IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

                           di concerto con

                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  l'art.  17,  comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni;
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;
  Visto l'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visti  gli  articoli  2  e  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
  Visto  l'art.  1-ter  del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n. 7,
convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43;
  Vista  la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l'art. 6,
commi 6 e 7;
  Vista  la  legge  2 agosto 1999, n. 264, e in particolare l'art. 1,
comma 1, lettera a);
  Vista  la legge 1° febbraio 2006, n. 43, e in particolare l'art. 2,
commi 1, 2 e 3;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  ottobre  2004,  n.  270, e in
particolare gli articoli 3, 4, 5 e 10;
  Visti  il  decreto  ministeriale  23  dicembre  1999 concernente la
rideterminazione  dei  settori scientifico-disciplinari, e successiva
rettifica, nonche' il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente
la     rideterminazione     e     l'aggiornamento     dei     settori
scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie
ed il decreto ministeriale 18 marzo 2005;
  Vista la dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i Comunicati
di  Praga  del  19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di
Bergen  del  20  maggio 2005, relativi all'armonizzazione dei sistemi
dell'Istruzione superiore dei Paesi dell'area europea;
  Preso  atto,  in  particolare,  di  quanto  il Comunicato di Bergen
prevede  circa  gli  schemi  di  riferimento  per i titoli e circa la
specificazione  degli  obiettivi didattici in termini di risultati di
apprendimento attesi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  aprile  2004, prot. n. 9/2004
relativo all'Anagrafe degli studenti ed al Diploma supplement;
  Viste  le  direttive  dell'Unione  europea  77/452/CEE, 77/453/CEE,
80/154/CEE,   80/155/CEE,   2005/36CE   e  successive  modificazioni,
concernenti  il  reciproco  riconoscimento dei diplomi e certificati,
nonche'   il   coordinamento   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari per le attivita' di infermiere e di ostetrica/o;
  Visto  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, concernente
l'attuazione   della  direttiva  89/48/CEE  relativa  ad  un  sistema
generale  di  riconoscimento  dei diplomi di istruzione superiore che
sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, concernente il
recepimento della direttiva 97/43 Euratom;
  Visto  l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni e integrazioni;
  Visti  i  decreti  del Ministro della sanita' numeri 665, 666, 667,
668,  739, 740, 741, 742, 743, 744 del 14 settembre 1994, numeri 745,
746  del  26 settembre 1994, n. 183 del 15 marzo 1995, numeri 56, 58,
69,  70,  136  del 17 gennaio 1997, n. 316 del 27 luglio 1998, n. 520
dell'8  ottobre  1998, n. 137 del 15 marzo 1999 e n. 182 del 29 marzo
2001,  adottati  ai  sensi dell'art. 6, comma 3, del predetto decreto
legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni;
  Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42;
  Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251;
  Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
  Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
  Visto  il  decreto  interministeriale 2 aprile 2001, concernente la
determinazione   delle   classi   delle  lauree  universitarie  delle
professioni sanitarie;
  Considerata l'esigenza di provvedere al riordino dei percorsi della
formazione     universitaria    per    le    professioni    sanitarie
infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della
prevenzione   nel   quadro  della  disciplina  generale  degli  studi
universitari  recata  dal  citato  decreto ministeriale n. 270/2004 e
dalla richiamata legge n. 251/2000;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della sanita' di concerto con il
Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
29 marzo 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 6 della predetta
legge  n.  251/2000,  sono state individuate e classificate le figure
professionali  sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa
legge;
  Visto  il decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15, e successive
modificazioni,  relativo  alla Banca dati dell'offerta e verifica del
possesso dei requisiti minimi;
  Considerata    la    necessita'    di    assicurare   l'omogeneita'
dell'articolazione  delle classi alla ripartizione tra le professioni
sanitarie   infermieristiche   e  ostetriche,  della  riabilitazione,
tecniche  e della prevenzione in conformita' alle prescrizioni di cui
