Art. 8.
Ammonimento
1. Fino a quando non e' proposta querela per il reato di cui
all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7,
la persona offesa puo' esporre i fatti all'autorita' di pubblica
sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei
confronti dell'autore della condotta. La richiesta e' trasmessa senza
ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi
investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga
fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui
confronti e' stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere
una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia
del processo verbale e' rilasciata al richiedente l'ammonimento e al
soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di
provvedimenti in materia di armi e munizioni.
3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice
penale e' aumentata se il fatto e' commesso da soggetto gia' ammonito
ai sensi del presente articolo.
4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo
612-bis del codice penale quando il fatto e' commesso da soggetto
ammonito ai sensi del presente articolo.