(( Art. 8-septies


                      Disposizioni finanziarie


  1.  Le somme versate dai produttori di latte, ai sensi del presente
decreto,  affluiscono  ad  apposito  conto  di  tesoreria, per essere
destinate  all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate
in  favore  dell'AGEA,  in  relazione  alla  mancata  riscossione dei
crediti del settore agricolo. Le eventuali residue disponibilita' del
predetto  conto  di  tesoreria,  eccedenti  rispetto  alla  integrale
complessiva  estinzione  delle  anticipazioni  di  cui  al precedente
periodo,   per  la  parte  corrispondente  alla  differenza  tra  gli
interessi  applicati  e  i  rendimenti  lordi  dei  buoni  del Tesoro
poliennali  con  vita  residua superiore ad un anno, sono versate dal
predetto  conto di tesoreria all'entrata del bilancio dello Stato per
la  successiva  riassegnazione allo stato di previsione del Ministero
delle  politiche  agricole alimentari e forestali e sono destinate ad
interventi  nel settore lattiero-caseario, rivolti alle operazioni di
ristrutturazione   del   debito,   all'accesso   al  credito  di  cui
all'articolo  17  del  decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e a
misure  di  accompagnamento  per  il  settore. Le ulteriori eventuali
risorse  residue  sono  versate  e  restano acquisite all'entrata del
bilancio dello Stato. Il Ministro delle politiche agricole alimentari
e  forestali,  con  proprio decreto, sentita la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  definisce  i  criteri  e  le  modalita'  per
l'utilizzo   delle  risorse.  Con  successivo  decreto  del  Ministro
dell'economia   e  delle  finanze  sono  stabilite  le  modalita'  di
funzionamento del conto di tesoreria di cui al presente articolo.
  2.  Al  fine  di  favorire  le  misure  di  accesso  al  credito, i
produttori  che  hanno  acquistato  quote  latte  successivamente  al
periodo  di  applicazione  del  decreto-legge  28  marzo 2003, n. 49,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 maggio 2003, n. 119,
possono   avvalersi,   sino   all'emanazione   del  decreto  previsto
dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del
Fondo  di  garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997,
n.  266,  come  rifinanziato  dall'articolo  11  del decreto-legge 29
novembre  2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio  2009,  n.  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali, da adottare successivamente all'attivazione
del  predetto  Fondo,  sono  stabilite,  in misura non inferiore a 45
milioni  di euro per l'anno 2009, le risorse da destinare al comparto
agricolo  per le finalita' di cui al presente comma; per le modalita'
e  i  criteri  di  accesso  al  predetto  Fondo si applica, in quanto
compatibile,  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
del 14 febbraio 2006. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  17 del decreto
          legislativo  29  marzo  2004,  n.  102, recante «Interventi
          finanziari  a  sostegno  delle  imprese  agricole,  a norma
          dell'articolo  1,  comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
          2003, n. 38».
             «Art.   17.   -   1.   La   Sezione  speciale  istituita
          dall'articolo  21  della  legge  9  maggio  1975, n. 153, e
          successive  modificazioni,  e' incorporata nell'Istituto di
          servizi  per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui
          al  decreto  del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001,
          n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi
          e passivi.
             2.  L'ISMEA  puo' concedere la propria garanzia a fronte
          di  finanziamenti  a  breve,  a  medio  ed  a lungo termine
          concessi   da   banche,  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'elenco  speciale  di  cui  all'articolo  107 del testo
          unico  delle  leggi in materia bancaria e creditizia di cui
          al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e
          successive  modificazioni,  nonche'  dagli  altri  soggetti
          autorizzati  all'esercizio  del credito agrario e destinati
          alle  imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare
          e  della  pesca.  La garanzia puo' altresi' essere concessa
          anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le
          medesime destinazioni.
             3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei capitali
          da  parte  delle  imprese  di  cui al comma 2, l'ISMEA puo'
          concedere  garanzia  diretta  a  banche e agli intermediari
          finanziari    iscritti    nell'elenco   speciale   di   cui
          all'articolo  107  del  testo  unico delle leggi in materia
          bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1°
          settembre  1993,  n.  385,  e  successive  modificazioni, a
          fronte  di  prestiti  partecipativi  e  partecipazioni  nel
          capitale  delle  imprese  medesime,  assunte  da banche, da
          intermediari   finanziari,   nonche'  da  fondi  chiusi  di
          investimento mobiliari.
             4.  Per le medesime finalita' l'ISMEA potra' intervenire
          anche  mediante  rilascio di controgaranzia e cogaranzia in
          collaborazione   con   confidi,  altri  fondi  di  garanzia
          pubblici e privati, anche a carattere regionale.
             4-bis.   Le   operazioni   di  credito  agrario  di  cui
          all'articolo  43  del  testo  unico  delle leggi in materia
          bancaria  e  creditizia,  di  cui al decreto legislativo 1°
          settembre  1993,  n.  385,  devono  essere  assistite dalla
          garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di
          finanziamento  assistita dalle garanzie di cui ai commi 2 e
          4.
