Art. 9.
Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla
persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di
avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a
luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa
ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla
persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo'
prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati
abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o
da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione
affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi
o da tali persone.
3. Il giudice puo', inoltre, vietare all'imputato di comunicare,
attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia
necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il
giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.».
«Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti
di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorita'
di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei
provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresi'
comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del
territorio.»;
b) all'articolo 392, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis,
600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di
cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice
penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona
offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si
proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza
di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche
al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;
c) al comma 5-bis dell'articolo 398:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «,
609-octies e 612-bis»;
2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite
dalle seguenti: «vi siano minorenni»;
3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite
dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;
4) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite
dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata
all'assunzione della prova»;
d) al comma 4-ter dell'articolo 498:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «,
609-octies e 612-bis»;
2) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono
inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente
vittima del reato».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 282-bis del codice di
procedura penale (Allontanamento dalla casa familiare):
«Art. 282-bis c.p.p. (Allontanamento dalla casa
familiare). - 1. Con il provvedimento che dispone
l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di
lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non
farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione
del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione puo'
prescrivere determinate modalita' di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela
dell'incolumita' della persona offesa o dei suoi prossimi
congiunti, puo' inoltre prescrivere all'imputato di non
avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati
dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il
domicilio della famiglia di origine o dei prossimi
congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per
motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive
le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, puo'
altresi' ingiungere il pagamento periodico di un assegno a
favore delle persone conviventi che, per effetto della
misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi
adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno
tenendo conto delle circostanze e dei redditi
dell'obbligato e stabilisce le modalita' ed i termini del
versamento. Puo' ordinare, se necessario, che l'assegno sia
versato direttamente al beneficiario da parte del datore di
lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui
spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo
esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere
assunti anche successivamente al provvedimento di cui al
comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non
abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti
successivamente, perdono efficacia se e' revocato o perde
comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il
provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o
dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga
l'ordinanza prevista dall'art. 708 del codice di procedura
civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in
ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi
ovvero al mantenimento dei figli.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 puo' essere
modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del
beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli
articoli 570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis,
609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice
penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del
convivente, la misura puo' essere disposta anche al di
fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 280 ».
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 392 del
codice di procedura penale come modificato dalla presente
legge:
«Art. 392. c.p.p. (Casi). - ( …)1-bis. Nei
procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies,
612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al
materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1,
600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico
ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la
persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si
proceda con incidente probatorio all'assunzione della
testimonianza di persona minorenne ovvero della persona
offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi
previste dal comma 1».
- Si riporta il testo dei seguenti articoli del codice
penale: 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater.1,
600-quinquies, 601 e 602.
«Art. 572 c.p. (Maltrattamenti in famiglia o verso
fanciulli). - Chiunque, fuori dei casi indicati
nell'articolo precedente, maltratta una persona della
famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona
sottoposta alla sua autorita', o a lui affidata per ragione
di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o
per l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito
con la reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 31, 32].
Se dal fatto deriva una lesione personale grave [c.p.
583], si applica la reclusione da quattro a otto anni; se
ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a
quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da
dodici a venti anni».
«Art. 609-bis c.p.(Violenza sessuale). - Chiunque, con
violenza o minaccia o mediante abuso di autorita',
costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e'
punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o
subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o
psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il
colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in
misura non eccedente i due terzi [c.p. 734-bis; c.p.p. 392,
398]».
«Art. 609-ter c.p. (Circostanze aggravanti). - La pena
e' della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui
all'art. 609-bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli
anni quattordici;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche,
narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze
gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualita' di
pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della
liberta' personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli
anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il
genitore anche adottivo, il tutore.
La pena e' della reclusione da sette a quattordici anni
se il fatto e' commesso nei confronti di persona che non ha
compiuto gli anni dieci [c.p. 734-bis; c.p.p. 392, 398]».
«Art. 609-quater c. p. (Atti sessuali con minorenne). -
Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-bis chiunque, al
di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie
atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole
sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui
convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per
ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza
o di custodia, il minore e' affidato o che abbia, con
quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 609-bis,
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui
convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri
connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con
persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e' punito
con la reclusione da tre a sei anni.
Non e' punibile il minorenne che, al di fuori delle
ipotesi previste nell'art. 609-bis, compie atti sessuali
con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la
differenza di eta' tra i soggetti non e' superiore a tre
anni.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita fino a
due terzi.
Si applica la pena di cui all'art. 609-ter, secondo
comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci
[c.p. 734-bis; c.p.p. 392, 398]».
