Art. 11.


    Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori


  1.  Le  forze  dell'ordine,  i  presıdi  sanitari e le istituzioni
pubbliche  che  ricevono  dalla  vittima  notizia  del  reato di atti
persecutori,   di   cui   all'articolo  612-bis  del  codice  penale,
introdotto  dall'articolo  7, hanno l'obbligo di fornire alla vittima
stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti
sul  territorio  e,  in  particolare,  nella  zona di residenza della
vittima.
  Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche
provvedono   a   mettere   in   contatto  la  vittima  con  i  centri
antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.