(( Art. 7-quinquies


                                Fondi


  1.  Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti ed
indifferibili,  con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e
agli  interventi  organizzativi  connessi  ad  eventi celebrativi, e'
istituito   un   fondo   nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di
400 milioni di euro.
  2.  L'utilizzo  del fondo di cui al comma 1 e' disposto con decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono individuati
gli  interventi  da  finanziare  e  i relativi importi, indicando ove
necessario le modalita' di utilizzo delle risorse.
  3.  Una  quota  del  fondo  di cui all'articolo 1, comma 343, della
legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  pari  a 400 milioni di euro, e'
trasferita  per  l'anno  2009 al fondo di cui al comma 1 del presente
articolo.  La  dotazione del fondo di cui al citato articolo 1, comma
343, della legge n. 266 del 2005, e' incrementata, nell'anno 2012, di
400 milioni di euro.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per
l'anno  2009,  si provvede con le risorse di cui al primo periodo del
comma 3. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 3, pari a
400   milioni   di   euro  per  l'anno  2012,  si  provvede  mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo  61,  comma  1,  della  legge  27 dicembre 2002, n. 289,
relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno.
  5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 8 del presente articolo,
dall'articolo   8,  comma  1,  lettera  a),  terzo  periodo,  nonche'
dall'articolo  11,  comma  5,  del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2,  sino  all'emanazione  del decreto previsto dall'articolo 1, comma
848,   della   legge   27   dicembre   2006,  n.  296,  e  successive
modificazioni, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di
concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione
del  Fondo  di  garanzia  di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto
1997,  n.  266 puo' essere incrementata anche mediante l'assegnazione
di  risorse  rientranti  nella  dotazione  del  Fondo  per la finanza
d'impresa  ai  sensi del comma 847 dell'articolo 1 della citata legge
n. 296 del 2006, e successive modificazioni, e riguardanti:
   a)   le   risorse  destinate  alle  imprese  innovative  ai  sensi
dell'articolo  106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni,   gestite   da  Mediocredito  Centrale  sul  conto  di
tesoreria n. 23514;
   b)  le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel
capitale di rischio, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24
dicembre  2003,  n.  350,  depositate  sul conto corrente n. 22047 di
tesoreria  centrale,  intestato  all'Agenzia  per  l'attrazione degli
investimenti  e  dello  sviluppo  d'impresa Spa. Le risorse di cui al
presente  comma  possono  essere reintegrate con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  a valere sulle eventuali disponibilita' del Fondo di
garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
  6.  Le  disponibilita'  dei  conti  di  tesoreria  accesi  per  gli
interventi  di  cui  alle lettere a) e b) sono trasferite al conto di
tesoreria intestato al Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della
legge  7  agosto  1997, n. 266, negli importi indicati dal decreto di
cui al medesimo comma 5.
  7.   Le  risorse  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato
nell'ambito dell'unita' previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire
sul  fondo  per  gli  interventi previsti dall'articolo 1, commi 343,
344,  345-bis,  345-decies,  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
dall'articolo  3,  comma 2, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166,
possono   essere   destinate  annualmente  ad  apposita  contabilita'
speciale,  ai  fini  del  riversamento all'entrata del bilancio dello
Stato  negli  anni  successivi,  per essere destinate agli interventi
previsti a legislazione vigente.
  8.  La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della
legge  7  agosto 1997, n. 266, in aggiunta a quanto previsto ai sensi
del  comma 5 del presente articolo, nonche' dell'articolo 8, comma 1,
lettera   a),  terzo  periodo,  e  dall'articolo  11,  comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata per
l'anno 2010 di 200 milioni di euro, per l'anno 2011 di 300 milioni di
euro,  nonche',  per  l'anno  2012, di ulteriori 500 milioni di euro.
Agli  oneri  derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro
per  l'anno 2010, 300 milioni di euro per l'anno 2011 e a 500 milioni
di   euro  per  l'anno  2012,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma
1,  della  legge  27  dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le
aree sottoutilizzate, per i medesimi anni.
  9.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  10.  All'articolo  18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n.  185,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009,
n. 2, la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente:
  «b-bis)  al  Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia
reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
  11.  La  dotazione  finanziaria del Fondo strategico per il Paese a
sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
b-bis)  del  decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28 gennaio 2009, n. 2, come prevista in
forza   della   delibera   del   Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica  del  6  marzo  2009 e' corrispondentemente
rideterminata  tenendo conto di quanto previsto ai sensi del comma 4,
secondo  periodo,  e  del  comma  8,  secondo  periodo,  del presente
articolo, nonche' dell'articolo 7-octies.
