Art. 7. 1. La quota del diritto annuale riscosso per l'anno 2009, considerato come il totale accreditato per diritto annuale sui conti di cassa delle singole camere di commercio alla data del 31 dicembre 2008, in base al presente decreto interministeriale da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, e' stabilita per ogni camera di commercio, applicando le seguenti aliquote percentuali: 3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00; 5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 fino a € 10.329.138,00; 6,6% oltre € 10.329.138,00. 2. L'ammontare del fondo perequativo e' utilizzato per il 55% a favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese e condizioni di rigidita' di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario, tenendo conto, eventualmente, anche della presenza delle unita' locali, e per il restante 45% per la realizzazione di progetti e di iniziative di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio. 3. Le risorse del fondo perequativo destinate, ai sensi del comma 2, alla realizzazione di progetti e iniziative di sistema sono utilizzate, per l'importo di € 10.000.000,00, per contribuire ad una iniziativa straordinaria di sistema, che destini risorse aggiuntive rispetto agli analoghi interventi del 2007 almeno per complessivi € 30.000.000,00, alla realizzazione di interventi a sostegno dell'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese e a sostegno dell'occupazione, da attuare da parte del sistema delle camere di commercio secondo i criteri definiti in apposito accordo di programma fra il Ministero dello sviluppo economico e l'Unioncamere. 4. Per la ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i criteri e le modalita' stabiliti nel regolamento adottato con deliberazione del consiglio generale dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato dal Ministero dello sviluppo economico. 5. L'Unione italiana delle camere di commercio riferisce, annualmente, al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, circa i risultati della gestione del fondo perequativo. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Roma, 30 aprile 2009 Il Ministro dello sviluppo economico Scajola Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 334