alla  predetta  legge  n.  251/2000,  e,  in particolare, al predetto
decreto di cui all'art. 6;
  Visto   il  decreto  ministeriale  11  ottobre  2004  e  successive
integrazioni,  con il quale sono stati costituiti i Tavoli tecnici al
fine  di  rideterminare  le  classi  dei corsi di studio ai sensi del
decreto  ministeriale  n.  270/2004,  composti  dai  Presidenti delle
Conferenze  dei  presidi  delle  facolta' interessate, dai Presidenti
degli   Ordini  professionali  interessati  e  dai  Presidenti  delle
Associazioni professionali interessate;
  Visti  i  pareri  del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), resi
nelle adunanze del 14/15 e del 20/21/22 dicembre 2005 e nell'adunanza
dell'11 gennaio 2006;
  Ritenuto  di  assumere,  in  via  di  principio, a fondamento della
stesura delle singole classi dell'allegato, le proposte formulate dai
predetti    Tavoli   tecnici   in   considerazione   della   generale
rappresentativita' dei relativi interessi pubblici;
  Visto  il  parere  del  CNSU, reso nell'adunanza dell'1/2 settembre
2005;
  Sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI)
per  quanto  riguarda  il  termine  di  cui  all'art. 13, comma 2 del
decreto ministeriale n. 270/2004;
  Visto  il  parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso
nell'adunanza del 30 ottobre 2007;
  Visto  il  parere  del  CNSU, reso nell'adunanza del 6 e 7 dicembre
2007;
  Ritenuto che, ai sensi del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n.
15,  e  con  particolare  riferimento  alla verifica del rispetto dei
requisiti  minimi,  sia  necessario assicurare agli atenei un congruo
termine   non   inferiore  a  mesi  diciotto  per  l'adeguamento  dei
rispettivi regolamenti didattici;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  superiore di sanita', reso nella
seduta del 5 giugno 2008;
  Acquisito  il  preliminare  concerto del Ministro del lavoro, della
salute  e  delle  politiche  sociali  espresso con note del 27 giugno
2008,   prot.   n.   5228-P,  e  del  16  settembre  2008,  prot.  n.
100./3319-G/2581;
  Acquisiti   i   pareri  della  VII  Commissione  del  Senato  della
Repubblica  e  della  VII Commissione della Camera dei Deputati, resi
rispettivamente il 14 ottobre 2008 e il 15 ottobre 2008;
  Ritenuto  di  non  accogliere le osservazioni contenute nel punto 1
del  parere  della  VII  Commissione  del Senato in quanto non appare
corretto  integrare  nell'ambito  delle  Scienze  medico-chirurgiche,
l'ambito  del primo soccorso che e' di particolare rilievo per l'area
infermieristica   per   la  quale  e'  indispensabile  una  specifica
competenza; non puo' neanche essere condivisa la proposta di separare
il  profilo  della  Storia  dell'assistenza infermieristica da quello
della    Storia    della    medicina    atteso    che    il   settore
scientifico-disciplinare «Storia della medicina» ricomprende anche la
Storia  dell'assistenza  infermieristica,  per  la quale non esistono
specifici docenti;
  Considerato  che le osservazioni di cui al punto 2 del parere della
VII  Commissione  del  Senato della Repubblica e le condizioni di cui
alla  lettera  h)  del  parere della VII Commissione della Camera dei
Deputati  non  possono essere recepite, perche' l'ambito disciplinare
delle   Scienze   medico   chirurgiche  e'  comprensivo  del  settore
scientifico  disciplinare  delle  malattie  infettive  e  dell'igiene
generale  applicata.  Quest'ultima, a sua volta, e' comprensiva della
prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere;
  Ritenuto  di non poter accogliere le condizioni di cui alla lettera
d)  del parere della VII Commissione della Camera dei Deputati intese
a  garantire,  per  ciascun  anno  di corso, la presenza almeno di un
professore   o   ricercatore   appartenente  allo  specifico  profilo
disciplinare,   in  quanto  non  esistono  professori  e  ricercatori
universitari sufficienti per ogni profilo professionale, tanto che, i
docenti  del  tirocinio  professionalizzante sono docenti a contratto
dei  rispettivi  profili  professionali  presenti  in  ogni corso con
compiti di coordinamento;
  Ritenuto di non accogliere le condizioni di cui alla lettera i) del
parere  della VII Commissione della Camera dei Deputati in quanto non
e'  necessario  coordinare  la disciplina dell'Osservatorio nazionale
delle  professioni  sanitarie, istituita con il presente decreto, con
la disciplina dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie
di  cui ai decreti ministeriali 22 maggio e 28 settembre 2002, atteso
che  quest'ultimo e' stato soppresso dall'art. 29 del decreto-legge 4
luglio  2008,  n.  223,  convertito  con  modificazioni dalla legge 4
agosto 2008, n. 248;
                              Decreta:


                               Art. 1.


