Art. 3.


  1.   Le   competenti   strutture  didattiche  determinano,  con  il
regolamento   didattico   del   corso   di   laurea,  l'elenco  degli
insegnamenti,  da  affidare  anche a personale del ruolo sanitario, e
delle  altre  attivita'  formative  di  cui all'art. 12, comma 2, del
decreto   ministeriale   n.  270/2004,  secondo  criteri  di  stretta
funzionalita'  con  le  figure  professionali  e  i  relativi profili
individuati dal Ministro della sanita' ai sensi dell'art. 6, comma 3,
del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.
  2.  I  laureati al termine dei percorsi formativi determinati negli
allegati   al   presente   decreto  devono  acquisire  le  competenze
professionali previste, per ciascuna figura, dai decreti del Ministro
della  sanita',  adottati  ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni.