(( Art. 8-ter


            Istituzione del Registro nazionale dei debiti


  1.  Il  rapporto  giuridico  tra  ciascun  produttore  che eserciti
attivita' agricola ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera
c),  del  regolamento  (CE)  n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio
2009,  e  l'Unione  europea  e'  unico  nell'ambito  delle  misure di
finanziamento  della  Politica  agricola comune di cui al regolamento
(CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005.
  2. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 885/2006 della
Commissione, del 21 giugno 2006, cosi' come integrato dal Regolamento
(CE) n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, e del comma
16  dell'articolo  01  del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e
successive  modificazioni,  e'  istituito  presso  l'Agenzia  per  le
erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, in
cui  sono  iscritti,  mediante  i  servizi  del  Sistema  informativo
agricolo  nazionale  (SIAN),  tutti gli importi accertati come dovuti
dai  produttori  agricoli  risultanti  dai  singoli registri debitori
degli   organismi   pagatori   riconosciuti,   istituiti   ai   sensi
dell'allegato  1,  paragrafo  2,  lettera e), del regolamento (CE) n.
885/2006,  nonche'  quelli  comunicati dalle regioni e dalle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  connessi a provvidenze e aiuti
agricoli  dalle  stesse  erogati.  Alla istituzione e alla tenuta del
Registro  di  cui  al  presente  comma  si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione
vigente.
  3.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, ad
integrazione  della  procedura  di  cui  all'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge  28  marzo  2003, n. 49, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  30  maggio 2003, n. 119, iscrivono gli importi dovuti a
titolo  di  prelievo latte nel Registro di cui al comma 2, mediante i
servizi del SIAN.
  4.  L'iscrizione  del  debito  nel Registro di cui al comma 2 degli
importi  accertati  come  dovuti  dai  produttori  agricoli  equivale
all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero.
  5.  In  sede  di  erogazione  di  provvidenze  e  di aiuti agricoli
comunitari,  connessi  e  cofinanziati,  nonche'  di provvidenze e di
aiuti  agricoli  nazionali,  gli  organismi pagatori, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  verificano  presso il
Registro  di  cui  al  comma  2  l'esistenza  di importi a carico dei
beneficiari  e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e
la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini
dell'estinzione del debito.
  6.  Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n.  2,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.
81,  e successive modificazioni, nel secondo periodo, dopo le parole:
«gli  organismi  pagatori  sono autorizzati a compensare tali aiuti»,
sono  inserite  le  seguenti:  «, ad eccezione di quelli derivanti da
diritti  posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del
decreto   legislativo   29   marzo   2004,   n.   102,  e  successive
modificazioni,».
  7.  L'AGEA definisce con propri provvedimenti le modalita' tecniche
per  l'attuazione  dei  commi  da  1 a 6, con particolare riguardo ai
meccanismi  di  estinzione  dei  debiti  relativi agli aiuti agricoli
comunitari da parte degli organismi pagatori.
  8.  Con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' data
attuazione  alle  disposizioni di cui agli articoli 5-bis e 5-ter del
regolamento  (CE) n. 885/2006, come integrato dal regolamento (CE) n.
1034/2008,  in  relazione  alla  disciplina  del  pagamento  e  della
riscossione  di crediti di modesto ammontare da parte delle pubbliche
amministrazioni. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Il  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19
          gennaio  2009,  che  stabilisce  norme  comuni  relative ai
          regimi  di  sostegno  diretto  agli agricoltori nell'ambito
          della  politica  agricola comune e istituisce taluni regimi
          di  sostegno  a  favore degli agricoltori, e che modifica i
          regolamenti  (CE)  n.  1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n.
          378/2007  e  abroga  il  regolamento  (CE) n. 1782/2003, e'
          pubblicato nella G.U.U.E. del 31 gennaio 2009, n. L 30.
             - Il Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del
          21  giugno  2006,  recante  modalita'  di  applicazione del
          regolamento  (CE)  n.  1290/2005  del  Consiglio per quanto
          riguarda  il  riconoscimento  degli organismi pagatori e di
          altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del
          FEASR,  e' pubblicato nella G.U.U.E. del 23 giugno 2006, n.
