(( Art. 7-octies


Rimborso    di    titoli   obbligazionari   emessi   dalla   societa'
                  Alitalia-Linee aeree italiane Spa


  1.  Al fine di assicurare il rimborso dei titoli di cui al presente
articolo,  e'  istituito  un  fondo  nello  stato  di  previsione del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, con una dotazione di 100
milioni per l'anno 2012.
  2.  Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2009 fino
ad  un  massimo  di  100  milioni di euro si provvede con quota parte
delle   risorse   affluite   all'entrata  del  bilancio  dello  Stato
nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  2.2.1.2,  ai  sensi
dell'articolo  1,  commi  343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
  3.  Al  fine  della tutela del risparmio, a fronte delle iniziative
resesi  necessarie  per  garantire  la  continuita'  aziendale  della
societa'  Alitalia-Linee  aeree  italiane Spa, ora in amministrazione
straordinaria,  e in considerazione del preminente interesse pubblico
alla  garanzia  del servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e
merci  in  Italia,  in  particolare  nei  collegamenti  con  le  aree
periferiche, si stabilisce quanto segue:
   a)  ai  titolari  di  obbligazioni  del  prestito  obbligazionario
«Alitalia  7,5%  2002 - 2010 convertibile» emesso da Alitalia - Linee
Aeree  Italiane  Spa,  ora  in  amministrazione  straordinaria, viene
attribuito  il  diritto  di cedere al Ministero dell'economia e delle
finanze  i  propri  titoli per un controvalore determinato sulla base
del  prezzo  medio  di  borsa  delle obbligazioni nell'ultimo mese di
negoziazione,  ridotto del 50 per cento, e comunque nei limiti di cui
alla  successiva  lettera  b),  in cambio di titoli di Stato di nuova
emissione,  senza  cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio
minimo   unitario   di   euro   1.000.  Il  diritto  e'  condizionato
all'osservanza delle condizioni e modalita' di seguito specificate;
   b)  le  assegnazioni  di  titoli  di  Stato di cui alla precedente
lettera  a)  non  potranno  risultare  superiori  a  euro 100.000 per
ciascun  obbligazionista  e avverranno con arrotondamento per difetto
al  migliaio  di  euro.  Per  gli  importi inferiori ad euro 1.000 si
provvede  ad assegnare provvisoriamente un titolo di Stato del taglio
minimo  al  conto  di  deposito  titoli di cui al successivo comma 4;
l'intermediario finanziario che provvede alla comunicazione di cui al
comma  5,  lo  detiene in nome e per conto del soggetto interessato e
provvede,   alla  scadenza  pattuita,  a  riversare  all'entrata  del
bilancio  dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato
e  il  controvalore delle obbligazioni trasferite dall'interessato al
Ministero  dell'economia  e delle finanze ai sensi delle disposizioni
seguenti.
  4.  I  titolari  di  obbligazioni  di  cui al comma 3 che intendano
esercitare  il  relativo  diritto  dovranno  presentare,  a  pena  di
decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione del presente decreto, la relativa richiesta al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per  il  tramite  degli
intermediari  finanziari che curano la gestione del conto di deposito
relativo ai titoli menzionati, nella quale dichiarano il loro impegno
irrevocabile:
   a)  a  trasferire  al  Ministero  dell'economia e delle finanze la
totalita' dei titoli obbligazionari detenuti;
   b)  a  rinunciare,  in  favore del Ministero dell'economia e delle
finanze   e   di   Alitalia  -  Linee  aeree  italiane  Spa,  ora  in
amministrazione  straordinaria,  a  qualsiasi  pretesa  ed iniziativa
direttamente o indirettamente connessa alla proprieta' dei titoli.
  5.  Entro  i  trenta giorni successivi alla scadenza del termine di
cui  al  comma  4,  gli  intermediari  finanziari,  sotto  la propria
responsabilita',  trasmettono  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze   e   ad   Alitalia-Linee   aeree   italiane   Spa,   ora  in
amministrazione straordinaria:
   a)  i  nominativi  dei  soggetti  titolari delle obbligazioni che,
entro   il  termine  stabilito,  hanno  presentato  la  richiesta  di
adesione,  con  specifica  indicazione,  per  ciascuno di essi, delle
quantita'  di  detti  titoli  obbligazionari  detenuta  alla  data di
entrata  in  vigore della legge di conversione del presento decreto e
del  numero  di conto deposito titoli al quale trasferire i titoli di
Stato eventualmente spettanti;
   b) le dichiarazioni di impegno irrevocabile ricevute;
   c) un'attestazione contenente l'effettiva giacenza presso i propri
conti  delle quantita' di titoli obbligazionari dichiarati da ciascun
soggetto  richiedente  e  la  conformita' delle dichiarazioni e degli
impegni  al contenuto delle disposizioni di cui al precedente comma 4
e   la   provenienza   degli   stessi  dai  soggetti  titolari  delle
obbligazioni di cui al comma 3.
