(( Art. 8-bis


               Disposizioni in materia di quote latte


  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003,
n.  49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n.
119, sono inseriti i seguenti:
  «4-bis.  L'esclusione,  dalla  restituzione  del prelievo pagato in
eccesso,  dei  produttori  non titolari di quota e dei produttori che
abbiano  superato  il  100  per  cento  del  proprio  quantitativo di
riferimento  individuale,  come  indicato dal comma 4, non si applica
per il periodo 2008-2009. Tali produttori, ai fini della restituzione
del  prelievo,  si collocano dopo i produttori di cui alla lettera c)
del medesimo comma 4.
  4-ter.  A  decorrere dal periodo 2009-2010, qualora le restituzioni
di  cui  al comma 3 non esauriscano le disponibilita' dell'importo di
cui  al  medesimo  comma,  il  residuo viene ripartito tra le aziende
produttrici che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri
e nell'ordine:
   a)  alle  aziende  che  non  hanno  superato il livello produttivo
conseguito nel periodo 2007-2008, purche' non abbiano successivamente
ceduto  quota  ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei
mutamenti di conduzione di cui all'articolo 10, comma 18;
   b)  alle  aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento
il proprio quantitativo disponibile individuale.
  4-quater.   Le   somme  residue  confluiscono  nel  fondo  per  gli
interventi   nel   settore   lattiero-caseario  istituito  presso  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
  2.  Dopo  l'articolo  10  del  decreto-legge  28 marzo 2003, n. 49,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e'
inserito il seguente:
  «Art.  10-bis  (Assegnazione  quote  latte).  -  1. Gli aumenti del
quantitativo  nazionale garantito di latte di cui al regolamento (CE)
n.  248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, ed al regolamento (CE)
n.  72/2009  del Consiglio, del 19 gennaio 2009, sono attribuiti alla
riserva  nazionale per essere assegnati prioritariamente alle aziende
che  nel  periodo  2007/2008  hanno  realizzato consegne di latte non
coperte  da  quota, che risultino ancora in produzione nella campagna
di  assegnazione, nei limiti del quantitativo prodotto in esubero nel
periodo  2007/2008  e al netto del quantitativo oggetto di vendita di
sola  quota  effettuata  con  validita'  nei periodi dal 1995/1996 al
periodo di assegnazione della quota.
  2. In caso di vendita di azienda con quota con validita' successiva
al   periodo   2007/2008,  la  quota  e'  assegnata  anche  al  nuovo
proprietario in proporzione alla quota di azienda rilevata.
  3.  In  caso  di  affitto  di  azienda con quota vigente al momento
dell'assegnazione, la quota e' resa disponibile anche all'affittuario
in  proporzione  alla  quota  di azienda affittata; alla scadenza del
contratto   la   quota   torna   nella  disponibilita'  del  titolare
dell'azienda.
  4. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate rispettando
le seguenti priorita':
   a)  aziende che hanno subito la riduzione della quota «B» ai sensi
del   decreto-legge   23  dicembre  1994,  n.  727,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del
quantitativo  ridotto  che  risulta effettivamente prodotto calcolato
sulla  media degli ultimi cinque periodi ed al netto dei quantitativi
gia'  riassegnati.  La  quota attribuita in applicazione del presente
articolo  comporta la corrispondente diminuzione della predetta quota
«B» ridotta;
   b)  aziende ubicate in zone di pianura, montagna e svantaggiate di
cui  al  comma  1  ed  aziende,  ubicate  nelle stesse zone, che, nel
periodo  2007/2008,  abbiano  coperto  con  affitti di quota ai sensi
dell'articolo  10, commi 15 e 16, la produzione realizzata in esubero
rispetto alla quota posseduta;
   c)  aziende ubicate in zone di montagna e svantaggiate condotte da
giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota.
  5.  Per la determinazione dei quantitativi oggetto di assegnazione,
le  consegne  di  latte  non  coperte  da  quota  sono calcolate come
differenza  tra  il  quantitativo  consegnato  nel periodo 2007/2008,
adeguato in base al tenore di materia grassa, e la quota individuale.
Ai fini del presente comma l'adeguamento in base al tenore di materia
grassa e' calcolato con le seguenti modalita':
   a)  il  tenore medio di grassi del latte consegnato dal produttore
viene raffrontato al tenore di riferimento di grassi;
   b)  ove  si constati un divario positivo, il quantitativo di latte
consegnato  viene  maggiorato  dello 0,09 per cento per ogni 0,1 g di
grassi in piu' per chilogrammo di latte;
   c)  ove  si constati un divario negativo, il quantitativo di latte
consegnato  viene  diminuito  dello  0,18 per cento per ogni 0,1 g di
grassi in meno per chilogrammo di latte.
  6.  I  quantitativi  non assegnati ai sensi dei commi da 1 a 5 sono
utilizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 22.
  7.  I quantitativi assegnati ai sensi del comma 4, lettere b) e c),
non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al
31 marzo 2015. In caso di cessazione dell'attivita' tali quantitativi
confluiscono  nella  riserva  nazionale per essere riassegnati con le
modalita' di cui all'articolo 3, comma 3».
