Art. 3.

                 Utilizzo della PEC per il cittadino


  1.  La  PEC  consente  l'invio  di  documenti  informatici  per via
telematica la cui trasmissione avviene ai sensi degli articoli 6 e 48
del  citato  codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con
gli  effetti  di  cui  all'art. 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185.
  2.  Per  i cittadini che utilizzano il servizio di PEC, l'indirizzo
valido  ad  ogni  effetto  giuridico,  ai  fini  dei  rapporti con le
pubbliche  amministrazioni,  e'  quello  espressamente  rilasciato ai
sensi dell'art. 2, comma 1.
  3.   Le   modalita'   e   le   procedure   tecniche  relative  alla
conoscibilita'   dell'atto   saranno   precisate   nell'ambito  delle
specifiche del servizio.
  4.  La  volonta' del cittadino espressa ai sensi dell'art. 2, comma
1,  rappresenta la esplicita accettazione dell'invio, tramite PEC, da
parte  delle pubbliche amministrazioni di tutti i provvedimenti e gli
atti che lo riguardano.