Art. 7.
1. La quota del diritto annuale riscosso per l'anno 2009,
considerato come il totale accreditato per diritto annuale sui conti
di cassa delle singole camere di commercio alla data del 31 dicembre
2008, in base al presente decreto interministeriale da riservare al
fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge 29
dicembre 1993 n. 580, e' stabilita per ogni camera di commercio,
applicando le seguenti aliquote percentuali:
3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;
5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00
fino a € 10.329.138,00;
6,6% oltre € 10.329.138,00.
2. L'ammontare del fondo perequativo e' utilizzato per il 55% a
favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di
imprese e condizioni di rigidita' di bilancio definite sulla base di
indicatori di carattere economico-finanziario, tenendo conto,
eventualmente, anche della presenza delle unita' locali, e per il
restante 45% per la realizzazione di progetti e di iniziative di
sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza
dell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite da leggi
dello Stato al sistema delle camere di commercio.
3. Le risorse del fondo perequativo destinate, ai sensi del comma
2, alla realizzazione di progetti e iniziative di sistema sono
utilizzate, per l'importo di € 10.000.000,00, per contribuire ad
una iniziativa straordinaria di sistema, che destini risorse
aggiuntive rispetto agli analoghi interventi del 2007 almeno per
complessivi € 30.000.000,00, alla realizzazione di interventi a
sostegno dell'accesso al credito da parte delle piccole e medie
imprese e a sostegno dell'occupazione, da attuare da parte del
sistema delle camere di commercio secondo i criteri definiti in
apposito accordo di programma fra il Ministero dello sviluppo
economico e l'Unioncamere.
4. Per la ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i
criteri e le modalita' stabiliti nel regolamento adottato con
deliberazione del consiglio generale dell'Unione italiana delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato
dal Ministero dello sviluppo economico.
5. L'Unione italiana delle camere di commercio riferisce,
annualmente, al Ministero dello sviluppo economico, Direzione
generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica, circa i risultati della gestione del fondo
perequativo.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed
entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 30 aprile 2009
Il Ministro
dello sviluppo economico
Scajola
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 334