          L 171.
             -  Il  Regolamento  (CE) n. 1034/2008 della Commissione,
          del  21 ottobre 2008, recante modifica del regolamento (CE)
          n.   885/2006   recante   modalita'   di  applicazione  del
          regolamento  (CE)  n.  1290/2005  del  Consiglio per quanto
          riguarda  il  riconoscimento  degli organismi pagatori e di
          altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del
          FEASR,  e'  pubblicato nella G.U.U.E. 22 ottobre 2008, n. L
          279.
             -  Si  riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 10
          gennaio  2006,  n.  2, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni:
             «Art.  1.  -  Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli
          aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del
          decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
             2.  Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al
          comma    1,    le    agevolazioni   contributive   previste
          dall'articolo  9,  commi  5,  5-bis e 5-ter, della legge 11
          marzo  1988,  n.  67, e successive modificazioni, sono cosi
          determinate:
              a)  nei  territori montani particolarmente svantaggiati
          la  riduzione  contributiva compete nella misura del 75 per
          cento  dei  contributi  a  carico  del  datore  di  lavoro,
          previsti  dal  citato  articolo  9, commi 5, 5-bis e 5-ter,
          della legge n. 67 del 1988;
              b)  nelle  zone agricole svantaggiate, comprese le aree
          dell'obiettivo  1  di  cui al regolamento (CE) n. 1260/1999
          del  Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' i territori dei
          comuni  delle  regioni  Abruzzo,  Molise  e  Basilicata, la
          riduzione  contributiva  compete  nella  misura  del 68 per
          cento.
             3.  Al  fine  di  verificare la possibilita' di definire
          modalita'  di  estinzione  dei  debiti dei datori di lavoro
          agricoli   e   dei   lavoratori   autonomi  agricoli  verso
          l'Istituto  nazionale  della previdenza sociale (INPS), ivi
          compresi  quelli  che  hanno formato oggetto di cessione ai
          sensi  dell'articolo  13  della  legge 23 dicembre 1998, n.
          448,  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          e'  istituita  una  Commissione  di tre esperti, di cui uno
          designato  dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno
          dal  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali. La
          Commissione   presenta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  le  proposte per l'estinzione dei predetti debiti
          entro  il  15 ottobre 2006. Fino a tale data sono sospesi i
          giudizi  pendenti  e le procedure di riscossione e recupero
          relativi  ai  suddetti carichi contributivi risultanti alla
          data del 30 giugno 2005.
             4.  A  decorrere  dal  1°  gennaio 2006, la retribuzione
          imponibile   per   il   calcolo   dei  contributi  agricoli
          unificati,  dovuti  per  tutte  le  categorie di lavoratori
          agricoli  a  tempo  determinato  e indeterminato, e' quella
          indicata  all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto-legge 9
          ottobre  1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 dicembre 1989, n. 389.
             5.  La  retribuzione  di cui al comma 4, con la medesima
          decorrenza  ivi  prevista,  vale  anche ai fini del calcolo
          delle   prestazioni   temporanee  in  favore  degli  operai
          agricoli a tempo determinato.
             6.  A  decorrere  dal 1° luglio 2006, i datori di lavoro
          agricolo  devono  trasmettere  all'INPS  per via telematica
          trimestralmente,  entro  il mese successivo al trimestre di
          riferimento,  le dichiarazioni di manodopera agricola con i
          dati  retributivi  e  le  informazioni  necessarie  per  il
          calcolo   dei   contributi,   per  l'implementazione  delle
          posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle
          prestazioni. A tal fine l'INPS emana le relative istruzioni
          tecniche e procedurali.
             7.  Entro il 30 giugno 2006 tutte le aziende agricole in
          attivita'   devono   ripresentare  per  via  telematica  la
          denuncia  aziendale  di  cui  all'articolo  5  del  decreto
          legislativo  11  agosto  1993,  n.  375,  con  le modalita'
          previste  dall'articolo  44,  comma 7, del decreto-legge 30
          settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con modificazioni,
          dalla   legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e  successive
          modificazioni.
