Art. 3.

  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al
precedente  articolo,  avra' inizio il collocamento della tredicesima
tranche  dei  titoli  stessi  per un importo massimo del 10 per cento
dell'ammontare  nominale  indicato  all'art.  1 del presente decreto;
tale   tranche   supplementare   sara'   riservata   agli   operatori
«specialisti  in  titoli  di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3
del  regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n.
219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
159  del  9  luglio  1999,  che  abbiano  partecipato  all'asta della
dodicesima  tranche.  La  tranche  supplementare  verra' collocata al
prezzo  di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche
di  cui  all'art.  1  del  presente decreto e verra' assegnata con le
modalita'  indicate  negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 23
luglio 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:
  «Eventuali  offerte  che  presentino  l'indicazione  di  titoli  di
scambio  da  versare  in  regolamento  dei  titoli  in  emissione non
verranno prese in considerazione.
  Le   domande  presentate  nell'asta  supplementare  si  considerano
formulate   al   prezzo   di   aggiudicazione  determinato  nell'asta
ordinaria, anche se recanti prezzi diversi».
  Gli    «specialisti»    potranno    partecipare   al   collocamento
supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore
15,30 del giorno 29 aprile 2009.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»  nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre  aste «ordinarie» dei B.T.P. €i decennali, ivi compresa quella di
cui  all'art.  1  del presente decreto, ed il totale complessivamente
assegnato,  nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare
al collocamento supplementare.
  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.