  12.  In  relazione  a  future  assegnazioni  di  diritti  d'uso  di
frequenze radio o di risorse di numerazione, per l'anno 2009 la quota
del 20 per cento delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni
medesime,  al  netto  delle  somme  corrisposte  dagli operatori come
contributi  per i diritti d'uso delle frequenze nonche' degli importi
stimati  nei saldi di finanza pubblica, e' riassegnata, entro un mese
dalla  data  in  cui le stesse sono disponibili, ad appositi capitoli
dello  stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per
far  fronte  alle  esigenze  di  razionalizzazione  e  sviluppo delle
infrastrutture  di  reti  di  comunicazione  elettronica,  agli oneri
amministrativi  relativi  alla  gestione  delle  gare  di affidamento
nonche'  per  l'incremento  del Fondo per il passaggio al digitale di
cui  all'articolo  1,  commi  927, 928 e 929, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il testo del comma 343 dell'art. 1 della
          legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
             «343.  Per  indennizzare i risparmiatori che, investendo
          sul  mercato  finanziario,  sono  rimasti  vittime di frodi
          finanziarie  e  che  hanno  sofferto  un danno ingiusto non
          altrimenti  risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno
          2006,  un  apposito  fondo  nello  stato  di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Il  fondo  e'
          alimentato  con le risorse di cui al comma 345, previo loro
          versamento al bilancio dello Stato.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 61 della
          legge  27  dicembre  2002,  n.  289  (Disposizioni  per  la
          formazione   del   bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato-legge finanziaria 2003):
             «1. A decorrere dall'anno 2003 e' istituito il fondo per
          le   aree   sottoutilizzate,   coincidenti   con   l'ambito
          territoriale  delle  aree  depresse  di  cui  alla legge 30
          giugno  1998,  n.  208,  al  quale  confluiscono le risorse
          disponibili  autorizzate  dalle  disposizioni  legislative,
          comunque  evidenziate  contabilmente  in modo autonomo, con
          finalita'  di  riequilibrio  economico  e  sociale  di  cui
          all'allegato  1,  nonche'  la  dotazione  aggiuntiva di 400
          milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per
          l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 11 del
          decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
          il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
          ridisegnare  in  funzione  anti-crisi  il quadro strategico
          nazionale),  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2:
             «5.  La  dotazione  del  Fondo  di cui al comma 1 potra'
          essere  incrementata  mediante  versamento di contributi da
          parte  delle  banche,  delle  Regioni  e  di  altri  enti e
          organismi  pubblici,  ovvero  con  l'intervento  della SACE
          S.p.a.,   secondo   modalita'  stabilite  con  decreto  del
          Ministro  dell'economia  e delle finanze di concerto con il
          Ministro dello sviluppo economico.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 848 dell'art. 1 della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007):
             «848.  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico
          adottato  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  sentita  la Banca d'Italia, previa intesa in sede
          di  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
          sensi  dell'articolo  3  del  decreto legislativo 28 agosto
          1997,  n.  281,  entro  due  mesi  dalla data di entrata in
          vigore  della presente legge vengono stabiliti le modalita'
          di  funzionamento  del  Fondo  di  cui  al comma 847, anche
          attraverso   l'affidamento   diretto  ad  enti  strumentali
          all'amministrazione  ovvero  altri  soggetti  esterni,  con
          eventuale  onere  a  carico  delle  risorse stanziate per i
          singoli  progetti,  scelti  nel rispetto delle disposizioni
          nazionali   e   comunitarie,   nonche'  i  criteri  per  la
          realizzazione  degli  interventi  di  cui al medesimo comma
          847,  le  priorita'  di  intervento  e le condizioni per la
          eventuale  cessione  a terzi degli impegni assunti a carico
          dei  fondi  le cui rinvenienze confluiscono al Fondo di cui
          al  comma  847.  Nel  caso  in  cui  si adottino misure per
          sostenere  la  creazione  di  nuove  imprese femminili e il
          consolidamento   aziendale   di  piccole  e  medie  imprese
          femminili,  il decreto che fissa i criteri di intervento e'
          adottato  dal Ministro dello sviluppo economico di concerto
          con il Ministro per i diritti e le pari opportunita'.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto
          1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia):
             «Art.   15  (Razionalizzazione  dei  fondi  pubblici  di
          garanzia). - 1. Al fondo di garanzia di cui all'articolo 2,
          comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662
          ,  sono  attribuite,  a  integrazione  delle  risorse  gia'
          destinate   in  attuazione  dello  stesso  articolo  2,  le
          attivita'  e  le  passivita'  del  fondo di garanzia di cui
          all'articolo  20  della  legge  12  agosto  1977, n. 675, e
          successive  modificazioni,  e  del fondo di garanzia di cui
          all'articolo  7  della  legge  10  ottobre  1975, n. 517, e
          successive  modificazioni,  nonche'  un  importo  pari a 50
          miliardi  di lire a valere sulle risorse destinate a favore
          dei  consorzi  e cooperative di garanzia collettiva fidi ai
          sensi  dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          149,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993, n. 237.
