(( Art. 8-quater Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte 1. Al fine di consolidare la vitalita' economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, puo' richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 8-ter derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea. 2. La rateizzazione di cui al comma 1 e' consentita: a) per somme non inferiori a 25.000 euro; b) per una durata non superiore a tredici anni per i debiti inferiori a 100.000 euro; c) per una durata non superiore a ventidue anni per i debiti compresi fra 100.000 e 300.000 euro; d) per una durata non superiore a trenta anni per i debiti superiori a 300.000 euro. 3. Sul debito di cui e' richiesta la rateizzazione si applica il seguente tasso d'interesse: a) per le rateizzazioni di durata non superiore a tredici anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformita' con la comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 60 punti base; b) per le rateizzazioni di durata superiore a tredici anni e non superiore a ventidue anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformita' con la Comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 140 punti base; c) per le rateizzazioni di durata superiore a ventidue anni e non superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformita' con la Comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 220 punti base. ))
Riferimenti normativi: - La Comunicazione 2008/C 14/02 e' pubblicata nella G.U.U.E del 19 gennaio 2008, n. C 14/6.