concrete modalita' di realizzazione dei medesimi, i requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le categorie di destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonche' le modalita' di monitoraggio e di verifica degli interventi.». «929. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 927 e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.».