Art. 7. 1. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale. 2. La prova finale si compone di: a) una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilita' teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale; b) redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione. 3. La prova di cui al comma 2 e' organizzata, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in due sessioni definite a livello nazionale. La prima, di norma, nel periodo ottobre-novembre e la seconda in marzo-aprile. 4. La Commissione per la prova finale e' composta da non meno di 7 e non piu' di 11 membri, nominati dal rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali maggiormente rappresentative individuate secondo la normativa vigente. Le date delle sedute sono comunicate, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'inizio della prima sessione, ai Ministeri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che possono inviare propri esperti, come rappresentanti, alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarita' dell'esame di cui sottoscrivono i verbali. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il rettore puo' esercitare il potere sostitutivo.