(( Art. 8-quinquies


Disposizioni  integrative  per  la rateizzazione in materia di debiti
                      relativi alle quote latte


  1.  L'AGEA,  entro  quarantacinque  giorni dalla data di entrata in
vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto, intima a
ciascun  debitore  il versamento delle somme che risultino esigibili.
Sono  da  considerare  esigibili anche le imputazioni di prelievo non
sospese in sede giurisdizionale.
  2.  Il  produttore  interessato  puo'  presentare  all'AGEA,  entro
sessanta  giorni dal ricevimento della intimazione di cui al comma 1,
la  richiesta  di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine
sono   sospese   le  procedure  di  recupero  per  compensazione,  di
iscrizione  a  ruolo, nonche' le procedure di recupero forzoso e sono
interrotti i termini di impugnazione. L'AGEA provvede alla tempestiva
comunicazione a Equitalia Spa per gli adempimenti di competenza.
  3.  In  caso  di accettazione della domanda di rateizzazione di cui
all'articolo  8-quater  da  parte  del  Commissario  straordinario, i
produttori  devono  esprimere  la  rinuncia  espressa  ad ogni azione
giudiziaria    eventualmente    pendente    dinanzi    agli    organi
giurisdizionali amministrativi e ordinari.
  4.  Le  sospensioni  e le interruzioni di cui al comma 2 proseguono
per  i  produttori  che presentano la richiesta di rateizzazione fino
alla scadenza del termine di cui al comma 6.
  5.  Per le somme che divengono successivamente esigibili sempreche'
riferite  ai periodi precedenti al 2009-2010, l'AGEA procede ai sensi
del  comma  1;  entro  i  sessanta  giorni  successivi alla ricezione
dell'intimazione gli interessati possono chiederne la rateizzazione.
  6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta   del   Ministro   delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  e'  nominato  fino  al  31  dicembre  2010 un Commissario
straordinario,  scelto  tra i dirigenti del Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali e degli enti vigilati dallo stesso
Ministero   e   delle   relative   societa'  controllate,  il  quale,
avvalendosi  degli uffici competenti di AGEA, assegna le quote di cui
all'articolo 8-bis, comma 2, e definisce le modalita' di applicazione
dell'  articolo  8-quater e del presente articolo. Sulle richieste di
rateizzazione   il   Commissario   provvede   entro  tre  mesi  dalla
presentazione  delle  richieste  di  rateizzazione  in merito al loro
accoglimento   e   entro   trenta   giorni   dalla   ricezione  della
comunicazione  della  decisione  il  debitore comunica l'accettazione
della  rateizzazione.  Con  il  decreto  di  nomina  e'  stabilito il
compenso  del  Commissario  straordinario a valere sugli stanziamenti
recati annualmente dalla legge finanziaria per le finalita' di cui al
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
  7.   Le   quote   assegnate   ai  sensi  dell'articolo  10-bis  del
decreto-legge  28  marzo  2003, n. 49, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 30 maggio 2003, n. 119, sono revocate con decorrenza dal
periodo  in corso al momento della comunicazione agli interessati del
relativo provvedimento nei seguenti casi:
   a) mancato pagamento del prelievo latte;
   b)  omessa  presentazione  della  richiesta  di  rateizzazione nel
termine di cui al comma 2;
   c) rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al comma 2;
   d) rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente, entro
il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle
determinazioni del Commissario straordinario di cui al comma 6.
  8.  Per  i  produttori  che  hanno  richiesto  la rateizzazione, le
provvidenze e gli aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati,
nonche'  le  provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali erogati dagli
organismi  pagatori  sono  recuperati  per  compensazione  fino  alla
concorrenza dell'importo della prima rata.
  9.  La  mancata  effettuazione  del  versamento, anche per una sola
rata,  determinata  ai  sensi  del comma 6, comporta la decadenza dal
beneficio  della rateizzazione e dalle quote di cui l'interessato sia
titolare assegnate ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 2.
  10. Nei casi di mancata tempestiva presentazione della richiesta di
rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione,
nonche' in caso di interruzione del pagamento anche di una sola rata,
l'AGEA  provvede  alla  riscossione coattiva ai sensi del testo unico
delle  disposizioni  di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali  dello  Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 recante
          «Soppressione  dell'AIMA ed istituzione dell'Agenzia per le
          erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della
          legge  15  marzo  1997, n, 59» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 14 giugno 1999, n. 137.
