IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente il
riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura;
Visto l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 3, come
sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il
quale stabilisce che il Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica determina ed aggiorna la
misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio
da parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro di cui
all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, da applicare secondo
le modalita' di cui al comma 4 stesso art. 17, ivi compresi gli
importi minimi che comunque non possono essere inferiori a quelli
dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore
della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488, e quelli massimi,
nonche' gli importi dei diritti dovuti in misura fissa. Con lo stesso
decreto sono altresi' determinati gli importi del diritto applicabili
alle unita' locali;
Tenuto conto che la misura del diritto annuale e' determinata in
conformita' alla metodologia di cui al comma 4 dell'art. 18 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'art. 17 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il comma 4, lettera c), dell'art. 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, il quale stabilisce che alla copertura del fabbisogno
finanziario delle camere di commercio si sopperisce mediante diritti
annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nella sezione
speciale del Registro delle imprese e mediante applicazione di
diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli
altri soggetti;
Visto il comma 5 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96,
concernente l'attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare
l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato
membro diverso da quello in cui e' stata acquisita la qualifica
professionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione
dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di
istituzione del Registro delle imprese;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14
dicembre 1999, n. 558, concernente la semplificazione delle norme in
materia di Registro delle imprese;
Sentite, ai sensi dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, le organizzazioni imprenditoriali di categoria, maggiormente
rappresentative a livello nazionale e l'Unione italiana delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Decreta:
Art. 1.
1. Le misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di
commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro di cui
all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'anno 2009,
sono determinate applicando le disposizioni del presente decreto.