Art. 6.


           Piano straordinario di controllo del territorio


  1.  Al  fine di predisporre un piano straordinario di controllo del
territorio,  al comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008,  n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei
vigili  del  fuoco  ad  effettuare, in deroga alla normativa vigente,
assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui,
le  parole:  «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare
entro  il  30  aprile 2009», contenute nel terzo periodo dello stesso
comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente
della  Repubblica,  da  adottarsi  su  proposta  dei  Ministri per la
pubblica    amministrazione    e    l'innovazione,   dell'interno   e
dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009».
  2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del
comma  23  dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive  modificazioni,  le  risorse  oggetto  di confisca versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato successivamente alla data di
entrata  in  vigore  del  predetto  decreto-legge sono immediatamente
riassegnate  nel  limite  di  100  milioni di euro per l'anno 2009, a
valere  sulla  quota  di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del
decreto-legge   16   settembre   2008,   n.   143,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti
necessita'   di  tutela  della  sicurezza  pubblica  e  del  soccorso
pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro
per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti
di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo
nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo
1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  (( 2-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre
2008,  n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008,  n. 181, si interpreta nel senso che non rientrano tra le somme
di  denaro  ovvero  tra  i proventi ivi previsti, con i loro relativi
interessi,  quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di
sequestro o confisca.
  3. (Abrogato).
  4. (Abrogato).
  5. (Abrogato).
  6. (Abrogato). ))
  7.   Per  la  tutela  della  sicurezza  urbana,  i  comuni  possono
utilizzare  sistemi  di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti
al pubblico.
  8.  La  conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini
raccolte  mediante  l'uso di sistemi di videosorveglianza e' limitata
ai  sette  giorni  successivi  alla rilevazione, fatte salve speciali
esigenze di ulteriore conservazione.».
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo dei commi 22 e 23 dell'art. 61 del
          decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112 «Disposizioni urgenti
          per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la  perequazione  tributaria.»,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale  25  giugno  2008,  n. 147, S.O., convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Gazzetta
          Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195, S.O.):
             «22.  Per  l'anno  2009,  per  le esigenze connesse alla
          tutela   dell'ordine   pubblico,  alla  prevenzione  ed  al
          contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle
          violazioni  degli  obblighi  fiscali  ed  alla  tutela  del
          patrimonio  agroforestale,  la  Polizia di Stato, Corpo dei
          Vigili  del  fuoco,  l'Arma dei carabinieri, il Corpo della
          Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il
          Corpo  forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare
          assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite
          di  spesa  pari  a  100  milioni  di euro annui a decorrere
          dall'anno  2009,  a valere, quanto a 40 milioni di euro per
          l'anno  2009  e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno
          2010,  sulle  risorse  di  cui  al  comma 17, e quanto a 60
          milioni  di  euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di
          cui  all'art.  60,  comma  8.  Tali  risorse sono destinate
          prioritariamente  al  reclutamento di personale proveniente
          dalle   Forze  armate.  Alla  ripartizione  delle  predette
          risorse  si  provvede  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,  da  adottarsi  su proposta dei Ministri per la
          pubblica  amministrazione  e  l'innovazione, dell'interno e
          dell'economia  e  delle  finanze,  entro  il 31 marzo 2009,
          secondo le modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter, della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
             23.  Le  somme  di  denaro  sequestrate  nell'ambito  di
          procedimenti  penali  o  per  l'applicazione  di  misure di
          prevenzione  di  cui  alla  legge 31 maggio 1965, n. 575, e
          successive  modificazioni,  o  di  irrogazione  di sanzioni
          amministrative,  anche  di  cui  al  decreto  legislativo 8
          giugno  2001,  n.  231, affluiscono ad un unico fondo. Allo
          stesso  fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai
          beni   confiscati   nell'ambito   di  procedimenti  penali,
          amministrativi   o   per   l'applicazione   di   misure  di
          prevenzione  di  cui  alla  legge 31 maggio 1965, n. 575, e
          successive  modificazioni,  nonche'  alla legge 27 dicembre
          1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
          di   sanzioni  amministrative,  anche  di  cui  al  decreto
          legislativo   8   giugno   2001,   n.   231,  e  successive
          modificazioni.  Per la gestione delle predette risorse puo'
          essere  utilizzata la societa' di cui all'art. 1, comma 367
          della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244. Con decreto del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro  della  giustizia  e con il Ministro dell'interno,
          sono  adottate  le  disposizioni di attuazione del presente
          comma.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 16
          settembre  2008,  n.  143 «Interventi urgenti in materia di
          funzionalita'  del  sistema  giudiziario», pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  16 settembre 2008, n. 217, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  13 novembre 2008, n. 181
          (Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2008, n. 268):
             «Art.  2  (Fondo  unico giustizia). - 1. Il Fondo di cui
          all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008,    n.    133,    denominato:    “Fondo    unico
          giustizia”,  e' gestito da Equitalia Giustizia S.p.A.
          con  le  modalita'  stabilite  con  il  decreto  di  cui al
          predetto art. 61, comma 23.
             2.  Rientrano  nel  “Fondo unico giustizia”,
          con  i  relativi  interessi,  le  somme  di denaro ovvero i
          proventi:
              a) di cui al medesimo art. 61, comma 23;
              b)  di  cui  all'art.  262,  comma 3-bis, del codice di
          procedura penale;
              c)  relativi  a  titoli al portatore, a quelli emessi o
          garantiti  dallo Stato anche se non al portatore, ai valori
          di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti
          di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra
          attivita'  finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale
          oggetto   di  provvedimenti  di  sequestro  nell'ambito  di
          procedimenti  penali  o  per  l'applicazione  di  misure di
          prevenzione  di  cui  alla  legge 31 maggio 1965, n. 575, e
          successive  modificazioni,  o  di  irrogazione  di sanzioni
          amministrative,   inclusi   quelli   di   cui   al  decreto
          legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
              c-bis)  depositati presso Poste Italiane S.p.A., banche
          e  altri  operatori finanziari, in relazione a procedimenti
          civili  di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o
          non  reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla
          data  in  cui  il  procedimento  si  e'  estinto o e' stato
          comunque  definito  o e' divenuta definitiva l'ordinanza di
          assegnazione,   di  distribuzione  o  di  approvazione  del
          progetto  di  distribuzione ovvero, in caso di opposizione,
          dal  passaggio in giudicato della sentenza che definisce la
          controversia;
              c-ter)  di  cui  all'art.  117, quarto comma, del regio
          decreto  16  marzo  1942, n. 267, come sostituito dall'art.
          107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
             3.  Entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto,  Poste Italiane S.p.A., le banche e
          gli  altri  operatori finanziari, depositari delle somme di
          denaro,  dei proventi, dei crediti, nonche' dei beni di cui
          al comma 2, intestano “Fondo unico giustizia” i
          titoli,  i  valori, i crediti, i conti, i libretti, nonche'
          le  attivita'  di cui alla lettera c) del comma 2. Entro lo
          stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri
          operatori  finanziari  trasmettono  a  Equitalia  Giustizia
          S.p.A.,  con modalita' telematica e nel formato elettronico
          reso  disponibile  dalla medesima societa' sul proprio sito
          internet    all'indirizzo   www.equitaliagiustizia.it,   le
          informazioni   individuate   con   decreto   del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          della  giustizia,  da  emanarsi entro quindici giorni dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere
          dalla  data  di  intestazione  di  cui  al  primo  periodo,
          Equitalia  Giustizia  S.p.A. provvede, se non gia' eseguite
          alla  medesima  data da Poste Italiane S.p.A., dalle banche
          ovvero  dagli altri operatori finanziari, alle restituzioni
          delle   somme   sequestrate   disposte  anteriormente  alla
          predetta data.
             3-bis.  Entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore  della  presente  disposizione,  in  caso  di omessa
          intestazione  ovvero di mancata trasmissione delle relative
          informazioni   ai   sensi   del   comma   3,  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze applica nei riguardi della
          societa'  Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri
          operatori  finanziari  autori  dell'illecito  una  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  nella misura prevista dall'art.
          1,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto legislativo 18
          dicembre  1997, n. 471, con riferimento all'ammontare delle
          risorse  di  cui  al  comma  3 del presente articolo per le
          quali  risulta omessa l'intestazione ovvero la trasmissione
          delle  relative  informazioni. Il Ministero dell'economia e
          delle   finanze  verifica  il  corretto  adempimento  degli
          obblighi  di  cui  al comma 3 da parte della societa' Poste
          italiane  S.p.A.,  delle  banche  e  degli  altri operatori
          finanziari,  anche  avvalendosi  del Corpo della guardia di
          finanza,  che  opera a tal fine con i poteri previsti dalle
          leggi  in  materia  di imposte sui redditi e di imposta sul
          valore aggiunto.
             4.    Sono   altresi'   intestati   “Fondo   unico
          giustizia”  tutti  i  conti  correnti  ed  i conti di
          deposito  che  Equitalia  Giustizia S.p.A., successivamente
          alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto,
          intrattiene   per   farvi  affluire  le  ulteriori  risorse
          derivanti  dall'applicazione  dell'art.  61,  comma 23, del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'art.
          262,  comma  3-bis,  del  codice  di  procedura  penale,  i
          relativi  utili  di  gestione, nonche' i controvalori degli
          atti di disposizione dei beni confiscati di cui al predetto
          art. 61, comma 23.
             5.  Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al
          bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate, con decreto
          del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, alle unita'
          previsionali  di base dello stato di previsione della spesa
          del  Ministero  della  giustizia  concernenti  le  spese di
          investimento  di  cui all'art. 2, comma 614, della legge 24
          dicembre  2007,  n.  244,  le somme di denaro per le quali,
          anteriormente  alla  data di entrata in vigore del presente
          decreto,  ai  sensi  dell'art.  676, comma 1, del codice di
          procedura    penale,    e'   stata   decisa   dal   giudice
          dell'esecuzione  ma non ancora eseguita la devoluzione allo
          Stato delle somme medesime.