             - Si riporta il testo dell'art. 10-bis del decreto-legge
          28  marzo  2003,  n. 49 (Riforma della normativa in tema di
          applicazione  del  prelievo  supplementare  nel settore del
          latte  e  dei  prodotti  lattiero-caseari),  convertito,con
          modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119:
             «Art.10-bis (Assegnazione quote latte). - 1. Gli aumenti
          del  quantitativo  nazionale  garantito  di latte di cui al
          regolamento  (CE)  n.  248/2008 del Consiglio, del 17 marzo
          2008,  ed al Documento del Consiglio dell'Unione europea n.
          16049/08 del 20 novembre 2008, sono attribuiti alla riserva
          nazionale   per   essere  assegnati  prioritariamente  alle
          aziende che nel periodo 2007/2008 hanno realizzato consegne
          di  latte  non  coperte  da  quota, che risultino ancora in
          produzione  nella  campagna di assegnazione, nei limiti del
          quantitativo prodotto in esubero nel periodo 2007/2008 e al
          netto  del  quantitativo  oggetto  di vendita di sola quota
          effettuata  con  validita'  nei  periodi  dal  1995/1996 al
          periodo di assegnazione della quota.
             2. In caso di vendita di azienda con quota con validita'
          successiva  al  periodo  2007/2008,  la  quota e' assegnata
          anche  al  nuovo  proprietario in proporzione alla quota di
          azienda rilevata.
             3.  In  caso  di affitto di azienda con quota vigente al
          momento  dell'assegnazione,  la  quota  e' resa disponibile
          anche  all'affittuario in proporzione alla quota di azienda
          affittata; alla scadenza del contratto la quota torna nella
          disponibilita' del titolare dell'azienda.
             4.  Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate
          rispettando le seguenti priorita':
              a)  aziende  che  hanno subito la riduzione della quota
          «B»  ai  sensi  del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 febbraio
          1995,  n.  46,  nei  limiti  del  quantitativo  ridotto che
          risulta effettivamente prodotto nel periodo 2007/2008 ed al
          netto dei quantitativi gia' riassegnati;
              b)  aziende  ubicate in zone di pianura e svantaggiate,
          che  abbiano  prodotto  oltre  la  propria  quota in misura
          superiore al 5 per cento;
              c)  aziende  ubicate  in zone di pianura e svantaggiate
          che,  nel periodo 2007/2008, abbiano coperto con affitti di
          quota  ai  sensi  dell'articolo  10,  commi  15  e  16,  la
          produzione  realizzata  in  misura superiore al 5 per cento
          della quota posseduta.
             5.  Per  la  determinazione  dei quantitativi oggetto di
          assegnazione,  le  consegne  di  latte non coperte da quota
          sono   calcolate   come   differenza  tra  il  quantitativo
          consegnato  nel  periodo  2007/2008,  adeguato  in  base al
          tenore  di  materia grassa, e la quota individuale. Ai fini
          del  presente  comma  l'adeguamento  in  base  al tenore di
          materia grassa e' calcolato con le seguenti modalita':
              a)  il  tenore medio di grassi del latte consegnato dal
          produttore  viene  raffrontato  al tenore di riferimento di
          grassi;
              b) ove si constati un divario positivo, il quantitativo
          di  latte  consegnato viene maggiorato dello 0,09 per cento
          per ogni 0,1 g di grassi in piu' per chilogrammo di latte;
              c) ove si constati un divario negativo, il quantitativo
          di  latte  consegnato  viene diminuito dello 0,18 per cento
          per ogni 0,1 g di grassi in meno per chilogrammo di latte.
             6.  I quantitativi non assegnati ai sensi dei commi da 1
          a   5  sono  utilizzati  secondo  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 10, comma 22.
             7.  Le  assegnazioni  di  cui  al presente articolo sono
          comunicate  dalle  regioni  e  dalle  province  autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  alle  aziende  produttrici  con  le
          modalita'  ed i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis,
          a valere per il periodo 2009/2010.
             8.  I  quantitativi  assegnati  ai  sensi  del  comma 4,
          lettere  b)  e  c), non possono essere oggetto di vendita o
          affitto  di  sola  quota  fino al 31 marzo 2015. In caso di
          cessazione  dell'attivita'  tali  quantitativi confluiscono
          nella  riserva  nazionale  per  essere  riassegnati  con le
          modalita' di cui all'articolo 3, comma 3.».
             -  Il  regio  decreto  14  aprile  1910,  n. 639 recante
          «Approvazione  del  Testo unico delle disposizioni di legge
          relative  alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
          Stato»  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre
          1910, n. 227.