Art. 5.

                         Disposizioni finali


  1.  Il  presente  decreto,  che  non comporta oneri per il bilancio
dello  Stato,  sara' trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per i
provvedimenti  di  competenza ed il successivo inoltro alla Corte dei
Conti.
  2.  Il  presente  decreto  sara',  altresi',  trasmesso  alla Cassa
Conguaglio per il settore elettrico per il seguito di competenza.