             8.  A decorrere dal 1° luglio 2006 la denuncia aziendale
          di  cui  all'articolo  5  del decreto legislativo 11 agosto
          1993,  n. 375, deve essere trasmessa per via telematica, su
          apposito modello predisposto dall'INPS. Ai datori di lavoro
          che assumono operai a tempo determinato e' fatto obbligo di
          inserire  nel  predetto  modello  l'indicazione del tipo di
          coltura   praticata  o  allevamento  condotto,  nonche'  il
          presunto  fabbisogno  di  manodopera.  L'INPS  procede alla
          verifica delle denunce aziendali con priorita' a quelle che
          presentano  valori  di  manodopera  impiegata  inferiori  a
          quelli  calcolati  sulla  base dei valori medi d'impiego di
          manodopera, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8
          della legge 12 marzo 1968, n. 334.
             9.   I   datori   di   lavoro   agricolo  effettuano  le
          comunicazioni   di   assunzione,  di  trasformazione  e  di
          cessazione     del    rapporto    di    lavoro    previste,
          rispettivamente,  dall'articolo  9-bis del decreto-legge 1°
          ottobre  1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni,
          dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000,
          n.  181,  e dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n.
          264,   e   successive  modificazioni,  per  via  telematica
          esclusivamente  alle sedi INPS territorialmente competenti.
          L'INPS provvede a trasmettere le comunicazioni previste dal
          presente  comma  al servizio competente di cui all'articolo
          1,  comma  2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile
          2000,  n.  181,  e successive modificazioni, nel cui ambito
          territoriale  e'  ubicata la sede di lavoro, e all'Istituto
          nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul
          lavoro (INAIL).
             10.  A  decorrere  dal 1° luglio 2006 i datori di lavoro
          agricolo,   che,   ai   sensi  delle  vigenti  disposizioni
          legislative  e  della  contrattazione collettiva applicata,
          anticipano  ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a
          carico dell'INPS, possono portare in compensazione, in sede
          di dichiarazione mensile, gli importi anticipati. Il datore
          di lavoro ha facolta' di effettuare le dichiarazioni di cui
          ai  commi  6, 7, 8 e 9 del presente articolo per il tramite
          dei  soggetti  di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio
          1979,  n.  12,  e  successive  modificazioni, e degli altri
          soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla
          gestione  ed  alla amministrazione del personale dipendente
          del settore agricolo.
             11.   L'INPS,   nell'ambito   della   propria  autonomia
          organizzativa   e   della  vigente  dotazione  organica  di
          personale,  istituisce  un'apposita  struttura  centrale  e
          periferica   dedicata  alla  previdenza  agricola,  con  il
          compito  di  attuare  le  relative  normative  e  gestire i
          conseguenti  rapporti  con  le aziende, i lavoratori e loro
          rappresentanti,  sia  con  riferimento  al  versante  della
          contribuzione   sia   con  riferimento  al  versante  delle
          prestazioni.  La struttura, a livello centrale, e' affidata
          ad  un dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al
          direttore generale.
             12.  Al  fine  di  rendere  piu'  efficaci  i  controlli
          finalizzati   all'emersione   del   lavoro   irregolare  in
          agricoltura,  l'INPS  e  l'Agenzia  per  le  erogazioni  in
          agricoltura  (AGEA),  con le risorse umane gia' assegnate a
          legislazione     vigente,     procedono    sistematicamente
          all'integrazione delle proprie banche dati, con particolare
          riferimento  alle informazioni relative alle coltivazioni e
          agli  allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle
          particelle catastali sulle quali insistono i terreni.
