Art. 3. 1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea, l'elenco degli insegnamenti, da affidare anche a personale del ruolo sanitario, e delle altre attivita' formative di cui all'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004, secondo criteri di stretta funzionalita' con le figure professionali e i relativi profili individuati dal Ministro della sanita' ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni. 2. I laureati al termine dei percorsi formativi determinati negli allegati al presente decreto devono acquisire le competenze professionali previste, per ciascuna figura, dai decreti del Ministro della sanita', adottati ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni.