Art. 2. 1. I corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto sono istituiti e attivati dalle facolta' di medicina e chirurgia. La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Universita', nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le universita', a norma dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni. 2. Almeno il cinquanta per cento degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 1 sono affidati a professori e ricercatori universitari. Sono escluse dal calcolo del cinquanta per cento le attivita' di tirocinio, ovvero i 60 CFU professionalizzanti.