(( Art. 8-quater


         Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte


  1.  Al  fine  di consolidare la vitalita' economica a lungo termine
delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli
importi  del  prelievo  latte dovuti dai produttori e deflazionare il
relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse,
puo'  richiedere  la  rateizzazione  dei debiti iscritti nel Registro
nazionale  di  cui all'articolo 8-ter derivanti dai mancati pagamenti
del  prelievo  latte  per  i  quali  si  sia realizzato l'addebito al
bilancio nazionale da parte della Commissione europea.
  2. La rateizzazione di cui al comma 1 e' consentita:
   a) per somme non inferiori a 25.000 euro;
   b)  per  una  durata  non  superiore  a  tredici anni per i debiti
inferiori a 100.000 euro;
   c)  per  una  durata  non  superiore  a ventidue anni per i debiti
compresi fra 100.000 e 300.000 euro;
   d)  per  una  durata  non  superiore  a  trenta  anni per i debiti
superiori a 300.000 euro.
  3.  Sul  debito  di cui e' richiesta la rateizzazione si applica il
seguente tasso d'interesse:
   a) per le rateizzazioni di durata non superiore a tredici anni, il
tasso  di  riferimento  di  base valido per l'Italia, calcolato dalla
Commissione europea in conformita' con la comunicazione 2008/C 14/02,
e successivi aggiornamenti, maggiorato di 60 punti base;
   b)  per  le rateizzazioni di durata superiore a tredici anni e non
superiore a ventidue anni, il tasso di riferimento di base valido per
l'Italia,  calcolato  dalla Commissione europea in conformita' con la
Comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di
140 punti base;
   c)  per le rateizzazioni di durata superiore a ventidue anni e non
superiore  a  trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per
l'Italia,  calcolato  dalla Commissione europea in conformita' con la
Comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di
220 punti base. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  La  Comunicazione  2008/C  14/02  e' pubblicata nella
          G.U.U.E del 19 gennaio 2008, n. C 14/6.