Art. 8.


                        Copertura finanziaria


  ((  1.  Agli  oneri  derivanti dall'articolo 1, commi da 1 a 4 e 5,
limitatamente  alla parte non coperta ai sensi dell'articolo 7, comma
1-ter,  dall'articolo  2,  dall'articolo  4,  ad  eccezione del comma
7-bis,  e dall'articolo 5, comma 1, valutati in 1.087 milioni di euro
per l'anno 2009, 270,1 milioni di euro per l'anno 2010, 356,9 milioni
di  euro  per  l'anno  2011, 258,4 milioni di euro per ciascuno degli
anni  2012  e  2013,  289,1  milioni  di euro per l'anno 2014, e 77,7
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e dagli articoli 1, comma
11,  e 3, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:
   a)  quanto  ad  euro  311,1  milioni  per  l'anno 2009, euro 130,5
milioni  per l'anno 2010, euro 205,8 milioni per l'anno 2011 e quanto
a  euro  77,8  milioni  per l'anno 2014, mediante utilizzazione delle
somme  iscritte  nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non piu'
dovute, conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488,  quantificate  in  euro  933 milioni complessivi, iscritte nello
stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico sul
capitolo  7342. A valere su tali somme di euro 933 milioni, nell'anno
2009,  rispettivamente, una quota di 311,1 milioni di euro e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato e una quota pari a 621,9 milioni
di  euro  e'  versata  su apposita contabilita' speciale, ai fini del
riversamento  all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per
211  milioni  di  euro,  nell'anno  2011  per  215  milioni  di euro,
nell'anno  2012  per  95,9  milioni  di euro e nell'anno 2014 per 100
milioni  di  euro.  Una  quota  delle somme riversate all'entrata del
bilancio  dello  Stato  ai  sensi  del periodo precedente pari a 80,5
milioni  di  euro  nell'anno  2010 e a 95,9 milioni di euro nell'anno
2012  e' riassegnata negli stessi anni al fondo di garanzia di cui al
comma 2 del presente articolo, in aggiunta a quanto previsto ai sensi
dei  commi  5  e  8  dell'articolo  7-quinquies del presente decreto,
nonche'  dell'articolo  11,  comma  5,  del decreto-legge 29 novembre
2008,  n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2;
   b)  quanto a 726,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 89,6 milioni
di  euro  per  l'anno  2010, e a 1,1 milioni di euro per l'anno 2011,
mediante  l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure di
cui agli articoli 1, 2 e 5;
   c)  quanto a 10 milioni di euro per il 2009, a 100 milioni di euro
per  l'anno  2010,  a  200  milioni di euro per l'anno 2011 e a 308,4
milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2012,  in  relazione agli
interventi previsti ai sensi dell'articolo 7;
   d)   quanto   a   49.955.833   euro   per  l'anno  2009,  mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   e)  quanto  a  11  milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ))
  2.  Conseguentemente  all'utilizzo  delle risorse provenienti dalle
revoche  disposto  dal  comma 1, lettera a) del presente articolo, il
rifinanziamento  del  Fondo  di garanzia di cui all'articolo 15 della
legge  7 agosto 1997, n. 266, previsto dall'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' assicurato con
gli  importi  di  80,5  milioni  di  euro  e  di 95,9 milioni di euro
riassegnati,  rispettivamente,  negli  anni  2010 e 2012 ai sensi del
comma  1,  lettera  a),  ultimo  periodo,  nonche'  con  le ulteriori
disponibilita'  accertate  a seguito di revoche disposte dal Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, fermo restando il limite complessivo di 450 milioni di
euro  previsto  dal  predetto  articolo  11  compatibilmente  con gli
effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto.
  ((  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  provvede al
monitoraggio  degli  oneri di cui agli articoli 1, commi da 1 a 5, 2,
4,  5  e  7-ter,  comma  14,  del  presente  decreto,  anche  ai fini
dell'adozione   dei  provvedimenti  correttivi  di  cui  all'articolo
11-ter,  comma  7,  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  2 dell'art. 1 del
          decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415 (Modifiche della L.