  3.  Le assegnazioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 28
marzo  2003,  n.  49,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30
maggio  2003,  n.  119, introdotto dal comma 2 del presente articolo,
sono  comunicate  ai  beneficiari, a decorrere dal periodo 2009-2010,
dal  Commissario straordinario di cui all'articolo 8-quinquies, comma
6, del presente decreto, entro il 15 aprile 2009.
  4.  Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n.
157,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 3 agosto 2004, n.
204, e' abrogato a decorrere dal 1° aprile 2009. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
          28  marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 maggio 2003, n. 119:
             «Art. 9 - 1. Al termine di ciascun periodo, l'AGEA:
              a)  contabilizza  le  consegne di latte effettuate e il
          prelievo   complessivamente   versato  dagli  acquirenti  a
          seguito degli adempimenti di cui all'articolo 5;
              b)  verifica  se  la  somma  a  livello nazionale delle
          consegne rettificate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1,
          del regolamento (CE) n. 1788/2003 del 29 settembre 2003 del
          Consiglio,  e' inferiore alle consegne effettive e, a norma
          dello  stesso articolo 10, paragrafo 2, calcola il prelievo
          nazionale dovuto all'Unione europea per esubero produttivo;
              c)   calcola   l'ammontare  del  prelievo  imputato  in
          eccesso.
             2.  Il  5  per  cento  di  un  importo pari a quello del
          prelievo  nazionale viene detratto dall'importo di cui alla
          lettera  c)  del  comma  1  ed e' accantonato per eventuali
          restituzioni   successive  a  quelle  di  cui  al  presente
          articolo,  derivanti dalla soluzione di casi di contenzioso
          amministrativo e giurisdizionale e, in seconda istanza, per
          essere  destinato  alle  misure  di  cui  all'articolo  18,
          paragrafo  1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1788/2003
          del  29  settembre  2003  del  Consiglio.  Con  decreto del
          Ministro  delle  politiche agricole e forestali, sentita la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e Bolzano, la
          percentuale   di   cui  al  presente  comma  potra'  essere
          rideterminata ogni due periodi.
             2-bis.  Se  la  somma a livello nazionale delle consegne
          rettificate e' risultata inferiore alle consegne effettive,
          l'AGEA  verifica  se  l'ammontare  del prelievo imputato in
          eccesso,  decurtato  dell'importo  accantonato ai sensi del
          comma  2,  assume  un  valore negativo; in tale caso l'AGEA
          riduce  proporzionalmente  le  rettifiche verso il basso in
          modo da fare coincidere la somma delle consegne rettificate
          con  le  consegne  effettive e conseguentemente ridetermina
          gli  esuberi  individuali  e il prelievo dovuto dai singoli
          produttori interessati.
             3.  L'importo  di  cui al comma 1, lettera c), decurtato
          dell'importo  accantonato  ai  sensi  del  comma  2,  viene
          ripartito  tra  i  produttori  titolari  di quota che hanno
          versato   il   prelievo,   secondo  i  seguenti  criteri  e
          nell'ordine:
              a)  tra  quelli  per i quali tutto o parte del prelievo
          loro  applicato  risulti  indebitamente riscosso o comunque
          non piu' dovuto;
              b) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone di
          montagna,   di  cui  all'articolo  18  del  regolamento  n.
          1257/1999/CE;
              c)  tra  quelli  titolari di aziende ubicate nelle zone
          svantaggiate,  di  cui  all'articolo  19 del regolamento n.
          1257/1999/CE;
              c-bis)  tra  quelli  che  hanno  subito,  in base ad un
          provvedimento  emesso  dall'autorita' sanitaria competente,
          il  blocco  della  movimentazione  degli  animali,  in aree
          interessate  da  malattie  infettive  diffuse,  per  almeno
          novanta    giorni    nel    corso    di   un   periodo   di
          commercializzazione  e  che,  per  tale ragione, sono stati
          costretti  a produrre un quantitativo superiore, fino ad un
          massimo  del 20 per cento, rispetto a quello di riferimento
          assegnato.  In  caso  di  superamento  di  tale  limite, la
          restituzione  del  prelievo  supplementare non opera per la
          parte  eccedente  il 20 per cento. Le regioni e le province
          autonome comunicano all'AGEA entro il 30 aprile del periodo
          successivo    l'elenco   delle   aziende   interessate   ai
          provvedimenti  riguardanti  il blocco della movimentazione,
          nonche' i relativi termini di decorrenza.
