Art. 5.
Disposizioni finali
1. Il presente decreto, che non comporta oneri per il bilancio
dello Stato, sara' trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per i
provvedimenti di competenza ed il successivo inoltro alla Corte dei
Conti.
2. Il presente decreto sara', altresi', trasmesso alla Cassa
Conguaglio per il settore elettrico per il seguito di competenza.