«Art. 609-quinquies c.p. (Corruzione di minorenne). -
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore
di anni quattordici, al fine di farla assistere, e' punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni [c.p. 734-bis;
c.p.p. 392]».
«Art. 609-octies c.p. (Violenza sessuale di gruppo). -
La violenza sessuale di gruppo consiste nella
partecipazione, da parte di piu' persone riunite, ad atti
di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo e'
punito con la reclusione da sei a dodici anni.
La pena e' aumentata se concorre taluna delle
circostanze aggravanti previste dall'art. 609-ter.
La pena e' diminuita per il partecipante la cui opera
abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella
esecuzione del reato. La pena e' altresi' diminuita per chi
sia stato determinato a commettere il reato quando
concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del
primo comma e dal terzo comma dell'art. 112 [c.p. 734-bis;
c.p.p. 392, 398]».
«Art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitu' o
in servitu'). - Chiunque esercita su una persona poteri
corrispondenti a quelli del diritto di proprieta' ovvero
chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di
soggezione continuativa, costringendola a prestazioni
lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a
prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, e' punito
con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione
ha luogo quando la condotta e' attuata mediante violenza,
minaccia, inganno, abuso di autorita' o approfittamento di
una situazione di inferiorita' fisica o psichica o di una
situazione di necessita', o mediante la promessa o la
dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha
autorita' sulla persona.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti
di cui al primo comma sono commessi in danno di minore
degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della
prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al
prelievo di organi».
«Art. 600-bis c.p. (Prostituzione minorile). - Chiunque
induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore
agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la
prostituzione e' punito con la reclusione da sei a dodici
anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque compie atti sessuali con un minore di eta'
compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di
denaro o di altra utilita' economica, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non
inferiore a euro 5.164.
Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia
commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto
gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due
a cinque anni.
Se l'autore del fatto di cui al secondo comma e' persona
minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione
o della multa, ridotta da un terzo a due terzi».
«Art. 600-ter c.p. (Pornografia minorile). - Chiunque,
utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni
pornografiche o produce materiale pornografico ovvero
induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni
pornografiche e' punito con la reclusione da sei a dodici
anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale
pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al
secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via
telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza
il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero
distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate
all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori
degli anni diciotto, e' punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi
primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a
titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo
comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la
multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena
e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il
materiale sia di ingente quantita'.».
«Art. 600-quater.1 c.p. (Pornografia virtuale) - Le
disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si
applicano anche quando il materiale pornografico
rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando
immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma
la pena e' diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate
con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto
o in parte a situazioni reali, la cui qualita' di
rappresentazione fa apparire come vere situazioni non
reali.».
«Art. 600-quinquies c.p. (Iniziative turistiche volte
allo sfruttamento della prostituzione minorile). - Chiunque
organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di
attivita' di prostituzione a danno di minori o comunque
comprendenti tale attivita' e' punito con la reclusione da
sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro
154.937.».
«Art. 601 c.p. (Tratta di persone). - Chiunque commette
tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui
all'art. 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui
al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante
inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso
di autorita' o approfittamento di una situazione di
inferiorita' fisica o psichica o di una situazione di
necessita', o mediante promessa o dazione di somme di
denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha
autorita', a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal
territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, e'
punito con la reclusione da otto a venti anni.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i delitti
di cui al presente articolo sono commessi in danno di
minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento
della prostituzione o al fine di sottoporre la persona
offesa al prelievo di organi ».
«Art. 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi). -
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601, acquista o
aliena o cede una persona che si trova in una delle
condizioni di cui all'art. 600 e' punito con la reclusione
da otto a venti anni.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se la
persona offesa e' minore degli anni diciotto ovvero se i
fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento
della prostituzione o al fine di sottoporre la persona
offesa al prelievo di organi».
- Si riporta il testo del comma 5-bis dell'art. 398 del
codice di procedura penale come modificato dalla presente
legge:
«5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di
reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche
se relativo al materiale pornografico di cui all'art.
600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, il
giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione
della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al
comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalita'
particolari attraverso cui procedere all'incidente
probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo
rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza puo'
svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi
il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di
assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della
persona interessata all'assunzione della prova. Le
dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate
integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o
audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilita' di
strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si
provvede con le forme della perizia, ovvero della
consulenza tecnica. Dell'interrogatorio e' anche redatto
verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della
riproduzione e' disposta solo se richiesta dalle parti».
- Si riporta il testo del comma 4-ter dell'art. 498
c.p.p. come modificato dalla presente legge:
«4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli
articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,
601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e
612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del
reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del
reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo
difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente
ad un impianto citofonico».