             4.   Qualora   dette  restituzioni  non  esauriscano  le
          disponibilita'  dell'importo  di cui al comma 3, il residuo
          viene  ripartito  tra  i  produttori  titolari di quota che
          hanno  versato  il  prelievo,  con esclusione di quelli che
          abbiano  superato  di  oltre  il  100  per cento il proprio
          quantitativo di riferimento individuale, secondo i seguenti
          criteri e nell'ordine:
              a)  tra i produttori gia' titolari di quota «B» che sia
          stata ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23
          dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  24  febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione
          subita  al  netto  delle assegnazioni regionali integrative
          effettuate   ai   sensi  dell'articolo  1,  comma  21,  del
          decreto-legge   1°  marzo  1999,  n.  43,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  aprile 1999, n. 118, e ai
          sensi dell'articolo 3;
              b)  tra  i produttori che abbiano superato di non oltre
          il  20 per cento il quantitativo di riferimento individuale
          di fine periodo;
              b-bis)  con decorrenza a partire dal periodo 2005/2006,
          tra   i  produttori  titolari  di  aziende  la  cui  intera
          produzione  di  latte realizzata nel periodo di riferimento
          e' stata trasformata in prodotti a denominazione di origine
          protetta  di  cui  al  regolamento  (CEE) n. 2081/92 del 14
          luglio  1992  del  Consiglio.  Le  regioni  e  le  province
          autonome registrano nel SIAN entro il 30 aprile del periodo
          successivo  l'elenco  delle aziende interessate, secondo le
          modalita'  che  saranno  definite  con decreto del Ministro
          delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano;
              c)  tra  tutti i produttori, ivi compresi quelli di cui
          alla  lettera  a),  per la parte di prelievo in eccesso non
          ancora restituita.
             4-bis.  L'esclusione,  dalla  restituzione  del prelievo
          pagato  in  eccesso, dei produttori non titolari di quota e
          dei  produttori che abbiano superato il cento per cento del
          proprio   quantitativo  di  riferimento  individuale,  come
          indicato  dal  comma  4,  non  si  applica  per  il periodo
          2008-2009.
             4-ter.  A  decorrere  dal  periodo 2009-2010, qualora le
          restituzioni   di   cui  al  comma  3  non  esauriscano  le
          disponibilita'  dell'importo  di  cui al medesimo comma, il
          residuo  viene  ripartito  tra  le  aziende produttrici che
          hanno  versato  il  prelievo,  secondo i seguenti criteri e
          nell'ordine:
              a)  alle  aziende  che  non  hanno  superato il livello
          produttivo  conseguito  nel  periodo 2007-2008, purche' non
          abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo
          10,  comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di
          cui all'articolo 10, comma 18;
              b)  alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6
          per cento il proprio quantitativo disponibile individuale.
             4-quater.  Le  somme  residue confluiscono nel fondo per
          gli  interventi  nel  settore  lattiero-caseario  istituito
          presso  il  Ministero delle politiche agricole alimentari e
          forestali.
             5.  Entro il 31 luglio di ogni anno l'AGEA comunica agli
          acquirenti, alle regioni e alle province autonome l'importo
          del prelievo imputato a ciascun produttore conferente e gli
          importi  da  restituire calcolati ai sensi dei commi 3 e 4,
          ovvero  eventuali importi di prelievo dovuti e non versati;
          entro  lo  stesso termine l'AGEA provvede alla restituzione
          agli acquirenti degli importi stessi.
             6.  Entro  i  successivi  quindici giorni gli acquirenti
          pagano  ai  produttori  gli  importi  ad  essi  spettanti e
          provvedono   alla   riscossione   ed  al  versamento  degli
          eventuali   importi   dovuti,  dandone  comunicazione  alle
          regioni e alle province autonome.
             7.   Le   decisioni   amministrative  o  giurisdizionali
          concernenti  i  ricorsi in materia, non notificate entro il
          trentesimo giorno precedente la scadenza del termine di cui
          ai comma 5, non producono effetti sui risultati complessivi
          delle operazioni effettuate ai sensi del presente articolo,
          che  restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai
          procedimenti  nei quali sono state emesse. Al produttore il
          cui  ricorso  e'  stato  accolto  il  prelievo  versato  e'
          restituito  per  la  parte  non  dovuta.  I  relativi saldi
          contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione
          finanziaria   dell'AGEA  -  spese  connesse  ad  interventi
          comunitari   -   e   sono  ripianati  attraverso  l'importo
          accantonato ai sensi del comma 2.
             7-bis.  Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini
          di  cui  al  comma  6  da  parte  degli acquirenti comporta
          l'applicazione    delle   misure   sanzionatorie   di   cui
          all'articolo 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni e'
          disposta la revoca del riconoscimento».
             -  Il  Regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio del 17
          marzo  2008  che  modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007
          per  quanto  riguarda  le  quote nazionali per il latte, e'
          pubblicato nella G.U.U.E. del 19 marzo 2008, n. L 76.
             -  Il  Regolamento  (CE) n. 72/2009 del Consiglio del 19
          gennaio  2009  che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006,
          (CE)  n.  320/2006,  (CE)  n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007,
          (CE)   n.  3/2008  e  (CE)  n.  479/2008  e  che  abroga  i
          regolamenti  (CEE)  n.  1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n.
          2247/89,  (CEE)  n.  2055/93,  (CE)  n.  1868/94,  (CE)  n.
          2596/97,  (CE)  n.  1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di
          adeguare  la  politica agricola comune, e' pubblicato nella
          G.U.U.E del 31 gennaio 2009, n. L 30/1.
             - Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge
          28  marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  30  maggio  2003,  n. 119, rubricato Adempimenti dei
          trasportatori. Vendite dirette. Vendite e affitti di quota.
          Mutamenti  nella  conduzione  delle  aziende. Misure per la
          ristrutturazione    della    produzione   lattiera.   Altre
          disposizioni  per  i  primi  due  periodi  di applicazione.
