Art. 9. 1. Ai sensi dell'art. 13, comma 5 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le universita' assicurano la conclusione dei corsi di laurea e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti gia' iscritti ai corsi alla data del presente decreto e disciplinano altresi' la facolta' per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea di cui allo stesso decreto. 2. Modifiche alle classi di cui al presente decreto e istituzioni di nuove classi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, possono essere disposte con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004.