             2.  La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente
          articolo   puo'   essere   concessa   alle   banche,   agli
          intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco speciale di
          cui  all'articolo  107 del decreto legislativo 1° settembre
          1993,  n.  385, e successive modificazioni, e alle societa'
          finanziarie   per  l'innovazione  e  lo  sviluppo  iscritte
          all'albo  di  cui  all'articolo  2,  comma 3, della legge 5
          ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e
          medie  imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di
          partecipazioni,  temporanee  e  di  minoranza,  al capitale
          delle  piccole  e  medie  imprese. La garanzia del fondo e'
          estesa  a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai
          consorzi  di  garanzia  collettiva fidi di cui all'articolo
          155,  comma  4,  del  citato decreto legislativo n. 385 del
          1993  e  dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
          generale  di  cui  all'articolo  106  del  medesimo decreto
          legislativo.
             3.  I  criteri  e  le modalita' per la concessione della
          garanzia  e  per la gestione del fondo nonche' le eventuali
          riserve   di  fondi  a  favore  di  determinati  settori  o
          tipologie  di  operazioni  sono  regolati  con  decreto del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          di  concerto  con  il Ministro del tesoro, da emanare entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge.  Apposita  convenzione  verra'  stipulata,
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  tra  il  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai
          sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 1°
          settembre  1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto
          organo,  competente a deliberare in materia, nel quale sono
          nominati  anche  un  rappresentante  delle banche e uno per
          ciascuna  delle  organizzazioni  rappresentative  a livello
          nazionale  delle  piccole  e  medie  imprese  industriali e
          commerciali.
             4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle
          risorse  destinate  a  favore dei consorzi e cooperative di
          garanzia  collettiva  fidi  ai  sensi  dell'articolo  2 del
          decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  149,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 237, e'
          destinato  al  fondo  centrale di garanzia istituito presso
          l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e
          successive  modificazioni  e  integrazioni. All'articolo 2,
          comma  101,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le
          parole: “Ministro del tesoro”, sono inserite le
          seguenti:    “di    concerto    con    il    Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato”.
             5.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore del decreto del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          emanato  di  concerto con il Ministro del tesoro, di cui al
          comma  3, sono abrogati l'articolo 20 della legge 12 agosto
          1977,  n.  675, e l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975,
          n. 517, e loro successive modificazioni.
             6. “Omissis”.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 847 dell'art. 1 della
          gia'   citata   legge   n.   296   del  2006  e  successive
          modificazioni:
             «847.  In  attesa  della  riforma  delle misure a favore
          dell'innovazione  industriale, e' istituito il Fondo per la
          finanza  d'impresa,  al quale sono conferite le risorse del
          Fondo  di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n.