          Periodi   pregressi.   Responsabilita'   finanziaria  delle
          regioni  e  delle  province  autonome.  Vigilanza  e potere
          sostitutivo. Disposizioni attuative e abrogazioni:
             «Art.  10.  -  1.  Il  latte  deve  essere accompagnato,
          durante   il  trasporto,  da  specifica  documentazione  di
          accompagnamento  ai sensi di quanto previsto dal decreto di
          cui  all'articolo  1, comma 7, che deve essere sottoscritta
          dal  produttore,  o da un suo delegato secondo le modalita'
          definite  dal  decreto  di cui all'articolo 1, comma 7, dal
          trasportatore e, all'arrivo, dall'acquirente.
             2.   Per   il   riscontro   dei  quantitativi  di  latte
          trasportato,  gli organi di controllo competenti effettuano
          verifiche   sui  trasporti  di  latte  in  occasione  della
          raccolta  nelle  aziende,  durante  il percorso e presso le
          imprese  di  trasformazione, dopo l'arrivo e la lavorazione
          del latte stesso.
             3.  Il  trasportatore  che  sia trovato sprovvisto della
          documentazione  di  accompagnamento di cui al comma 1 o con
          la stessa priva di elementi essenziali indicati nel decreto
          di  cui  all'articolo 1, comma 7, e' soggetto alla sanzione
          amministrativa  da 1.000 euro a 10.000 euro, fatte salve le
          ulteriori   sanzioni   di  legge.  Il  produttore  che  non
          ottemperi  agli obblighi di cui al comma 1 e' soggetto alla
          sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro.
             4.  I  produttori  titolari  di una quota per le vendite
          dirette  sono  tenuti  a  trasmettere  alla  regione o alla
          provincia   autonoma   competente,   nonche'  all'AGEA,  la
          dichiarazione  redatta  nel rispetto e secondo le modalita'
          previste  nell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento
          (CE) n. 1392/2001. L'obbligo di trasmissione sussiste anche
          se non e' stato venduto latte o prodotti lattiero-caseari.
             5.   Il   mancato   rispetto   del   termine   stabilito
          dall'articolo  6,  paragrafo  2,  del  regolamento  (CE) n.
          1392/2001  comporta l'applicazione a carico dei produttori,
          da  parte  delle  regioni  e delle province autonome, delle
          procedure  e sanzioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3
          e 4, del medesimo regolamento (CE) n. 1392/2001.
             6.   Il   latte   o  equivalente  latte  indicato  nelle
          dichiarazioni  pervenute  successivamente  al  30 giugno e'
          integralmente  assoggettato a prelievo supplementare per la
          parte   eccedente  la  quota,  anche  in  caso  di  mancato
          superamento   del  quantitativo  di  riferimento  nazionale
          «vendite  dirette»;  in  tale  caso le somme corrispondenti
          saranno  utilizzate  dall'AGEA  per  le  finalita'  di  cui
          all'articolo 9, comma 2.
             7.  Qualora il produttore presenti una dichiarazione non
          veritiera,  le regioni o le province autonome, accertato il
          quantitativo effettivamente venduto, applicano una sanzione
          pari   al   prelievo   supplementare   corrispondente  alla
          quantita'  di  prodotto dichiarato in piu' o in meno, fermo
          restando   il  pagamento  del  prelievo  supplementare  sul
          quantitativo prodotto oltre la quota.
             8.  In caso di esubero delle vendite dirette rispetto al
          quantitativo  nazionale  di  riferimento per esse assegnato
          all'Italia, l'AGEA, entro il 31 luglio di ogni anno, esegue
          la  compensazione  nazionale  degli  esuberi individuali in
          favore,  prioritariamente, dei produttori titolari di quota
          con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19
          del  regolamento  (CE)  n. 1257/1999 e, successivamente, di
          tutti  gli  altri  produttori  titolari  di quota; entro lo
          stesso   termine   provvede   a  comunicare  ai  produttori
          interessati i quantitativi non compensati.
             9.   Entro   i  termini  previsti  dall'articolo  8  del
          regolamento  (CE)  n.  1392/2001, il produttore e' tenuto a
          versare  nel conto corrente di cui all'articolo 5, comma 2,
          l'importo  del prelievo supplementare di cui al comma 8. In
          caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa
          non  inferiore  a 1.000 euro e non superiore a 10.000 euro,
          fermo restando il pagamento del prelievo supplementare.
             10.  In  conformita'  all'articolo  8,  lettera  d), del
          regolamento   (CEE)   n.   3950/92,   come  modificato  dal
          regolamento   (CE)   n.   1256/1999,   e'   consentito   il
          trasferimento  di quantitativi di riferimento separatamente
          dall'azienda,  anche  tra  aziende  ubicate  in  regioni  e
          province autonome diverse.
             11.  I  quantitativi di riferimento assegnati ad aziende
          ubicate  nelle  zone  montane,  di  cui all'articolo 18 del
          regolamento  (CE)  n.  1257/1999, possono essere trasferiti
          esclusivamente  ad  aziende  anch'esse  ubicate  in zona di
          montagna;   a   tali   trasferimenti   non  si  applica  la
          limitazione di cui al comma 13.
