Art. 6. 1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di impegno per studente. 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i crediti formativi universitari dei corsi di laurea per la formazione delle figure professionali dell'infermiere, dell'infermiere pediatrico e dell'ostetrica/o, di cui alle direttive dell'Unione europea citate in premessa, corrispondono a 30 ore di lavoro per studente. 3. Gli studenti che maturano 180 crediti secondo le modalita' previste nel regolamento didattico del corso di laurea delle professioni sanitarie, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale e fatto salvo l'obbligo di aver completato l'attivita' di tirocinio e laboratorio, sono ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'universita'.