Art. 6.


  1.  I  crediti formativi universitari dei corsi di laurea di cui al
presente decreto corrispondono a 25 ore di impegno per studente.
  2.  In  deroga  alle  disposizioni  di  cui  al  comma 1, i crediti
formativi  universitari  dei  corsi di laurea per la formazione delle
figure  professionali  dell'infermiere,  dell'infermiere pediatrico e
dell'ostetrica/o, di cui alle direttive dell'Unione europea citate in
premessa, corrispondono a 30 ore di lavoro per studente.
  3.  Gli  studenti  che  maturano  180  crediti secondo le modalita'
previste   nel  regolamento  didattico  del  corso  di  laurea  delle
professioni sanitarie, ivi compresi quelli relativi alla preparazione
della  prova  finale  e  fatto  salvo  l'obbligo  di  aver completato
l'attivita'  di  tirocinio e laboratorio, sono ammessi a sostenere la
prova  finale  e conseguire il titolo di studio indipendentemente dal
numero di anni di iscrizione all'universita'.