Art. 8. 1. Le universita' rilasciano i titoli di laurea con la denominazione del corso, della classe di appartenenza e con l'indicazione del profilo professionale al quale i laureati vengono abilitati. 2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi. 3. Le Universita' provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalita' indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.