  1.  Il  presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e
2,  del  decreto  ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei
corsi  di  laurea  per  le  professioni  sanitarie infermieristiche e
ostetriche,  della  riabilitazione,  tecniche  e  della  prevenzione,
individuate nell'allegato che ne costituisce parte integrante.
  2.  Le  universita'  procedono  all'istituzione dei corsi di laurea
delle professioni sanitarie individuando le classi di appartenenza ai
sensi dell'art. 9 del predetto decreto ministeriale.
  3.  Le  classi  delle  lauree delle professioni sanitarie di cui al
D.I.  2  aprile  2001  (Supplemento  ordinario  n.  136 alla Gazzetta
Ufficiale  n.  128  del 5 giugno 2001) sono soppresse e sostituite da
quelle  allegate  al  presente decreto di cui fanno parte integrante,
fatto salvo quanto previsto all'art. 9.
  4. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti
didattici  dei  corsi  di  studio  di cui al comma 1, sono redatti in
conformita'  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  11 del decreto n.
270/2004 e del presente decreto.
  5.  In  attuazione  del  comma  4 le universita' adeguano i vigenti
regolamenti  didattici di ateneo alle disposizioni di cui al presente
decreto entro l'anno accademico 2010/2011.
  6. Le modifiche sono approvate dalle universita' in tempo utile per
assicurare  l'avvio  dei  corsi di laurea delle professioni sanitarie
con i nuovi ordinamenti all'inizio di ciascun anno accademico.
  7.  L'attivazione  di  corsi  di laurea delle professioni sanitarie
afferenti  alle  classi  di cui al presente decreto deve prevedere la
contestuale  disattivazione  da parte dell'ateneo dei paralleli corsi
di laurea delle professioni sanitarie afferenti alle classi di cui al
DI 2 aprile 2001.
  8.  I  corsi  di  laurea  istituiti dalle universita', ai sensi del
presente  provvedimento  e  con  le  modalita' previste dall'art. 11,
comma 1, della legge n. 341/1990, sono finalizzati a formare laureati
secondo  gli  specifici  profili  professionali  di  cui  ai  decreti
adottati  dal  Ministro  della sanita' ai sensi dell'art. 6, comma 3,
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502, e successive
modificazioni.
  9.   Le   universita'   attribuiscono   al   corso  di  laurea  una
denominazione  corrispondente  a quella della figura professionale di
cui ai relativi decreti del Ministro della sanita', adottati ai sensi
dell'art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992.
  10.  Gli  obiettivi  formativi  qualificanti,  di  cui  al presente
decreto,  e  le  denominazioni  dei  titoli  finali  rilasciati dalle
universita'  possono  essere  ridefiniti  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche sociali in
conformita'  con  eventuali  riformulazioni determinate con i decreti
del  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali
adottati  ai  sensi  dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n.
502/1992 e successive modificazioni.