Art. 7.



  1.   La  quota  del  diritto  annuale  riscosso  per  l'anno  2009,
considerato  come il totale accreditato per diritto annuale sui conti
di  cassa delle singole camere di commercio alla data del 31 dicembre
2008,  in  base al presente decreto interministeriale da riservare al
fondo  perequativo  di  cui  all'art.  18,  comma  5,  della legge 29
dicembre  1993  n.  580, e'  stabilita  per ogni camera di commercio,
applicando le seguenti aliquote percentuali:
   3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;
   5,5%  sulle  entrate  da diritto annuale oltre € 5.164.569,00
fino a € 10.329.138,00;
   6,6% oltre € 10.329.138,00.
  2.  L'ammontare  del  fondo  perequativo e' utilizzato per il 55% a
favore  delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di
imprese  e condizioni di rigidita' di bilancio definite sulla base di
indicatori   di   carattere   economico-finanziario,  tenendo  conto,
eventualmente,  anche  della  presenza  delle unita' locali, e per il
restante  45%  per  la  realizzazione  di progetti e di iniziative di
sistema  intesi  a  verificare  e a migliorare lo stato di efficienza
dell'esercizio  delle  funzioni  amministrative  attribuite  da leggi
dello Stato al sistema delle camere di commercio.
  3.  Le  risorse del fondo perequativo destinate, ai sensi del comma
2,  alla  realizzazione  di  progetti  e  iniziative  di sistema sono
utilizzate, per l'importo di € 10.000.000,00, per contribuire ad
una   iniziativa   straordinaria  di  sistema,  che  destini  risorse
aggiuntive  rispetto  agli  analoghi  interventi  del 2007 almeno per
complessivi  € 30.000.000,00, alla realizzazione di interventi a
sostegno  dell'accesso  al  credito  da  parte  delle piccole e medie
imprese  e  a  sostegno  dell'occupazione,  da  attuare  da parte del
sistema  delle  camere  di  commercio  secondo  i criteri definiti in
apposito  accordo  di  programma  fra  il  Ministero  dello  sviluppo
economico e l'Unioncamere.
  4.  Per  la  ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i
criteri  e  le  modalita'  stabiliti  nel  regolamento  adottato  con
deliberazione  del  consiglio  generale  dell'Unione  italiana  delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato
dal Ministero dello sviluppo economico.
  5.   L'Unione   italiana   delle  camere  di  commercio  riferisce,
annualmente,   al   Ministero  dello  sviluppo  economico,  Direzione
generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza
e  la  normativa  tecnica, circa i risultati della gestione del fondo
perequativo.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti e sara'
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica Italiana ed
entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
   Roma, 30 aprile 2009
                                                    Il Ministro
                                             dello sviluppo economico
                                                      Scajola

Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
       Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2009
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
   registro n. 1, foglio n. 334