(( Art. 8-octies


               Proroga di agevolazioni previdenziali.


  1.  All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008,
n.  171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008,
n.  205,  le  parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2009».
  2. Al relativo onere, pari a 154,5 milioni di euro per l'anno 2009,
si  provvede,  quanto  a  103  milioni di euro, con quota parte delle
risorse  affluite  all'entrata  del  bilancio dello Stato nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1,
commi  343  e  345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto a 10
milioni  di  euro,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle residue
disponibilita'  del  fondo  per  lo sviluppo della meccanizzazione in
agricoltura  di  cui  all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n.
910,  che  a  tale  fine  sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato,  e,  quanto  a  41,5  milioni  di  euro,  mediante  versamento
all'entrata  del  51  per cento delle giacenze alla data del 10 marzo
2009, presenti sui conti correnti infruttiferi relativi alla gestione
del   citato   fondo   per   lo  sviluppo  della  meccanizzazione  in
agricoltura,  da  parte  delle  banche  presso le quali sono accesi i
predetti conti correnti.
  3.  La  dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della
legge  23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata, per l'anno 2011, di
103  milioni di euro. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2011,
mediante  riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
61,  comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo
per le aree sottoutilizzate.
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
 
          Riferimenti normativi:
             -   Si   riporta   il   testo  dell'articolo  1-ter  del
          decreto-legge  3  novembre  2008,  n.  171, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre  2008,  n.  205,
          recante  Misure  urgenti  per  il  rilancio competitivo del
          settore   agroalimentare   e   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale   del   4  novembre  2008,  n.  258,  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
             «Art.  1-ter. - 1. Le agevolazioni contributive previste
          dall'articolo  9,  commi  5,  5-bis e 5-ter, della legge 11
          marzo   1988,   n.   67,  e  successive  modificazioni,  si
          applicano,  fino al 31 dicembre 2009, nei territori montani
          particolarmente   svantaggiati   e   nelle   zone  agricole
          svantaggiate,  nelle  misure  determinate  dall'articolo 1,
          comma   2,   del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
          n.  81.  All'onere  derivante  dalla presente disposizione,
          pari  a  51,5  milioni di euro per l'anno 2009, si provvede
          mediante    corrispondente    riduzione    delle   seguenti
          autorizzazioni  di  spesa  recate  dalla  legge 27 dicembre
          2006,  n.  296: articolo 1, comma 289, quanto a 7,6 milioni
          di  euro;  articolo  1, comma 936, quanto a 23,9 milioni di
          euro; articolo 1, comma 1075, quanto a 20 milioni di euro».
             -  Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 343 e 345,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266:
             «343.  Per  indennizzare i risparmiatori che, investendo
          sul  mercato  finanziario,  sono  rimasti  vittime di frodi
          finanziarie  e  che  hanno  sofferto  un danno ingiusto non
          altrimenti  risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno
          2006,  un  apposito  fondo  nello  stato  di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Il  fondo  e'
          alimentato  con le risorse di cui al comma 345, previo loro
          versamento al bilancio dello Stato».
             «345.  Il  fondo  e'  alimentato  dall'importo dei conti
          correnti  e  dei  rapporti  bancari definiti come dormienti
          all'interno  del  sistema  bancario  nonche'  del  comparto
          assicurativo   e   finanziario,  definiti  con  regolamento
          adottato  ai  sensi  dell'articolo 17 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400, e successive modificazioni, su proposta del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze;  con  lo stesso
          regolamento   sono   altresi'   definite  le  modalita'  di
          rilevazione dei predetti conti e rapporti».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  12  della legge 27
          ottobre   1966,   n.   910,   rubricato   «Fondo   per   la
          meccanizzazione agricola»:
             «Art.12.  -  Il  fondo di cui al capo III della legge 25
          luglio   1952,   n.  949,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  assume  la  denominazione  di ''fondo per lo
          sviluppo  della  meccanizzazione  in agricoltura'' e la sua
          durata  e' prorogata al 31 dicembre 1980. Esso e' destinato
          alla  concessione  di  prestiti  per l'acquisto di macchine
          agricole  e  connesse  attrezzature,  ivi  comprese  quelle
          destinate  a  centri dimostrativi od operativi di meccanica
          agraria   aventi   per  scopo  l'assistenza  tecnica  e  la
          formazione  professionale, gestiti da enti di sviluppo o da
          associazioni  di  produttori  agricoli  che  svolgano  tali
          attivita' a favore di propri associati, nonche' ad istituti
          o  a  scuole  statali  di  meccanica  agraria  ad indirizzo
          professionale.  A  carico del fondo possono essere altresi'
          concessi prestiti per l'acquisto di attrezzature mobili per
          la   copertura  di  colture  di  pregio,  ivi  compresa  la
          floricoltura.
             Le  provvidenze  di  cui al primo comma sono estese, per
          giudizio  dei  competenti organi territoriali del Ministero
          dell'agricoltura  e  delle foreste, anche ai mezzi agricoli
          per  trasporto  di  persone, animali e cose, a favore delle
          aziende  silvo-pastorali  che  operano strettamente in zone
          carenti di rete viaria.
             Possono  pure essere concessi prestiti e mutui per scopi
          diversi  da  quelli  indicati  al  primo  comma,  quando le
          relative  domande  presentate ai termini della citata legge
          n.  949  siano state prodotte in data anteriore all'entrata
          in vigore della presente legge.
             L'interesse  a carico dei beneficiari, per le operazioni
          poste  in essere posteriormente all'entrata in vigore della
          presente legge, e' ridotto al 2 per cento.
             Per  gli  acquisti  effettuati  da  coltivatori diretti,
          singoli o associati, il prestito puo' essere concesso nella
          misura  del  90  per cento della spesa ammissibile. Saranno
          tenute  in particolare considerazione le domande presentate
          da cooperative di coltivatori diretti.
             Per  l'acquisto da parte dei coltivatori diretti, coloni
          e   mezzadri,   di   macchine   operatrici  e  attrezzature
          meccaniche  per  una  spesa  non superiore ad un milione di
          lire,  possono  essere concessi, in alternativa ai prestiti
          di  cui  al  comma precedente, contributi in conto capitale
          nella misura massima del 25 per cento.
             Per  i  prestiti  concessi  con  le  disponibilita'  del
          ''Fondo''  gli  istituti ed enti daranno atto dell'avvenuto
          acquisto delle macchine ed attrezzature nonche' della spesa
          relativa    al    competente    ufficio    del    Ministero
          dell'agricoltura  e  delle  foreste  che  ha  rilasciato il
          preventivo   nullaosta  per  la  concessione  dei  prestiti
          medesimi.
             Sulle anticipazioni accordate per l'acquisto di macchine
          agricole  nell'anno  successivo all'entrata in vigore della
          presente  legge  potra' essere accreditata agli istituti ed
          enti,  per  una volta tanto e con le modalita' da stabilire
          in   apposito   atto   aggiuntivo   alle  convenzioni  gia'
          stipulate,  una  somma  non superiore al 20 per cento delle
          anticipazioni  medesime,  da  impiegare  per  la  sollecita
          erogazione  dei  prestiti  nelle  more degli accreditamenti
          disposti dalla Tesoreria.».