Art. 5. 1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attivita' formative di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalita' con gli obiettivi formativi specifici del corso. Per la classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o, nel rispetto delle normative europee, i crediti da acquisire con il tirocinio, i laboratori e le attivita' pratiche, non possono essere inferiori a 60 CFU. In ossequio alla normativa comunitaria a tali CFU e' attribuito un peso orario pari a 47 ore per credito. 2. Le universita' garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attivita' formative e prevedendo per ciascun corso di studio un numero massimo di esami e delle altre verifiche di profitto di cui all'art. 12, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, non superiore a venti. 3. Gli atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilita' professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonche' le altre conoscenze e abilita' maturate in attivita' formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'universita' abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili e' fissato per ogni corso di laurea nel proprio ordinamento didattico e non puo' comunque essere superiore a sessanta, fatti salvi i casi di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento professionale di percorsi formativi precedenti, ai sensi della legge 26 febbraio 1999, n. 42.