Art. 13.


                        Copertura finanziaria


  1. (( (Abrogato). ))
  2. (( (Abrogato). ))
  3.  Per le finalita' di cui all'articolo 12 e' autorizzata la spesa
annua  di  1.000.000  di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo
onere  si  provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di
cui  all'articolo  19,  comma  3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n.
248,  come  rideterminata  dalla  Tabella  C  allegata  alla legge 22
dicembre 2008, n. 203.
  4. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto
non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  ((  4-bis.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio  delle  misure  di  cui  all'articolo  4,  anche ai fini
dell'adozione   dei  provvedimenti  correttivi  di  cui  all'articolo
11-ter,  comma  7,  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. ))
  5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze ha autorizzato ad
apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta il testo degli articoli 7, secondo comma,
          n.  2  e  dell'art.  11-ter , comma 7, della legge 5 agosto
          1978,  n.  468  (Riforma  di  alcune  norme di contabilita'
          generale dello Stato in materia di bilancio).
             «Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di
          ordine).  - (…) Con decreti del Ministro del tesoro,
          da  registrarsi  alla  Corte dei conti, sono trasferite dal
          predetto  fondo  ed iscritte in aumento sia delle dotazioni
          di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme
          necessarie:  (…)  2)  per aumentare gli stanziamenti
          dei  capitoli  di  spesa  aventi  carattere  obbligatorio o
          connessi   con   l'accertamento   e  la  riscossione  delle
          entrate».
             «11-ter.   (Copertura   finanziaria   delle   leggi).  -
          (…) 7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».
             - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 3, del decreto
          legge  4  luglio  2006 n. 223, convertito con modificazioni
          dalla  legge 4 agosto 2006 n. 248, come rideterminata dalla
          Tabella  C  allegata  alla  legge  22  dicembre 2008 n. 203
          (Disposizioni  urgenti per il rilancio economico e sociale,
          per  il  contenimento  e  la  razionalizzazione della spesa
          pubblica,  nonche'  interventi  in  materia di entrate e di
          contrasto all'evasione fiscale).
             « Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
          politiche  giovanili e per le politiche relative ai diritti
          e  alle  pari  opportunita').  - (…)  3.  Al fine di
          promuovere  le  politiche  relative  ai diritti e alle pari
          opportunita',   presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  e'  istituito  un  fondo denominato «Fondo per le
          politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'», al
          quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno
          2006  e  di  dieci  milioni  di  euro a decorrere dall'anno
          2007».
             -  Si riporta la voce relativa al Fondo per le politiche
          relative  ai  diritti  e  alle  pari opportunita' contenuta
          nella  Tabella  C  allegata allegata alla legge 22 dicembre
          2008 n. 203 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico
          e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
          spesa  pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e
          di contrasto all'evasione fiscale).
             «Art.  19,  comma  3: Fondo per le politiche relative ai
          diritti  e alle pari opportunita' (17.4.3 - Oneri comuni di
          parte corrente - cap. 2108)».