Art. 2.


  1.  I  corsi  di  laurea  afferenti  alle classi di cui al presente
decreto  sono  istituiti  e  attivati  dalle  facolta'  di medicina e
chirurgia.  La  formazione  prevista dai predetti corsi avviene nelle
Universita',     nelle    Aziende    ospedaliere,    nelle    Aziende
ospedaliero-universitarie,  negli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere  scientifico  ovvero  presso  altre  strutture del Servizio
sanitario  nazionale  e  istituzioni  private accreditate a norma del
decreto  ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni. A
tal  fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni
e  le  universita',  a  norma  dell'art.  6,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.
  2.  Almeno il cinquanta per cento degli insegnamenti previsti dagli
ordinamenti  didattici  dei  corsi  di  laurea di cui al comma 1 sono
affidati  a  professori  e ricercatori universitari. Sono escluse dal
calcolo  del  cinquanta per cento le attivita' di tirocinio, ovvero i
60 CFU professionalizzanti.