Art. 3. 1. Al fine di razionalizzare la struttura del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania, con conseguente riduzione dei costi, tenuto conto dell'approssimarsi dello scadere dello stato di emergenza e del conseguente progressivo passaggio della gestione del sistema integrato del ciclo dei rifiuti agli enti ordinariamente competenti, le Missioni «Finanziaria», «Coordinamento Consorzi di Bacino e istituzioni territoriali», «Liquidazione economico-finanziaria dei soppressi consorzi delle province di Napoli e Caserta», di cui alle lettere d), g), h), dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, come modificato dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008 e n. 3721 del 19 dicembre 2008, la Missione «gestione contenzioso e situazione creditoria e debitoria pregressa», di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3686 del 1° luglio 2008, sono soppresse. 2. Al fine di assicurare la necessaria prosecuzione delle attivita' gia' affidate alle Missioni di cui al comma 1, e' istituita la struttura di missione denominata: «amministrativo finanziaria». A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza le funzioni ed i compiti attualmente svolti dalle soppresse strutture di missione di cui al comma 1 sono assicurate dalla Missione «amministrativo finanziaria». Con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti nella Regione Campania si procedera' alla definizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, sia sotto il profilo dell'organizzazione che del funzionamento, della Missione «amministrativo finanziaria», anche al fine di determinare il personale dirigenziale e non, assegnato alla medesima. 3. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 2, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3687 del 2 luglio 2008, dopo le parole «da collocarsi in posizione di fuori ruolo», le parole «da un magistrato amministrativo», sono soppresse. 4. All'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3687 del 2 luglio 2008 le parole «fatta eccezione per le due unita' di personale» sono sostituite dalle parole «fatta eccezione per le tre unita' di personale». 5. All'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile del 2008, n. 3687 le parole «Alle due unita' di personale» sono sostituite dalle parole «Alle tre unita' di personale». 6. Stante la permanenza delle criticita' accertate nei contesti territoriali indicati dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3718 del 28 novembre 2008 e nelle more della decisione da parte del Consiglio di Stato sulla natura del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato del Consorzio Unico delle province di Napoli e Caserta, Articolazione Territoriale NA 1, il termine del contratto del detto personale fissato alla data del 30 aprile 2009 dall'articolo 3, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009, e fermo restando quanto stabilito nella citata disposizione, e' prorogato fino al 30 settembre 2009. 7. Al fine di assicurare la continuita' amministrativa sino alla nomina del consiglio di amministrazione del Consorzio Unico delle Province di Napoli e Caserta, il termine del 30 aprile 2009 di cui all'articolo 3, comma 5, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009 e fermo restando quanto stabilito nella citata disposizione, e' prorogato al 30 settembre 2009. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 aprile 2009 Il Presidente: Berlusconi