             12.  I  quantitativi di riferimento assegnati ad aziende
          ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del
          regolamento  (CE)  n.  1257/1999, possono essere trasferiti
          esclusivamente   ad  aziende  ubicate  in  zone  montane  o
          svantaggiate;  a  tali  trasferimenti  non  si  applica  la
          limitazione di cui al comma 13.
             13.  Il trasferimento di quantitativi di riferimento tra
          aziende  ubicate  in regioni o province autonome diverse e'
          consentito  entro  il  limite  massimo del 70 per cento del
          quantitativo  di  riferimento dell'azienda cedente riferito
          al periodo di commercializzazione 2003-2004. Per le aziende
          ubicate   nel   territorio   delle   regioni   insulari  il
          trasferimento  di quantitativi di riferimento fuori regione
          e'  consentito entro il limite massimo del 50 per cento del
          quantitativo  di  riferimento dell'azienda cedente riferito
          al periodo di commercializzazione 2003-2004.
             14.    Ai    soci   di   cooperative   di   lavorazione,
          trasformazione  e  raccolta  di  latte e successivamente ai
          soci  di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi
          del   decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  e'
          attribuito  il  diritto di prelazione per le quote poste in
          vendita  da  altri  soci  della  stessa cooperativa o della
          stessa organizzazione di produttori, secondo le procedure e
          i  termini  stabiliti  dal  decreto  di cui all'articolo 1,
          comma 7.
             15.  In  conformita'  all'articolo  6,  paragrafo 1, del
          regolamento   (CEE)   n.   3950/92,   come  modificato  dal
          regolamento  (CE) n. 1256/1999, e' consentita la stipula di
          contratti  di  affitto della parte di quota non utilizzata,
          separatamente   dall'azienda,  con  efficacia  limitata  al
          periodo in corso esclusivamente tra aziende ubicate in zone
          di  produzione omogenee, dandone comunicazione alle regioni
          e alle province autonome per le relative verifiche, purche'
          il  contratto  intervenga  tra  produttori in attivita' che
          hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo.
             16.  L'atto  attestante il trasferimento di quota di cui
          ai  commi  10, 15 e 18 deve essere convalidato e registrato
          nel  SIAN  dalla  regione  o  dalla  provincia autonoma del
          produttore che acquisisce il quantitativo in questione.
             17. In deroga a quanto previsto dal comma 13, attraverso
          accordi  tra  regioni  o  province  autonome,  puo'  essere
          consentito   il   trasferimento   dell'intero  quantitativo
          posseduto.
             18.  Qualsiasi  atto  o  fatto  che produce un mutamento
          nella   conduzione  di  un'azienda  titolare  di  quota  ha
          efficacia,  con  riferimento  alla titolarita' della quota,
          decorsi  quindici  giorni dalla data di comunicazione della
          variazione  stessa  alla  regione o alla provincia autonoma
          competente.
             19.  I  contratti  di  affitto  di  azienda, comodato di
          azienda o qualsiasi altro contratto a tempo determinato, ad
          esclusione  di  quelli  di  cui  al  comma  15,  per essere
          rilevanti  ai  fini  del  regime  delle quote latte, devono
          avere una durata non inferiore a dodici mesi e una scadenza
          coincidente   con   l'ultimo   giorno   di  un  periodo  di
          commercializzazione; l'eventuale risoluzione anticipata del
          contratto  ha  efficacia  sulla  titolarita'  della quota a
          partire  dal  periodo  di  commercializzazione successivo a
          quello   in   corso   alla   data  di  comunicazione  della
          risoluzione  stessa  alla regione o alla provincia autonoma
          competente.
             20.  Al  fine  di  favorire  la  ristrutturazione  della
          produzione  lattiera  e  il  rientro  della  produzione nei
          limiti  del  quantitativo  nazionale  garantito,  anche per
          favorire  la  definizione  della  regolazione debitoria, e'
          attivato   un   programma  di  abbandono  totale  ai  sensi
          dell'articolo  8,  lettera  a),  del  regolamento  (CEE) n.
          3950/92. I quantitativi di riferimento di cui sono titolari
          le   aziende   che   accedono  al  programma  di  abbandono
          confluiscono  nella  riserva nazionale e sono ripartiti tra
          le  regioni  e le province autonome con le modalita' di cui
          all'articolo  3,  comma  3, per essere riassegnati ai sensi
          dell'articolo  8,  lettera  b),  del  regolamento  (CEE) n.
          3950/92,  in  conformita'  al  comma  4 dell'articolo 3 con
          esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso
          in  tutto  o  in  parte  la  propria  quota conseguendo nel
          contempo    un    esubero    produttivo.   I   quantitativi
          eventualmente  non  riassegnati da una o piu' regioni entro
          novanta  giorni  dalla  data  di  ripartizione confluiscono
          nella  riserva  nazionale per essere ripartiti tra le altre
          regioni  o province autonome in proporzione ai quantitativi
          prodotti  in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. Il
          programma  di  abbandono  e'  attuato  dall'AGEA secondo le
          modalita' definite con decreto del Ministro delle politiche
          agricole  e  forestali,  da  emanare  entro  quarantacinque
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione  del  presente  decreto,  sentite la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano e le competenti
          Commissioni parlamentari.