             13.  All'onere  derivante  dai  commi  1,  2, 3 e 15 del
          presente  articolo,  pari  a 304 milioni di euro per l'anno
          2006,  a 336 milioni di euro per l'anno 2007, a 369 milioni
          di  euro  per  l'anno  2008 e a 167 milioni di euro annui a
          decorrere dall'anno 2009, si provvede:
              a)  quanto  a  42 milioni di euro per l'anno 2006, a 48
          milioni  di  euro  per  l'anno  2007 e a 54 milioni di euro
          annui  a  decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle
          maggiori entrate recate dai commi 1 e 2;
              b)  quanto a 262 milioni di euro per l'anno 2006, a 288
          milioni  di euro per l'anno 2007, a 315 milioni di euro per
          l'anno  2008  e  a  113  milioni  di euro annui a decorrere
          dall'anno    2009,    mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione  di spesa relativa al Fondo per le aree
          sottoutilizzate  di  cui  all'articolo  61,  comma 1, della
          legge  27  dicembre  2002, n. 289, come rideterminata dalle
          tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Ai fini
          dell'invarianza  del  fabbisogno e dell'indebitamento netto
          delle  pubbliche  amministrazioni,  l'importo  relativo  al
          limite  di  cui  al comma 33 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre 2005, n. 266, e' ridotto di 50 milioni di euro; la
          percentuale  stabilita  dal  comma 34 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  266  del 2005 e' rideterminata in misura
          corrispondente  ad  una  riduzione  dei pagamenti per spese
          relative a investimenti fissi lordi di 130 milioni di euro;
          il  predetto  Fondo  per le aree sottoutilizzate e' ridotto
          per l'anno 2007 di ulteriori 200 milioni di euro.
             14.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.
             15.  L'articolo  1,  comma  147, della legge 30 dicembre
          2004, n. 311, e' abrogato.
             16.  Per  le imprese agricole, le disposizioni contenute
          nell'articolo  10,  comma 7, del decreto-legge 30 settembre
          2005,  n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
          dicembre  2005, n. 248, e nell'articolo 1, comma 553, della
          legge  23 dicembre 2005, n. 266, si applicano limitatamente
          ai   contributi   dovuti   per  le  prestazioni  lavorative
          effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006. A tale fine, in
          sede  di  pagamento  degli  aiuti comunitari, gli organismi
          pagatori  sono  autorizzati  a  compensare  tali  aiuti, ad
          eccezione    di   quelli   derivanti   da   diritti   posti
          precedentemente  in  pegno  ai  sensi  dell'articolo 18 del
          decreto  legislativo  29  marzo  2004, n. 102, e successive
          modificazioni,   con   i  contributi  previdenziali  dovuti
          dall'impresa  agricola beneficiaria, gia' scaduti alla data
          del  pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi
          di  legge  a  qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a
          titolo  di  sanzione.  A tale fine l'Istituto previdenziale
          comunica  in  via informatica i dati relativi ai contributi
          previdenziali  scaduti  contestualmente  all'Agenzia per le
          erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e
          ai  diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati
          di   assistenza   agricola   (CAA)   istituiti   ai   sensi
          dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999,
          n.   165,   e   successive   modificazioni.   In   caso  di
          contestazioni,   la   legittimazione   processuale  passiva
          compete all'Istituto previdenziale.
             17.  Sono  abrogate  tutte le disposizioni incompatibili
          con i commi da 1 a 16».
             -  L'articolo  18 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
          n. 102, e successive modificazioni, cosi' recita:
             «1.  Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, per
          garantire   l'adempimento   delle   obbligazioni  contratte
          nell'esercizio  dell'impresa agricola possono costituire in
          pegno, ai sensi dell'articolo 2806 del codice civile, anche
          le  quote  di  produzione,  i  diritti  all'aiuto di cui al
          regolamento   (CE)  n.  1782/2003  del  Consiglio,  del  29
          settembre 2003, iscritti nel registro di cui all'articolo 3
          del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  11  novembre 2005, n. 231 e i
          diritti di reimpianto della propria azienda.
             2.  Nelle  ipotesi di cui al comma 1, in deroga a quanto
          previsto   dall'articolo   2786   del  codice  civile,  gli
          imprenditori  agricoli continuano ad utilizzare le quote di
          produzione,  i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE)
          n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, iscritti
          nel  registro  di  cui  all'articolo  3 del decreto-legge 9
          settembre  2005,  n.  182,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  11  novembre  2005,  n.  231  e  i diritti di
          reimpianto.».