Art. 7.


  1.  Ai  sensi  dell'art.  6,  comma  3,  del decreto legislativo n.
502/1992  e  successive  modificazioni,  la prova finale dei corsi di
laurea  afferenti alle classi di cui al presente decreto ha valore di
esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.
  2. La prova finale si compone di:
   a)  una  prova  pratica  nel  corso  della  quale lo studente deve
dimostrare    di    aver   acquisito   le   conoscenze   e   abilita'
teorico-pratiche  e tecnico-operative proprie dello specifico profilo
professionale;
   b) redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione.
  3.  La  prova  di  cui  al  comma 2 e' organizzata, con decreto del
Ministro   dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca  di
concerto  con  il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  in  due sessioni definite a livello nazionale. La prima, di
norma, nel periodo ottobre-novembre e la seconda in marzo-aprile.
  4.  La Commissione per la prova finale e' composta da non meno di 7
e  non  piu'  di  11  membri,  nominati  dal  rettore su proposta del
Consiglio  di  corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati
dal  Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni
professionali  maggiormente  rappresentative  individuate  secondo la
normativa  vigente.  Le date delle sedute sono comunicate, con almeno
trenta  giorni  di anticipo rispetto all'inizio della prima sessione,
ai  Ministeri  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al
Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali che
possono  inviare  propri  esperti,  come rappresentanti, alle singole
sessioni.  Essi  sovrintendono  alla  regolarita'  dell'esame  di cui
sottoscrivono i verbali. In caso di mancata designazione dei predetti
componenti  di  nomina  ministeriale,  il  rettore puo' esercitare il
potere sostitutivo.