             21.  Al  fine di favorire la riconversione delle aziende
          zootecniche che aderiscono al programma di abbandono di cui
          al  comma  20 in aziende zootecniche estensive ad indirizzo
          carne o ad indirizzo latte non bovino favorendo lo sviluppo
          delle  razze  autoctone,  incentivando marchi di qualita' e
          introducendo  sistemi  di  tracciabilita',  e'  definito un
          apposito  regime  di  aiuti,  attuato  dall'AGEA secondo le
          modalita' definite con decreto del Ministro delle politiche
          agricole  e  forestali,  da  emanare  entro  quarantacinque
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione  del  presente  decreto,  sentite la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano e le competenti
          Commissioni  parlamentari  in coerenza con gli orientamenti
          comunitari  in  materia  di aiuti di Stato e con i piani di
          sviluppo  rurale  regionali  di  cui al regolamento (CE) n.
          1257/1999.
             22.   Gli  aumenti  da  parte  dell'Unione  europea  del
          quantitativo nazionale garantito sono ripartiti con decreto
          del  Ministro  delle politiche agricole e forestali sentita
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, tra
          le  regioni  e le province autonome in misura proporzionale
          alla  media  dei  quantitativi  prodotti  in  esubero negli
          ultimi due periodi contabilizzati, per essere assegnati con
          le  seguenti  priorita',  con esclusione dei produttori che
          hanno  ceduto  a  titolo  oneroso  in  tutto  o in parte la
          propria quota:
              a)  ai  produttori  che hanno subito la riduzione della
          quota  «B»  ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n.
          727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
          1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;
              b)  a giovani imprenditori agricoli, anche non titolari
          di quota;
              c)  i quantitativi residui sono assegnati sulla base di
          criteri oggettivi autonomamente determinati dalle regioni e
          dalle  province  autonome,  che  assicurino il mantenimento
          diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio
          anche  con  la  finalita'  di riassorbire il fenomeno della
          sovrapproduzione.
             23.  La  quota «B» ridotta ai sensi del decreto-legge 23
          dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 febbraio 1995, n. 46, di cui al presente articolo,
          e'   calcolata   al   netto  delle  assegnazioni  regionali
          integrative  effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21,
          del  decreto-legge  1°  marzo  1999, n. 43, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118; la quota
          riattribuita in applicazione del presente articolo comporta
          corrispondente   diminuzione   della   predetta  quota  «B»
          ridotta.
             24.  Possono accedere alle misure previste dai commi 20,
          21  e  22  i produttori titolari di quota che si pongono in
          regola   con   gli  obblighi  di  versamento  del  prelievo
          supplementare  di  cui  al  regolamento (CEE) n. 3950/92, e
          successive   modificazioni,  anche  nelle  ulteriori  forme
          previste dal presente decreto.
             25.  All'onere  derivante dall'attuazione dei commi 20 e
          21,  pari a 20 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede
          mediante    riduzione,    per    5    milioni    di   euro,
          dell'autorizzazione   di  spesa  per  l'anno  2003  di  cui
          all'articolo  2 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e per
          15 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa per l'anno
          2003  di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 499 del
          1999  come  da  ultimo  ridefinite  dalla legge 27 dicembre
          2002,  n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.
             26.  Ad  ulteriore  copertura  degli impegni finanziari,
          derivanti  dalle  conclusioni  comuni del Consiglio e della
          Commissione  europea  del  21  ottobre  1994, nonche' dalle
          successive  decisioni,  per  quanto attiene ai prelievi nel
          settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1993, e'
          autorizzato  il  trasferimento all'AGEA dell'importo di 517
          milioni  di  euro  per l'anno 2003 cui si provvede mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2003-2005,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  allo  scopo parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero delle
          politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
             27. Al fine di consentire la graduale applicazione delle
          disposizioni   di  cui  all'articolo  5,  in  relazione  al
          progressivo  riequilibrio  tra quota assegnata e produzione
          conseguita  da ogni produttore titolare di quota, nei primi
          due  periodi  di  applicazione  del presente decreto non si
          attua  l'esclusione  dalla restituzione di cui all'articolo
          9,  comma  4, e i versamenti mensili di cui all'articolo 5,
          comma  2,  vengono eseguiti dagli acquirenti nelle seguenti
          percentuali:
              a)  per  i  produttori  titolari  di  quota con aziende
          ubicate  nelle  zone  di  cui  agli  articoli  18  e 19 del
          regolamento (CE) n. 1257/1999, nella misura del 5 per cento
          per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento per
          il secondo periodo;
              b)  per i produttori gia' titolari di quota «B» ridotta
          ai  sensi  dell'articolo  2  del  decreto-legge 23 dicembre
          1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          febbraio  1995,  n. 46, nella misura del 5 per cento per il
          primo  periodo  di  applicazione  e  del  10  per cento nel
          secondo periodo, nei limiti della riduzione subita al netto
          delle  assegnazioni  regionali  integrative  effettuate  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo
          1999,  n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          aprile 1999, n. 118, e ai sensi dell'articolo 3;
              c)  per tutti gli altri produttori nella misura del 100
          per cento.
