Art. 4. 1. Per ogni corso di laurea i regolamenti didattici di ateneo determinano il numero intero di crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa. A tale scopo, limitatamente alle attivita' formative previste nelle lettere a) e b) dell'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, sono indicati il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare. 2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea delle professioni sanitarie devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilita' di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresi' assicurare agli studenti la possibilita' di svolgere tutte le attivita' formative di cui all'art. 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, nonche' di acquisire le conoscenze, le abilita' relative all'ambito delle attivita' didattiche tecnico-pratiche indispensabili ai fini dell'esercizio della professione. 3. Per quanto riguarda le attivita' formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell'art. 10, comma 5, lettera a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la liberta' di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti. 4. In considerazione dell'elevato contenuto professionale, applicato nei processi diagnostico terapeutici e assistenziali, delle attivita' formative e delle direttive comunitarie concernenti le professioni sanitarie di cui al presente decreto, la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attivita' formative di tipo individuale non puo' essere inferiore al cinquanta per cento. Nel computo dell'impegno orario complessivo non devono essere considerate le attivita' di tirocinio. 5. L'attivita' formativa pratica e di tirocinio clinico deve essere svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente formati e assegnati ed e' coordinata, con incarico triennale, da un docente appartenente allo specifico profilo professionale, in possesso della laurea specialistica o magistrale della rispettiva classe, nominato sulla base della valutazione di specifico curriculum che esprima la richiesta esperienza professionale, non inferiore ai cinque anni, nell'ambito della formazione. 6. Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea delle professioni sanitarie le universita' specificano gli obiettivi formativi con riferimento alle professioni regolamentate dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, nonche' in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attivita' classificate dall'ISTAT. 7. Salvo quanto previsto dal comma 8, relativamente al trasferimento degli studenti da un'universita' ad un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti gia' maturati dallo studente, secondo criteri e modalita' previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato. 8. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea delle professioni sanitarie appartenenti ad identico profilo professionale, nonche' a differente profilo appartenente alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non puo' essere inferiore al cinquanta per cento.