          1°  marzo  1986,  n.  64,  in  tema  di disciplina organica
          dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488:
             «2.  Il Comitato interministeriale per la programmazione
          economica  (CIPE)  e  il  Comitato interministeriale per il
          coordinamento    della    politica    industriale   (CIPI),
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione  del presente decreto, previa determinazione di
          indirizzo   del  Consiglio  dei  ministri,  definiscono  le
          disposizioni  per  la concessione delle agevolazioni, sulla
          base dei seguenti criteri:
              a)  le  agevolazioni  sono  calcolate  in  «equivalente
          sovvenzione  netto»  secondo i criteri e nei limiti massimi
          consentiti   dalla   vigente   normativa   della  Comunita'
          economica  europea  (CEE)  in  materia  di concorrenza e di
          aiuti regionali;
              b)  la  graduazione  dei  livelli  di  sovvenzione deve
          essere  attuata  secondo  un'articolazione  territoriale  e
          settoriale  e  per  tipologia  di  iniziative che concentri
          l'intervento   straordinario   nelle   aree   depresse  del
          territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari
          condizioni  delle  aree  montane,  nei  settori  a maggiore
          redditivita'   anche   sociale  identificati  nella  stessa
          delibera;
              c)   le   agevolazioni   debbono   essere   corrisposte
          utilizzando  meccanismi  che  garantiscano  la  valutazione
          della  redditivita'  delle  iniziative  ai  fini della loro
          selezione,  evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino
          la  massima  trasparenza  mediante  il rispetto dell'ordine
          cronologico  nell'esame  delle  domande  ed  il  ricorso  a
          sistemi  di  monitoraggio  e,  per le iniziative di piccole
          dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a
          sistemi di tutoraggio;
              d)   gli  stanziamenti  individuati  dal  CIPI  per  la
          realizzazione  dei  singoli  contratti  di  programma e gli
          impegni   assunti   per  le  agevolazioni  industriali  con
          provvedimento   di  concessione  provvisoria  non  potranno
          essere   aumentati   in   relazione   ai  maggiori  importi
          dell'intervento   finanziario   risultanti   in   sede   di
          consuntivo.».
             -  Per il testo del comma 5 dell'art. 11 del gia' citato
          decreto-legge  n.  185 del 2008 si veda nelle note all'art.
          7-quinquies.
             -  Si  riporta il testo dei commi 890 e 1121 dell'art. 1
          della gia' citata legge n. 296 del 2006:
             «890.  All'articolo  1  della legge 23 dicembre 2005, n.
          266, dopo il comma 371 sono inseriti i seguenti:
             "371-bis.   In  attesa  dell'adozione  del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 366,
          puo'  essere  riconosciuto un contributo statale a progetti
          in  favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni,
          per  un  ammontare  massimo  del 50 per cento delle risorse
          pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto.
             371-ter.   Con   decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico,   adottato   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia   e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati
          i  progetti  regionali ammessi al beneficio di cui al comma
          371-bis  ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed
          eventuali  ulteriori progetti di carattere nazionale, fermo
          restando il limite massimo di cui al comma 372".».
             «1121.  Allo  scopo di finanziare interventi finalizzati
          al miglioramento della qualita' dell'aria nelle aree urbane
          nonche'   al   potenziamento  del  trasporto  pubblico,  e'
          istituito,   nello   stato   di  previsione  del  Ministero
          dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, il
          Fondo per la mobilita' sostenibile, con uno stanziamento di
          90  milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
          2009.».
             -  Per  il testo dell'art. 15 della gia' citata legge n.
          266 del 1997 si veda nelle note all'art. 7-quinquies.
             -  Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 11 del gia'
          citato decreto-legge n. 185 del 2008:
             «1.   Nelle   more  della  concreta  operativita'  delle
          previsioni  di cui all'articolo 1, comma 848 della legge 27
          dicembre 2006, n. 296, le risorse derivanti dall'attuazione
          dell'articolo 2, comma 554 della legge 24 dicembre 2007, n.
          244,   sono  destinate  al  rifinanziamento  del  Fondo  di
          garanzia  di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997,
          n.  266,  fino  al  limite  massimo di 450 milioni di euro,
          subordinatamente  alla  verifica,  da  parte  del Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  della  provenienza delle
          stesse  risorse,  fermo  restando  il  limite degli effetti
          stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto,
          ai sensi del comma 556 del citato articolo 2.».
             - Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 11-ter della
          legge  5  agosto  1978,  n. 468 (Riforma di alcune norme di
          contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio),
          e successive modificazioni:
             «7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».