             28.  L'AGEA,  nei  primi due periodi di applicazione del
          presente   decreto,   per   l'esecuzione   dei  calcoli  di
          restituzione  del  prelievo di cui all'articolo 9 considera
          versate   e  pertanto  oggetto  di  restituzione  le  somme
          trattenute   corrispondenti   all'esubero   produttivo;  il
          singolo  produttore puo' accedere alla restituzione solo in
          caso di effettivo versamento della parte di prelievo di cui
          al comma 27.
             29.  Nei  soli  primi  due  periodi  di applicazione del
          presente  decreto  gli acquirenti, in luogo della materiale
          trattenuta  del prelievo non versato ai sensi del comma 27,
          possono   avvalersi  di  una  idonea  garanzia  secondo  le
          modalita'  previste  dal  D.M.  12  marzo 2002 del Ministro
          delle  politiche  agricole  e  forestali,  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2002.
             30.  II  Commissario  straordinario  del  Governo per il
          coordinamento   dell'emergenza  derivante  dalla  epizoozia
          denominata  «blue tongue» provvede, in via transitoria e ai
          fini  della  tutela  degli allevamenti, agli adempimenti di
          cui all'articolo 9, comma 3, lettera c-bis), per il periodo
          di commercializzazione 2002-2003.
             31.  Per  la prima campagna di applicazione del presente
          decreto,  gli acquirenti trasmettono, entro il 30 novembre,
          una dichiarazione riepilogativa dei quantitativi consegnati
          da  ciascun produttore; dal 1° gennaio 2004 si applicano le
          norme di cui all'articolo 5.
             32.  Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di
          cui ai commi 27, 29 e 31 da parte degli acquirenti comporta
          l'applicazione    delle   misure   sanzionatorie   di   cui
          all'articolo 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni e'
          disposta la revoca del riconoscimento.
             33.  Per  il periodo di commercializzazione 2003-2004 le
          comunicazioni regionali gia' effettuate sono valide ai fini
          della  determinazione  e  comunicazione  della quota di cui
          all'articolo 2.
             34.  I  produttori  di latte, relativamente agli importi
          imputati  e  non  pagati a titolo di prelievo supplementare
          latte,  per  i  periodi di commercializzazione compresi tra
          gli   anni   1995-1996   e   2001-2002,  versano  l'importo
          complessivamente  dovuto,  senza  interessi.  Il versamento
          puo'  essere  effettuato in forma rateale in un periodo non
          superiore a trenta anni.
             35. Le somme versate dai produttori di latte affluiscono
          ad  apposito  capitolo di entrata del bilancio dello Stato,
          per   essere  successivamente  riassegnate  allo  stato  di
          previsione  del  Ministero dell'economia e delle finanze ai
          fini  della  copertura  delle  anticipazioni  di  tesoreria
          utilizzate.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.
             36.  I  produttori  interessati aderiscono al versamento
          rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla regione
          o  alla  provincia  autonoma  di  appartenenza, nella quale
          dichiarano  di  accettare  espressamente le imputazioni del
          prelievo  supplementare  complessivamente dovuto. L'istanza
          vale come rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio
          eventualmente  proposti a tale riguardo, previa indicazione
          del numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale adito.
             36-bis. I giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2004
          innanzi  agli  organi giurisdizionali amministrativi ovvero
          ordinari,  aventi  ad  oggetto  gli  importi imputati e non
          pagati  a titolo di prelievo supplementare per i periodi di
          commercializzazione  compresi  tra  gli  anni  1995-1996  e
          2001-2002,  sono estinti d'ufficio, con compensazione delle
          spese tra le parti a seguito dell'accoglimento dell'istanza
          di   rateizzazione  da  parte  della  regione  o  provincia
          autonoma  di  appartenenza,  da  comunicare  a  cura  delle
          medesime al competente organo giurisdizionale.
             37.  Sono esclusi dal versamento rateale di cui al comma
          34  i produttori che non sono in regola con gli obblighi di
          versamento  del  prelievo  supplementare  per  i periodi di
          commercializzazione  successivi al 2001-2002, salvo diverse
          disposizioni stabilite dall'Unione europea.
             38.   Gli   acquirenti,   entro   trenta   giorni  dalla
          presentazione     da     parte    dell'interessato    della
          documentazione  comprovante  l'accettazione  da parte della
          regione  o  della  provincia  autonoma  della  richiesta di
          rateizzazione,  restituiscono gli importi trattenuti ovvero
          svincolano  le garanzie, relativamente a tutti i periodi di
          cui al comma 34.
             39.  Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
          forestali,  sentita la Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano,  emanato  entro  sessanta giorni dalla data di
          efficacia  delle  disposizioni  di cui ai commi da 34 a 39,
          sono  definite  le  modalita'  di attuazione delle predette
          disposizioni,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal comma 35
          relativamente al decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze.
             40. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 34
          a  39 e' subordinata al conseguimento di un preventivo atto
          di assenso da parte dei competenti organi comunitari.
             41.  In  ipotesi  di  correzioni  finanziarie  da  parte
          dell'Unione europea in materia di quote latte, il Consiglio
          dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro delle politiche
          agricole  e forestali, sentita la Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di  Trento e di Bolzano, promuove i provvedimenti necessari
          per  l'attribuzione  agli organismi competenti dei relativi
          oneri.
