Art. 7.


                     Modifiche al codice penale


  1. Dopo l'articolo 612 del codice penale e` inserito il seguente:
  «Art.    612-bis (Atti   persecutori). -   Salvo   che   il   fatto
costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi
a  quattro  anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta
taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di
paura  ovvero  da  ingenerare  un  fondato  timore  per l'incolumita'
propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da
relazione  affettiva  ovvero  da costringere lo stesso ad alterare le
proprie abitudini di vita.
  La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente
separato  o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione
affettiva alla persona offesa.
  La  pena e'  aumentata  fino  alla  meta' se il fatto e' commesso a
danno  di  un  minore,  di  una donna in stato di gravidanza o di una
persona  con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
  Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per
la  proposizione  della  querela e'  di sei mesi. Si procede tuttavia
d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una
persona  con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992,  n.  104, nonche' quando il fatto e` connesso con altro delitto
per il quale si deve procedere d'ufficio.».
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo dell'art. 612 del codice penale:
             «Art.  612  c.p. (Minacce). - Chiunque minaccia ad altri
          un ingiusto danno e' punito, a querela della persona offesa
          [c.p. 120; c.p.p. 336], con la multa fino a euro 51.
             Se  la  minaccia  e'  grave  o  e' fatta in uno dei modi
          indicati  nell'art. 339, la pena e' della reclusione fino a
          un anno e si procede d'ufficio.».
             - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 5 febbraio
          1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
          sociale e i diritti delle persone handicappate).
             «Art.  3  (Soggetti  aventi  diritto).  -  1. E' persona
          handicappata  colui  che  presenta  una minorazione fisica,
          psichica  o  sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
          causa  di  difficolta'  di apprendimento, di relazione o di
          integrazione  lavorativa  e tale da determinare un processo
          di svantaggio sociale o di emarginazione.
             2.  La  persona handicappata ha diritto alle prestazioni
          stabilite  in  suo  favore  in relazione alla natura e alla
          consistenza  della  minorazione, alla capacita' complessiva
          individuale   residua   e   alla  efficacia  delle  terapie
          riabilitative.
             3.  Qualora  la  minorazione,  singola  o plurima, abbia
          ridotto  l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
          permanente,  continuativo e globale nella sfera individuale
          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
          di gravita'.
             Le   situazioni  riconosciute  di  gravita'  determinano
          priorita'  nei  programmi  e  negli  interventi dei servizi
          pubblici.
             4.  La  presente legge si applica anche agli stranieri e
          agli  apolidi,  residenti,  domiciliati  o  aventi  stabile
          dimora  nel  territorio  nazionale. Le relative prestazioni
          sono  corrisposte  nei  limiti  ed alle condizioni previste
          dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».