Art. 4.

 Modalita' di attivazione della PEC per le pubbliche amministrazioni


  1.  Le  pubbliche  amministrazioni,  di cui all'art. 1, comma 2 del
decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, istituiscono una casella
di  PEC  per  ogni registro di protocollo e ne danno comunicazione al
CNIPA  che  provvede  alla pubblicazione in rete consultabile per via
telematica.
  2.  Le  pubbliche amministrazioni, nell'adempiere a quanto previsto
dall'art.  57,  comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
includono  gli  estremi  di  eventuali  pagamenti  per  ogni  singolo
procedimento.
  3.  Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo
2005,  n.  82,  le  pubbliche amministrazioni rendono disponibili sul
loro  sito  istituzionale,  per  ciascun  procedimento,  ogni tipo di
informazione  idonea  a  consentire l'inoltro di istanze da parte dei
cittadini   titolari   di  PEC,  inclusi  i  tempi  previsti  per  l'
espletamento della procedura.
  4.  Le pubbliche amministrazioni accettano le istanze dei cittadini
inviate  tramite  PEC nel rispetto dell'art. 65, comma 1, lettera c),
del   decreto  legislativo  n.  82  del  2005.  L'invio  tramite  PEC
costituisce  sottoscrizione  elettronica ai sensi dell'art. 21, comma
1,   del   decreto   legislativo   n.   82  del  2005;  le  pubbliche
amministrazioni  richiedono la sottoscrizione mediante firma digitale
ai sensi dell'art. 65, comma 2, del citato decreto legislativo.