Art. 9.


  1.  Ai  sensi  dell'art.  13,  comma  5 del decreto ministeriale 22
ottobre  2004,  n.  270, le universita' assicurano la conclusione dei
corsi  di  laurea  e  il  rilascio  dei  relativi titoli, secondo gli
ordinamenti  didattici  vigenti, agli studenti gia' iscritti ai corsi
alla  data  del  presente decreto e disciplinano altresi' la facolta'
per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea
di cui allo stesso decreto.
  2.  Modifiche  alle classi di cui al presente decreto e istituzioni
di nuove classi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, del
decreto  legislativo n. 502/1992, possono essere disposte con decreto
del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca di
concerto  con  il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2,
del decreto ministeriale n. 270/2004.