  6.  A  successiva  richiesta  del  Ministero  dell'economia e delle
finanze,  gli  intermediari  finanziari  trasferiscono  detti  titoli
obbligazionari sul conto titoli presso la Banca d'Italia intestato al
Ministero  dell'economia  e delle finanze. La Banca d'Italia verifica
l'effettivo  trasferimento  delle obbligazioni e ne da' comunicazione
al  Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee aeree
italiane   Spa,   ora   in   amministrazione  straordinaria.  Con  il
trasferimento,  il  Ministero  dell'economia e delle finanze subentra
automaticamente  in  tutti  i  connessi  diritti, anche nei confronti
della  societa'  e  della procedura di amministrazione straordinaria,
nonche'  nelle  relative  azioni,  anche  in quelle formulate in sede
giudiziaria.
  7. Entro il 31 dicembre 2009, e comunque non prima di trenta giorni
dalla avvenuta ricezione della comunicazione della Banca d'Italia che
attesta   l'avvenuto   trasferimento   dei   titoli,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze provvede a trasferire i titoli di Stato
spettanti  agli  aventi diritto sul conto di deposito titoli indicato
nella comunicazione di cui al comma 5.
  8.  Il rimborso dei titoli di Stato di cui al comma 3 e' effettuato
a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1.
  9.  Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge 28 agosto 2008, n.
134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166,
sono soppresse le parole: «ovvero obbligazionisti».
  10. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma
1,  della  legge  27  dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le
aree  sottoutilizzate.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti,le occorrenti variazioni
di bilancio. ))
 
          Riferimenti normativi:
             Per il testo del comma 343 dell'art. 1 della gia' citata
          legge   n.  266  del  2005  si  veda  nelle  note  all'art.
          7-quinquies.
             -  Si  riporta  il testo del comma 345 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 266 del 2005:
             «345.  Il  fondo  e'  alimentato  dall'importo dei conti
          correnti  e  dei  rapporti  bancari definiti come dormienti
          all'interno  del  sistema  bancario  nonche'  del  comparto
          assicurativo   e   finanziario,  definiti  con  regolamento
          adottato  ai  sensi  dell'articolo 17 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400, e successive modificazioni, su proposta del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze;  con  lo stesso
          regolamento   sono   altresi'   definite  le  modalita'  di
          rilevazione dei predetti conti e rapporti.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 28
          agosto  2008,  n.  134  (Disposizioni urgenti in materia di
          ristrutturazione  di  grandi  imprese in crisi), cosi' come
          modificato dalla presente legge:
             «Art.  3.  -  1.  In  relazione ai comportamenti, atti e
          provvedimenti che siano stati posti in essere dal 18 luglio
          2007  fino  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto  al  fine  di garantire la continuita' aziendale di
          Alitalia-Linee  aeree  italiane S.p.A., nonche' di Alitalia
          Servizi  S.p.A.  e delle societa' da queste controllate, in
          considerazione   del  preminente  interesse  pubblico  alla
          necessita'  di assicurare il servizio pubblico di trasporto
          aereo  passeggeri  e  merci  in  Italia, in particolare nei
          collegamenti  con  le  aree periferiche, la responsabilita'
          per  i  relativi  fatti  commessi dagli amministratori, dai
          componenti  del  collegio sindacale, dal dirigente preposto
          alla  redazione dei documenti contabili societari, e' posta
          a  carico  esclusivamente  delle  predette  societa'. Negli
          stessi     limiti    e'    esclusa    la    responsabilita'
          amministrativa-contabile  dei citati soggetti, dei pubblici
          dipendenti  e  dei  soggetti comunque titolari di incarichi
          pubblici.  Lo  svolgimento  di funzioni di amministrazione,
          direzione  e  controllo,  nonche' di sindaco o di dirigente
          preposto  alla  redazione dei documenti contabili societari
          nelle   societa'   indicate  nel  primo  periodo  non  puo'
          costituire  motivo  per  ritenere insussistente, in capo ai
          soggetti   interessati,   il   possesso  dei  requisiti  di
          professionalita'   richiesti   per   lo  svolgimento  delle
          predette funzioni in altre societa'.
             2.   Al  fine  della  tutela  del  risparmio  i  piccoli
          azionisti  di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., che non
          abbiano  esercitato  eventuali  diritti  di  opzione aventi
          oggetto  la  conversione  dei  titoli  in  azioni  di nuove
          societa',  sono  ammessi ai benefici di cui all'articolo 1,
          comma  343,  della  legge  23  dicembre  2005,  n. 266. Con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri sono
          stabilite  le condizioni e le altre modalita' di attuazione
          del presente comma.
             2-bis. Per garantire la sollecita operativita' del fondo
          di  cui  al citato comma 343 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2005,  n. 266, dopo il comma 345-bis del predetto
          articolo 1 sono inseriti i seguenti:
             «345-ter.   Gli  importi  degli  assegni  circolari  non
          riscossi  entro  il  termine  di  prescrizione del relativo
          diritto   sono   comunicati  dagli  istituti  emittenti  al
          Ministero  dell'economia e delle finanze e versati al fondo
          di cui al comma 343, entro il 31 marzo dell'anno successivo
          a quello in cui scade il termine di prescrizione.
             345-quater.   Gli  importi  dovuti  ai  beneficiari  dei
          contratti  di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle
          assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto legislativo 7
          settembre  2005,  n.  209,  che non sono reclamati entro il
          termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti
          al  fondo  di cui al comma 343. Resta fermo quanto disposto
          dall'articolo  14,  comma  3,  del  decreto  legislativo  5
          dicembre  2005,  n. 252, in materia di forme pensionistiche
          complementari.
             345-quinquies.  Gli  importi  dovuti  ai beneficiari dei
          buoni  fruttiferi  postali  di cui all'articolo 2, comma 1,
          lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284,
          emessi  dopo il 14 aprile 2001 che non sono reclamati entro
          il  termine  di  prescrizione  del  relativo  diritto  sono
          comunicati  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze e
          versati  al  fondo  di  cui  al comma 343 entro il 31 marzo
          dell'anno  successivo  a  quello in cui scade il termine di
          prescrizione.
             345-sexies. In caso di omessa comunicazione al Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  nei  termini prescritti,
          degli  importi  di  cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e
          345-quinquies,  si applica la sanzione amministrativa nella
          misura  prevista  dall'articolo  1, comma 1, primo periodo,
          del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n. 471, con
          riferimento  agli  importi da versare al fondo. La sanzione
          e' ridotta della meta' se gli importi sono comunicati entro
          venti  giorni  dalla scadenza del termine. In caso di falsa
          comunicazione  degli  importi di cui ai commi 345, 345-ter,
          345-quater   e   345-quinquies,   si  applica  la  sanzione
          amministrativa nella misura prevista dall'articolo 1, comma
          2, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 471 del
          1997,  con riferimento agli importi da versare al fondo. In
          caso di omesso versamento dei citati importi, si applica la
          sanzione  amministrativa  di cui all'articolo 13 del citato
          decreto  legislativo  n.  471  del 1997, con riferimento ad
          ogni importo non versato.
             345-septies.  Il Ministero dell'economia e delle finanze
          verifica il corretto adempimento degli obblighi legislativi
          e   regolamentari   previsti   per  le  comunicazioni  e  i
          versamenti  di  cui  ai  commi  345,  345-ter, 345-quater e
          345-quinquies,  anche avvalendosi della Guardia di finanza,
          che  opera  con i poteri previsti dalle leggi in materia di
          imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.
             345-octies.  Entro  il  31  marzo dell'anno successivo a
          quello  in  cui  sono  venute  a conoscenza del verificarsi
          della   condizione  di  cui  al  primo  periodo  del  comma
          345-quater,  le  imprese  di  assicurazione  comunicano  al
          Ministero   dell'economia   e  delle  finanze,  secondo  le
          modalita' stabilite con il regolamento di cui al comma 345,
          gli  importi  destinati  al  fondo  di  cui  al comma 343 e
          provvedono  al  relativo  versamento  anche con riferimento
          agli  importi  per  i  quali  gli eventi che determinano la
          prescrizione   del   diritto   dei   beneficiari  si  siano
          verificati  dopo il 1° gennaio 2006 e di cui siano venute a
          conoscenza  successivamente  alla data di entrata in vigore
          della  presente disposizione. In sede di prima applicazione
          delle   disposizioni   di  cui  ai  commi  345,  345-ter  e
          345-quater, nonche' del relativo regolamento di attuazione,
          gli  importi  ivi  indicati  sono  comunicati  al Ministero
          dell'economia  e  delle finanze entro il 15 novembre 2008 e
          per  le  eventuali  violazioni  si  applicano  le  sanzioni
          previste ai sensi del comma 345-sexies».
             2-ter.  Il  secondo  comma dell'articolo 2952 del codice
          civile  e'  sostituito  dal  seguente:  «Gli  altri diritti
          derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di
          riassicurazione  si  prescrivono  in due anni dal giorno in
          cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda.».
             2-quater.    Nella    procedura    di    amministrazione
          straordinaria,  la  domanda  di  ammissione  al passivo per
          conto  degli  obbligazionisti  e  dei titolari di strumenti
          finanziari    ammessi   alla   negoziazione   sui   mercati
          regolamentati e' presentata dal rappresentante comune delle
          relative  assemblee  speciali.  I  documenti giustificativi
          sono presentati dai possessori dei titoli di cui al periodo
          precedente entro il termine indicato dal giudice delegato.
             3.  Il  comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 23
          aprile  2008,  n.  80, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 giugno 2008, n. 111, e' abrogato.».
             -  Per  il  testo  del  comma  1 dell'art. 61 della gia'
          citata  legge  n.  289  del  2002  vedasi  in note all'art.
          7-quinquies.