             5.  Con  decreto  del  Ministro delle politiche agricole
          alimentari   e  forestali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare,
          da  adottarsi  entro trenta giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto legislativo, sono stabiliti i
          criteri  e  le  modalita'  di  prestazione  delle  garanzie
          previste  dal presente articolo, nonche' di quelle previste
          in  attuazione  dell'articolo  1, comma 512, della legge 30
          dicembre  2004,  n.  311,  tenuto  conto  delle  previsioni
          contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle
          banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie.
             5-bis.  Le  garanzie  prestate  ai  sensi  del  presente
          articolo  possono  essere  assistite  dalla  garanzia dello
          Stato  secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire
          con  decreto  del  Ministero dell'economia e delle finanze.
          Agli   eventuali   oneri  derivanti  dall'escussione  della
          garanzia  concessa  ai  sensi  del  comma 2, si provvede ai
          sensi  dell'articolo  7,  secondo  comma,  numero 2), della
          legge  5  agosto  1978,  n.  468.  La  predetta garanzia e'
          elencata   nello   stato   di   previsione   del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  ai sensi dell'articolo 13
          della citata legge n. 468 del 1978.
             5-ter.   Al   fine  di  assicurare  l'adempimento  delle
          normative  speciali  in  materia  di  redazione  dei  conti
          annuali   e   garantire   una  separatezza  dei  patrimoni,
          l'Istituto  di  servizi  per il mercato agricolo alimentare
          (ISMEA),  e' autorizzato ad esercitare la propria attivita'
          anche  attraverso  propria  societa'  di capitali dedicata.
          Sull'attivita'  del  presente  articolo,  l'ISMEA trasmette
          annualmente una relazione al Parlamento.
             6.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore del
          decreto  di  cui al comma 5, il D.M. 30 luglio 2003, n. 283
          del Ministro dell'economia e delle finanze, e' abrogato».
             -  Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 848, della
          legge  27  dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2007)»:
             «848.  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico
          adottato  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  sentita  la Banca d'Italia, previa intesa in sede
          di  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
          sensi  dell'articolo  3  del  decreto legislativo 28 agosto
          1997,  n.  281,  entro  due  mesi  dalla data di entrata in
          vigore  della presente legge vengono stabiliti le modalita'
          di  funzionamento  del  Fondo  di  cui  al comma 847, anche
          attraverso   l'affidamento   diretto  ad  enti  strumentali
          all'amministrazione  ovvero  altri  soggetti  esterni,  con
          eventuale  onere  a  carico  delle  risorse stanziate per i
          singoli  progetti,  scelti  nel rispetto delle disposizioni
          nazionali   e   comunitarie,   nonche'  i  criteri  per  la
          realizzazione  degli  interventi  di  cui al medesimo comma
          847,  le  priorita'  di  intervento  e le condizioni per la
          eventuale  cessione  a terzi degli impegni assunti a carico
          dei  fondi  le cui rinvenienze confluiscono al Fondo di cui
          al  comma  847.  Nel  caso  in  cui  si adottino misure per
          sostenere  la  creazione  di  nuove  imprese femminili e il
          consolidamento   aziendale   di  piccole  e  medie  imprese
          femminili,  il decreto che fissa i criteri di intervento e'
          adottato  dal Ministro dello sviluppo economico di concerto
          con il Ministro per i diritti e le pari opportunita'».
             -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 15 della legge 7
          agosto1997,   n.   266,  recante  «Interventi  urgenti  per
          l'economia»  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11
          agosto 1997, n. 186.
             «Art.  15. - 1. Al fondo di garanzia di cui all'articolo
          2,  comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
          662,  sono  attribuite,  a  integrazione delle risorse gia'
          destinate   in  attuazione  dello  stesso  articolo  2,  le
          attivita'  e  le  passivita'  del  fondo di garanzia di cui
          all'articolo  20  della  legge  12  agosto  1977, n. 675, e
          successive  modificazioni,  e  del fondo di garanzia di cui
          all'articolo  7  della  legge  10  ottobre  1975, n. 517, e
          successive  modificazioni,  nonche'  un  importo  pari a 50
          miliardi  di lire a valere sulle risorse destinate a favore
          dei  consorzi  e cooperative di garanzia collettiva fidi ai
          sensi  dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          149,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993, n. 237.
             2.  La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente
          articolo   puo'   essere   concessa   alle   banche,   agli
          intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco speciale di
          cui  all'articolo  107 del decreto legislativo 1° settembre
          1993,  n.  385, e successive modificazioni, e alle societa'
          finanziarie   per  l'innovazione  e  lo  sviluppo  iscritte
          all'albo  di  cui  all'articolo  2,  comma 3, della legge 5
          ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e
          medie  imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di
          partecipazioni,  temporanee  e  di  minoranza,  al capitale
          delle  piccole  e  medie  imprese. La garanzia del fondo e'
          estesa  a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai
          consorzi  di  garanzia  collettiva fidi di cui all'articolo
          155,  comma  4,  del  citato decreto legislativo n. 385 del
          1993  e  dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
          generale  di  cui  all'articolo  106  del  medesimo decreto
          legislativo.
