Art. 4.


  1.  Per  ogni  corso  di  laurea  i regolamenti didattici di ateneo
determinano   il  numero  intero  di  crediti  assegnati  a  ciascuna
attivita'  formativa.  A  tale  scopo,  limitatamente  alle attivita'
formative  previste  nelle lettere a) e b) dell'art. 10, comma 1, del
decreto  ministeriale  22  ottobre  2004,  n.  270,  sono indicati il
settore  o  i  settori  scientifico-disciplinari  di riferimento e il
relativo ambito disciplinare.
  2.  Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea delle professioni
sanitarie devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia
nelle  discipline  di  base che in quelle caratterizzanti, garantendo
loro  la  possibilita'  di un approfondimento critico degli argomenti
anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo
di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresi'
assicurare  agli  studenti  la  possibilita'  di  svolgere  tutte  le
attivita'  formative  di  cui  all'art.  10,  comma  5,  del  decreto
ministeriale  22  ottobre  2004,  n.  270,  nonche'  di  acquisire le
conoscenze,   le   abilita'   relative   all'ambito  delle  attivita'
didattiche  tecnico-pratiche  indispensabili  ai  fini dell'esercizio
della professione.
  3.  Per quanto riguarda le attivita' formative autonomamente scelte
dallo  studente,  ai  sensi  dell'art.  10,  comma  5, lettera a) del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici
di ateneo assicurano la liberta' di scelta tra tutti gli insegnamenti
attivati  nell'ateneo,  consentendo anche l'acquisizione di ulteriori
crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.
  4.   In   considerazione   dell'elevato   contenuto  professionale,
applicato nei processi diagnostico terapeutici e assistenziali, delle
attivita'  formative  e  delle  direttive  comunitarie concernenti le
professioni  sanitarie  di  cui  al  presente  decreto,  la  frazione
dell'impegno  orario complessivo riservata allo studio personale o ad
altre  attivita'  formative  di  tipo  individuale  non  puo'  essere
inferiore  al  cinquanta  per  cento. Nel computo dell'impegno orario
complessivo non devono essere considerate le attivita' di tirocinio.
  5. L'attivita' formativa pratica e di tirocinio clinico deve essere
svolta  con  la  supervisione  e  la  guida  di  tutori professionali
appositamente  formati  e  assegnati  ed  e' coordinata, con incarico
triennale,   da   un  docente  appartenente  allo  specifico  profilo
professionale,  in  possesso  della laurea specialistica o magistrale
della  rispettiva  classe,  nominato  sulla base della valutazione di
specifico    curriculum   che   esprima   la   richiesta   esperienza
professionale,  non  inferiore  ai  cinque  anni,  nell'ambito  della
formazione.
  6. Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea delle
professioni   sanitarie  le  universita'  specificano  gli  obiettivi
formativi   con   riferimento   alle  professioni  regolamentate  dal
Ministero  della  sanita'  ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo  n.  502/1992  e  successive  modificazioni,  nonche'  in
termini  di  risultati  di  apprendimento  attesi, con riferimento al
sistema  di  descrittori  adottato in sede europea, e individuano gli
sbocchi   professionali   anche   con   riferimento   alle  attivita'
classificate dall'ISTAT.
  7.   Salvo   quanto   previsto   dal   comma  8,  relativamente  al
trasferimento   degli  studenti  da  un'universita'  ad  un'altra,  i
regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero
possibile dei crediti gia' maturati dallo studente, secondo criteri e
modalita'  previsti  dal regolamento didattico del corso di laurea di
destinazione,  anche  ricorrendo  eventualmente  a  colloqui  per  la
verifica   delle  conoscenze  effettivamente  possedute.  Il  mancato
riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
  8.  Esclusivamente  nel caso in cui il trasferimento dello studente
sia  effettuato  tra  corsi  di  laurea  delle  professioni sanitarie
appartenenti  ad identico profilo professionale, nonche' a differente
profilo  appartenente  alla  medesima  classe,  la  quota  di crediti
relativi  al  medesimo  settore scientifico-disciplinare direttamente
riconosciuti allo studente non puo' essere inferiore al cinquanta per
cento.