          266,  del  Fondo  di  cui  all'articolo 4, comma 106, della
          legge  24  dicembre  2003,  n.  350, che vengono soppressi,
          nonche'  le  risorse destinate all'attuazione dell'articolo
          106  della  legge  23  dicembre  2000, n. 388, e successive
          modificazioni, e dell'articolo 1, comma 222, della legge 30
          dicembre  2004,  n.  311. Al Fondo e' altresi' conferita la
          somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 100 milioni
          di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro per l'anno
          2009.  Il  Fondo  opera  con interventi mirati a facilitare
          operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di
          partecipazione  al  capitale di rischio delle imprese anche
          tramite  banche  o  societa'  finanziarie  sottoposte  alla
          vigilanza  della  Banca  d'Italia  e  la  partecipazione  a
          operazioni    di   finanza   strutturata,   anche   tramite
          sottoscrizione    di    fondi   di   investimento   chiusi,
          privilegiando   gli  interventi  di  sistema  in  grado  di
          attivare  ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private
          in  coerenza  con  la  normativa  nazionale  in  materia di
          intermediazione    finanziaria.    Con   riferimento   alle
          operazioni  di  partecipazione  al  capitale di rischio gli
          interventi  del  Fondo  per  la  finanza  di  impresa  sono
          prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di
          investimento  per  la  nascita  ed  il consolidamento delle
          imprese  operanti  in  comparti  di  attivita'  ad  elevato
          contenuto  tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle
          piccole    e   medie   imprese   localizzate   nelle   aree
          dell'obiettivo  1  e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento
          (CE)  n.  1260/1999  del  Consiglio,  del  21  giugno 1999,
          nonche'  a programmi di sviluppo posti in essere da piccole
          e  medie  imprese  e  per  sostenere  la creazione di nuove
          imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole
          e medie imprese femminili.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  106 della legge 23
          dicembre  2000,  n. 388 (Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e  pluriennale  dello  Stato  -  legge
          finanziaria 2001), e successive modificazioni:
             «Art.  106  (Promozione  e  sviluppo  di  nuove  imprese
          innovative).   -   1.  Gli  interventi  del  Fondo  di  cui
          all'articolo  14  della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono
          estesi  al  finanziamento dei programmi di investimento per
          la  nascita  e  il consolidamento delle imprese operanti in
          comparti di attivita' ad elevato impatto tecnologico ovvero
          per  il  rafforzamento  patrimoniale  delle piccole e medie
          imprese   localizzate   nelle   aree   dell'obiettivo  1  e
          dell'obiettivo  2  di  cui al regolamento (CE) n. 1260/1999
          del  Consiglio,  del  21 giugno 1999, e delle iniziative di
          promozione   ed  assistenza  tecnica  svolte  da  organismi
          qualificati  per  favorirne l'avvio. Il predetto Fondo puo'
          altresi'  erogare  agevolazioni  in  forme  integrate per i
          programmi   comportanti   una   pluralita'   di  interventi
          connessi,   relativi   ad   investimenti   fissi,  sviluppo
          pre-competitivo, formazione del personale e acquisizione di
          servizi   specializzati.   Con   direttiva   del   Ministro
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, adottata
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, emanata ai sensi dell'articolo 10, comma 2,
          del  decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.  297, sono
          stabilite  le  modalita'  di gestione degli interventi, ivi
          compresi  quelli finalizzati a facilitare la partecipazione
          di  investitori  qualificati  nel capitale di rischio delle
          imprese, le forme e le misure delle agevolazioni nei limiti
          previsti  dalla  normativa  comunitaria  per  gli  aiuti di
          Stato.
             2.   Con   decreto   del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato  e'  determinata entro il 31
          gennaio  di  ogni  anno  la  quota delle disponibilita' del
          Fondo  di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982,
          n.  46,  da  destinare  agli  interventi di cui al presente
          articolo.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 106 dell'art. 4 della
          legge  24  dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2004):
             «106.  Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del
          tessuto   produttivo   nazionale,  e'  istituito  il  Fondo
          rotativo  nazionale  per  gli  interventi  nel  capitale di
          rischio.  Il  Fondo  e'  gestito da Sviluppo Italia Spa nel
          rispetto   della   legislazione   nazionale  e  comunitaria
          vigente,   per   effettuare   interventi  temporanei  e  di
          minoranza,  comunque  non  superiori  al  30 per cento, nel
          capitale  di imprese produttive, nei settori dei beni e dei
          servizi, per gli scopi e nelle forme di cui ai commi da 107
          a   110   con   priorita'  per  quelli  cofinanziati  dalle
          regioni.».
             -  Si  riportano  i  testi  dei  commi  344,  345-bis  e
          345-decies della gia' citata legge n. 266 del 2005:
             «344. Ai benefici di cui al comma 343 sono ammessi anche
          i  risparmiatori  che  hanno  sofferto il predetto danno in
          conseguenza  del  default  dei  titoli obbligazionari della
          Repubblica argentina.».
             «345-bis.  Quota  parte  del  fondo di cui al comma 345,
          stabilita  con  decreto  del Ministro dell'economia e delle
          finanze,   e'   destinata   al  finanziamento  della  carta
          acquisti,   di   cui   all'articolo   81,   comma  32,  del
          decreto-legge   25   giugno   2008,   n.  112,  finalizzata
          all'acquisto  di  beni  e  servizi  a  favore dei cittadini
          residenti  che  versano  in  condizione  di maggior disagio
          economico.».
             «345-decies. Con decreto di natura non regolamentare del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' stabilita la
          quota del fondo, di cui al comma 343, destinata alla tutela
          dei  soggetti di cui al medesimo comma 343 nonche' al comma
          344,  e sono altresi' stabilite la quota del predetto fondo
          destinata   al  finanziamento  della  ricerca  scientifica,
          nonche' quella destinata in favore dei soggetti beneficiari
          degli  interventi  di  cui  all'articolo  81, comma 32, del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo
          le modalita' stabilite con il medesimo decreto.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  2 dell'art. 3 del
          decreto-legge  28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti
          in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008,
          n. 166:
             «2.  Al  fine  della  tutela  del  risparmio  i  piccoli
          azionisti  ovvero  obbligazionisti  di Alitalia-Linee aeree
          italiane  S.p.A.,  che  non  abbiano  esercitato  eventuali
          diritti di opzione aventi oggetto la conversione dei titoli
          in  azioni  di  nuove societa', sono ammessi ai benefici di
          cui  all'articolo  1,  comma  343,  della legge 23 dicembre
          2005,  n. 266. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  sono stabilite le condizioni e le altre modalita'
          di attuazione del presente comma.».
             -  Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del gia'
          citato decreto-legge n. 185 del 2008, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «1.  In considerazione della eccezionale crisi economica
          internazionale   e   della   conseguente  necessita'  della
          riprogrammazione  nell'utilizzo  delle risorse disponibili,
          fermi   i   criteri   di  ripartizione  territoriale  e  le
          competenze  regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai sensi
          degli  articoli  6-quater e 6-quinques del decreto-legge 25
          giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
          non  delegabile  dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          nonche'   con   il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  per  quanto attiene alla lettera b), in coerenza
          con  gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto,
          assegna  una  quota delle risorse nazionali disponibili del
          Fondo aree sottoutilizzate:
              a)  al  Fondo sociale per occupazione e formazione, che
          e'  istituito  nello  stato di previsione del Ministero del
          lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali nel quale
          affluiscono  anche  le risorse del Fondo per l'occupazione,
          nonche'  le  risorse  comunque  destinate  al finanziamento
          degli   ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga  alla
          normativa  vigente  e quelle destinate in via ordinaria dal
          CIPE alla formazione;
              b)  al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
          del  decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
          la  messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere di
          risanamento  ambientale,  per l'edilizia carceraria, per le
          infrastrutture  museali ed archeologiche, per l'innovazione
          tecnologica   e   le   infrastrutture  strategiche  per  la
          mobilita';
              b-bis)  al  Fondo  strategico  per  il Paese a sostegno
          dell'economia  reale,  istituito  presso  la Presidenza del
          Consiglio dei Ministri.».
             - Si riporta il testo dei commi 927, 928 e 929 dell'art.
          1 della gia' citata legge n. 296 del 2006:
             «927.   Al   fine  di  diffondere  la  tecnologia  della
          televisione digitale sul territorio nazionale, e' istituito
          presso  il  Ministero  delle comunicazioni il «Fondo per il
          passaggio  al  digitale»  per la realizzazione dei seguenti
          interventi:
              a)   incentivare   la   produzione   di   contenuti  di
          particolare valore in tecnica digitale;
              b)  incentivare  il  passaggio al digitale terrestre da
          parte  del  titolare dell'obbligo di copertura del servizio
          universale;
              c)  favorire la progettazione, realizzazione e messa in
          onda di servizi interattivi di pubblica utilita' diffusi su
          piattaforma televisiva digitale;
              d)  favorire  la  transizione  al  digitale da parte di
          famiglie economicamente o socialmente disagiate;
              e)  incentivare  la sensibilizzazione della popolazione
          alla tecnologia del digitale.».
             «928.  Il  Ministro  delle  comunicazioni,  con  proprio
          decreto,  individua gli interventi di cui al comma 927 e le
          concrete   modalita'   di  realizzazione  dei  medesimi,  i
          requisiti  e le condizioni per accedere agli interventi, le
          categorie  di destinatari, la durata delle sperimentazioni,
          nonche'  le  modalita'  di monitoraggio e di verifica degli
          interventi.».
             «929.  Per  la  realizzazione degli interventi di cui al
          comma 927 e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per
          ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.».