Art. 8.


  1.   Le   universita'   rilasciano   i  titoli  di  laurea  con  la
denominazione   del   corso,  della  classe  di  appartenenza  e  con
l'indicazione  del  profilo professionale al quale i laureati vengono
abilitati.
  2.  I  regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di
studio  non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei
relativi  titoli  che  facciano  riferimento  a curricula, indirizzi,
orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.
  3.  Le  Universita'  provvedono  inoltre  a  rilasciare,  ai  sensi
dell'art.  11,  comma  8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.
270,  e  con le modalita' indicate nel decreto ministeriale 30 aprile
2004,  prot.  9/2004  e  successive integrazioni, come supplemento al
diploma  di  ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche
in  lingua  inglese  e secondo modelli conformi a quelli adottati dai
Paesi  europei,  le  principali  indicazioni  relative  al curriculum
specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.