             3.  I  criteri  e  le modalita' per la concessione della
          garanzia  e  per la gestione del fondo nonche' le eventuali
          riserve   di  fondi  a  favore  di  determinati  settori  o
          tipologie  di  operazioni  sono  regolati  con  decreto del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          di  concerto  con  il Ministro del tesoro, da emanare entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge.  Apposita  convenzione  verra'  stipulata,
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  tra  il  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai
          sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 1°
          settembre  1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto
          organo,  competente a deliberare in materia, nel quale sono
          nominati  anche  un  rappresentante  delle banche e uno per
          ciascuna  delle  organizzazioni  rappresentative  a livello
          nazionale  delle  piccole  e  medie  imprese  industriali e
          commerciali.
             4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle
          risorse  destinate  a  favore dei consorzi e cooperative di
          garanzia  collettiva  fidi  ai  sensi  dell'articolo  2 del
          decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  149 , convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 237, e'
          destinato  al  fondo  centrale di garanzia istituito presso
          l'Artigiancassa  Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 ,
          e  successive modificazioni e integrazioni. All'articolo 2,
          comma  101,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , dopo le
          parole:  «Ministro  del tesoro», sono inserite le seguenti:
          «di  concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato».
             5.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore del decreto del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          emanato  di  concerto con il Ministro del tesoro, di cui al
          comma  3, sono abrogati l'articolo 20 della legge 12 agosto
          1977,  n. 675 , e l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975,
          n. 517 , e loro successive modificazioni
             6…».
             - Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto-legge
          29  novembre  2008,  n. 185, recante «Misure urgenti per il
          sostegno  a  famiglie,  lavoro, occupazione e impresa e per
          ridisegnare  in  funzione  anti-crisi  il quadro strategico
          nazionale:
             «Art.  11.  - 1.  Nelle more della concreta operativita'
          delle  previsioni  di  cui  all'articolo 1, comma 848 della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  le  risorse derivanti
          dall'attuazione  dell'articolo  2, comma 554 della legge 24
          dicembre  2007,  n.  244, sono destinate al rifinanziamento
          del  Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7
          agosto  1997, n. 266, fino al limite massimo di 450 milioni
          di  euro,  subordinatamente  alla  verifica,  da  parte del
          Ministero  dell'economia e delle finanze, della provenienza
          delle  stesse  risorse,  fermo  restando  il  limite  degli
          effetti   stimati   per   ciascun   anno   in   termini  di
          indebitamento  netto,  ai  sensi  del  comma 556 del citato
          articolo 2.
             2.  Gli  interventi  di  garanzia di cui al comma 1 sono
          estesi   alle  imprese  artigiane.  L'organo  competente  a
          deliberare  in materia di concessione delle garanzie di cui
          all'articolo  15,  comma  3,  della legge 7 agosto 1997, n.
          266, e' integrato con i rappresentanti delle organizzazioni
          rappresentative   a   livello   nazionale   delle   imprese
          artigiane.
             3.  Il  30  per  cento  della somma di cui al comma 1 e'
          riservato  agli  interventi  di  controgaranzia del Fondo a
          favore dei Confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge
          del   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
             4.   Gli   interventi  di  garanzia  del  Fondo  di  cui
          all'articolo  2,  comma  100,  lettera  a),  della legge 23
          dicembre  1996, n. 662, sono assistiti dalla garanzia dello
          Stato,  quale  garanzia di ultima istanza, secondo criteri,
          condizioni  e  modalita' da stabilire con decreto di natura
          non   regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze.  La  garanzia  dello Stato e' inserita nell'elenco
          allegato   allo   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  ai sensi dell'articolo 13
          della  legge  5  agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali
          oneri  si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma,
          numero   2),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  con
          imputazione  nell'ambito  dell'unita'  previsionale di base
          8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia
          e delle finanze.
             5.  La  dotazione  del  Fondo  di  cui al comma 1 potra'
          essere  incrementata  mediante  versamento di contributi da
          parte  delle  banche,  delle  Regioni  e  di  altri  enti e
          organismi  pubblici,  ovvero  con  l'intervento  della SACE
          S.p.a.,   secondo   modalita'  stabilite  con  decreto  del
          Ministro  dell'economia  e delle finanze di concerto con il
          Ministro dello sviluppo economico.
             5-bis.   Per   gli  impegni  assunti  dalle  federazioni
          sportive  nazionali  per  l'organizzazione di grandi eventi
          sportivi  in  coincidenza  degli  eventi correlati all'Expo
          Milano  2015,  e'  autorizzato  il rilascio di garanzie nel
          limite di 13 milioni di euro per l'anno 2009».