Art. 5.


  1.   Le   competenti   strutture  didattiche  determinano,  con  il
regolamento   didattico   del   corso   di   laurea,  l'elenco  degli
insegnamenti e delle altre attivita' formative di cui all'art. 12 del
decreto  ministeriale  22  ottobre  2004,  n. 270, secondo criteri di
stretta  funzionalita'  con  gli  obiettivi  formativi  specifici del
corso.   Per   la   classe  delle  lauree  in  professioni  sanitarie
infermieristiche  e  professione  sanitaria ostetrica/o, nel rispetto
delle  normative  europee, i crediti da acquisire con il tirocinio, i
laboratori e le attivita' pratiche, non possono essere inferiori a 60
CFU.  In ossequio alla normativa comunitaria a tali CFU e' attribuito
un peso orario pari a 47 ore per credito.
  2.   Le   universita'   garantiscono   l'attribuzione   a   ciascun
insegnamento   attivato  di  un  congruo  numero  intero  di  crediti
formativi,  evitando  la parcellizzazione delle attivita' formative e
prevedendo  per  ciascun corso di studio un numero massimo di esami e
delle  altre  verifiche  di  profitto  di  cui  all'art. 12, comma 2,
lettera  b),  del  decreto  ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, non
superiore a venti.
  3.   Gli   atenei  possono  riconoscere,  secondo  quanto  previsto
dall'art.  5,  comma  7  del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.
270,   le   conoscenze   e   le  abilita'  professionali  certificate
individualmente  ai sensi della normativa vigente in materia, nonche'
le  altre  conoscenze  e  abilita' maturate in attivita' formative di
livello   post-secondario  alla  cui  progettazione  e  realizzazione
l'universita'  abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi
universitari  riconoscibili  e'  fissato per ogni corso di laurea nel
proprio  ordinamento didattico e non puo' comunque essere superiore a
sessanta,  fatti  salvi  i  casi  di  coloro  che  hanno  ottenuto il
riconoscimento  professionale  di  percorsi  formativi precedenti, ai
sensi della legge 26 febbraio 1999, n. 42.