Art. 2.



  1.  Per  le  imprese iscritte e per le imprese individuali annotate
nella  sezione speciale del Registro delle imprese il diritto annuale
e' dovuto nella misura fissa di € 88,00.
  2.  Per le imprese con ragione di societa' semplice non agricola il
diritto annuale e' dovuto nella misura di € 144,00.
  3.  Per le societa' iscritte nella sezione speciale di cui al comma
2  dell'art.  16  del  decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, il
diritto annuale e' dovuto nella misura di € 170,00.