Art. 3.



  1.  Al  fine  di razionalizzare la struttura del Sottosegretario di
Stato  per l'emergenza rifiuti in Campania, con conseguente riduzione
dei  costi, tenuto conto dell'approssimarsi dello scadere dello stato
di  emergenza  e del conseguente progressivo passaggio della gestione
del  sistema integrato del ciclo dei rifiuti agli enti ordinariamente
competenti,  le  Missioni  «Finanziaria»,  «Coordinamento Consorzi di
Bacino      e      istituzioni      territoriali»,      «Liquidazione
economico-finanziaria dei soppressi consorzi delle province di Napoli
e Caserta», di cui alle lettere d), g), h), dell'articolo 1, comma 1,
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del
10  giugno  2008,  come modificato dalle ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008 e n. 3721 del 19
dicembre   2008,  la  Missione  «gestione  contenzioso  e  situazione
creditoria  e  debitoria  pregressa», di cui all'articolo 1, comma 1,
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3686 del
1° luglio 2008, sono soppresse.
  2. Al fine di assicurare la necessaria prosecuzione delle attivita'
gia'  affidate  alle  Missioni  di  cui  al  comma 1, e' istituita la
struttura  di  missione  denominata:  «amministrativo finanziaria». A
decorrere  dalla  data  di  pubblicazione della presente ordinanza le
funzioni ed i compiti attualmente svolti dalle soppresse strutture di
missione   di   cui   al  comma  1  sono  assicurate  dalla  Missione
«amministrativo   finanziaria».   Con  successivo  provvedimento  del
Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti nella Regione Campania
si  procedera'  alla  definizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
del  decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90,  sia  sotto il profilo
dell'organizzazione    che    del   funzionamento,   della   Missione
«amministrativo   finanziaria»,  anche  al  fine  di  determinare  il
personale dirigenziale e non, assegnato alla medesima.
  3.  In  relazione  alle disposizioni di cui al comma 1 del presente
articolo, all'articolo 2, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile
n. 3687 del 2 luglio 2008, dopo le parole «da collocarsi in posizione
di  fuori  ruolo»,  le parole «da un magistrato amministrativo», sono
soppresse.
  4.  All'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n.
3687  del  2 luglio 2008 le parole «fatta eccezione per le due unita'
di  personale»  sono  sostituite dalle parole «fatta eccezione per le
tre unita' di personale».
  5. All'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile del
2008,  n.  3687  le  parole  «Alle  due  unita'  di  personale»  sono
sostituite dalle parole «Alle tre unita' di personale».
  6.  Stante  la  permanenza  delle criticita' accertate nei contesti
territoriali  indicati  dall'articolo  2, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 3718 del 28 novembre 2008 e
nelle  more  della  decisione  da  parte del Consiglio di Stato sulla
natura  del  rapporto di lavoro del personale a tempo determinato del
Consorzio  Unico  delle  province  di Napoli e Caserta, Articolazione
Territoriale  NA  1,  il  termine  del  contratto del detto personale
fissato  alla  data  del  30  aprile  2009  dall'articolo 3, comma 4,
dell'Ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del
5  febbraio  2009,  e  fermo  restando  quanto stabilito nella citata
disposizione, e' prorogato fino al 30 settembre 2009.
  7.  Al  fine  di assicurare la continuita' amministrativa sino alla
nomina  del  consiglio  di  amministrazione del Consorzio Unico delle
Province  di  Napoli  e Caserta, il termine del 30 aprile 2009 di cui
all'articolo  3, comma 5, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n.  3738  del  5 febbraio 2009 e fermo restando quanto
stabilito  nella  citata  disposizione,  e' prorogato al 30 settembre
2009.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 15 aprile 2009

                                            Il Presidente: Berlusconi