             6.  Con  il  decreto  di  cui all'art. 61, comma 23, del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133, e'
          determinata  altresi'  la remunerazione massima spettante a
          titolo  di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e
          delle  finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta
          a  Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle risorse
          intestate   “Fondo  unico  giustizia”.  Con  il
          decreto  di cui al predetto art. 61, comma 23, sono inoltre
          stabilite   le   modalita'  di  utilizzazione  delle  somme
          afferenti al Fondo da parte dell'amministratore delle somme
          o dei beni che formano oggetto di sequestro o confisca, per
          provvedere  al  pagamento  delle  spese  di conservazione o
          amministrazione,   le   modalita'   di   controllo   e   di
          rendicontazione  delle somme gestite da Equitalia Giustizia
          S.p.A.,  nonche'  la  natura  delle risorse utilizzabili ai
          sensi  del  comma  7,  i criteri e le modalita' da adottare
          nella  gestione  del  Fondo  in modo che venga garantita la
          pronta  disponibilita'  delle somme necessarie per eseguire
          le  restituzioni  eventualmente  disposte.  Con decreto del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro  della  giustizia  e con il Ministro dell'interno,
          puo'  essere  rideterminata  annualmente  la misura massima
          dell'aggio spettante a Equitalia Giustizia S.p.A.
             7.   Con   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  di concerto con il Ministro della giustizia e con
          il  Ministro  dell'interno,  sono  stabilite,  fermo quanto
          disposto  al  comma  5,  le  quote  delle risorse intestate
          “Fondo  unico giustizia”, anche frutto di utili
          della  loro  gestione  finanziaria, fino ad una percentuale
          non  superiore  al  30  per  cento  relativamente alle sole
          risorse  oggetto  di  sequestro  penale  o  amministrativo,
          disponibili  per  massa, in base a criteri statistici e con
          modalita' rotativa, da destinare mediante riassegnazione:
              a)  in  misura  non inferiore ad un terzo, al Ministero
          dell'interno  per  la tutela della sicurezza pubblica e del
          soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
          solidarieta'  per  le  vittime delle richieste estorsive di
          cui  all'art.  18,  comma  1,  lettera  c),  della legge 23
          febbraio  1999,  n.  44,  e  del  Fondo di rotazione per la
          solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
          all'art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
              b)  in  misura  non inferiore ad un terzo, al Ministero
          della  giustizia  per  assicurare  il  funzionamento  e  il
          potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
          istituzionali;
              c) all'entrata del bilancio dello Stato.
             7-bis.   Le   quote   minime   delle  risorse  intestate
          “Fondo unico giustizia”, di cui alle lettere a)
          e b) del comma 7, possono essere modificate con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri in caso di urgenti
          necessita',  derivanti da circostanze gravi ed eccezionali,
          del Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia.
             7-ter.  Con  riferimento  alle  somme di cui al comma 2,
          lettere  c-bis)  e  c-ter), le quote di cui al comma 7 sono
          formate   destinando  le  risorse  in  via  prioritaria  al
          potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della
          giustizia.
             7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  di  concerto  con i Ministri dell'interno e della
          giustizia,  la  percentuale  di  cui all'alinea del comma 7
          puo'  essere  elevata  fino al 50 per cento in funzione del
          progressivo consolidamento dei dati statistici.
             8.  Il comma 24 dell'art. 61 del decreto-legge 25 giugno
          2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
          agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
             9.  All'art.  676,  comma  1,  del  codice  di procedura
          penale, come modificato dall'art. 2, comma 613, della legge
          24   dicembre  2007,  n.  244,  le  parole:  “o  alla
          devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai
          sensi del comma 3-bis dell'art. 262” sono soppresse.
             10.    Dalla    gestione    del    “Fondo    unico
          giustizia”,  non  devono derivare oneri, ne' obblighi
          giuridici a carico della finanza pubblica.».
             -  Si  riporta il testo del comma 1261 dell'art. 1 della
          legge  27  dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato» (legge finanziaria 2007), pubblicata nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299.
             «1261.  Il  Fondo per le politiche relative ai diritti e
          alle  pari  opportunita',  di cui all'art. 19, comma 3, del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248, e'
          incrementato  di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno degli anni
          2007,  2008  e 2009, da destinare al Fondo nazionale contro
          la violenza sessuale e di genere. Il Ministro per i diritti
          e le pari opportunita', con decreto emanato di concerto con
          i  Ministri  della solidarieta' sociale, del lavoro e della
          previdenza  sociale,  della salute e delle politiche per la
          famiglia,  stabilisce  i criteri di ripartizione del Fondo,
          che   dovra'   prevedere   una  quota  parte  da  destinare
          all'istituzione  di  un  Osservatorio  nazionale  contro la
          violenza  sessuale  e  di  genere  e  una  quota  parte  da
          destinare  al  piano  d'azione nazionale contro la violenza
          sessuale e di genere.».