             42.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole
          e   forestali,   acquisito   il   parere  della  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, puo' essere
          nominato un Commissario straordinario del Governo, che puo'
          avvalersi  di  uno o piu' sub-commissari, per assicurare il
          monitoraggio  e la vigilanza sull'applicazione del presente
          decreto nei suoi primi due periodi di attuazione.
             43.    Il    Commissario   straordinario   del   Governo
          nell'espletamento  del proprio mandato puo' esercitare, nel
          rispetto del principio di sussidiarieta' e del principio di
          leale  collaborazione,  il potere sostitutivo nei confronti
          delle   amministrazioni   pubbliche   cui   competono   gli
          adempimenti  previsti  dal  presente  decreto,  secondo  le
          modalita' di cui al comma 44.
             44.  In caso di inadempienze relative all'attuazione del
          presente  decreto,  il Commissario invita l'amministrazione
          competente  ad  adottare, entro il termine di trenta giorni
          dalla  data  della diffida, i provvedimenti dovuti. Decorso
          inutilmente    tale    termine   il   Commissario,   previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  esercita  il
          potere sostitutivo.
             45.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  42  si provvede
          nell'ambito  degli ordinari stanziamenti recati dallo stato
          di  previsione  del  Ministero  delle  politiche agricole e
          forestali.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.
             46.  Le  disposizioni  contenute nel presente decreto si
          applicano,    ove   non   diversamente   ed   espressamente
          specificato,    a    decorrere   dal   primo   periodo   di
          commercializzazione  successivo  alla  data  di  entrata in
          vigore  del  decreto stesso; pertanto tutti gli adempimenti
          relativi  ai  periodi  precedenti  sono regolamentati dalla
          normativa precedentemente in vigore.
             47.  Sono  abrogati  a  decorrere  dal  primo periodo di
          applicazione  del  presente  decreto,  come individuato dal
          presente  articolo,  i  provvedimenti e le leggi di seguito
          elencati:
              a) legge 26 novembre 1992, n. 468;
              b)  decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
          1993, n. 569;
              c)  decreto  ministeriale  27 dicembre 1994, n. 762 del
          Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;
              d)  articolo  2  del decreto-legge 23 dicembre 1994, n.
          727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
          1995, n. 46;
              e)  decreto  ministeriale  25 ottobre 1995 del Ministro
          delle  risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995;
              f) articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996,
          n.  552,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 20
          dicembre 1996, n. 642;
              g)  articolo  11  del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
          542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
          1996, n. 649;
              h)  articolo  2,  commi  da  166  a 174, della legge 23
          dicembre 1996, n. 662;
              i)  articolo  01,  commi  da  13  a  21  e  da  28 a 35
          dell'articolo  1  del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997,
          n. 81;
              l)  decreto  ministeriale  15  maggio 1997 del Ministro
          delle  risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997;
              m) decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204;
              n)  decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;
              o)  decreto  ministeriale 17 febbraio 1998 del Ministro
          per   le  politiche  agricole,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998;
              p) decreto ministeriale 22 giugno 1998 del Ministro per
          le  politiche agricole, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 148 del 27 giugno 1998;
              q)  articolo  1,  commi  1, 2 e 3, del decreto-legge 15
          giugno  1998,  n. 182, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 3 agosto 1998, n. 276;
              r)  decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118;
              s)  decreto  ministeriale  21  maggio  1999, n. 159 del
          Ministro per le politiche agricole;
              t)  decreto  ministeriale  15  luglio  1999, n. 309 del
          Ministro per le politiche agricole;
              u)  decreto  ministeriale  10  agosto  1999, n. 310 del
          Ministro per le politiche agricole;
              v) decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79;
              z)  articolo  8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n.
          268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
          2000, n. 354;
              aa)  decreto  ministeriale  19 aprile 2001 del Ministro
          delle  politiche  agricole  e  forestali,  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2001;
              bb)  articolo  3  del D.M. 21 gennaio 2003 del Ministro
          delle  politiche  agricole  e  forestali,  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2003.
             48.  Per  quanto non espressamente previsto dal presente
          decreto, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE)
          n.  3950/92,  e successive modificazioni, e del regolamento
          (CE) n. 1392/2001».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2, comma 3 del
          decreto-legge  24  giugno  2004,  n.  157,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, rubricato
          «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  agricoltura  e  di
          prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario».
             «3.  Ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo
          2003,  n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          maggio  2003,  n.  119,  il prelievo versato mensilmente in
          eccesso  dai  produttori  in  regola  con  i  versamenti e'
          restituito  ai  produttori  medesimi.  Al  termine  di tale
          operazione, qualora il restante totale delle imputazioni di
          prelievo  da  eseguire risulti superiore al prelievo dovuto
          all'Unione  europea  aumentato  del 5 per cento, l'AGEA non
          procede  alla  richiesta di prelievo imputato in eccesso ai
          produttori  che  non  hanno  ancora  eseguito  i versamenti
          mensili,  applicando  i  criteri  di priorita' previsti dai
          commi  3  e  4  del  medesimo articolo 9, ferme restando le
          sanzioni  di  cui  all'articolo  5,  comma  5, del medesimo
          decreto-legge».