Art. 6. Monitoraggio del servizio PEC 1. L'affidatario del servizio fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e alle pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza di ciascuna di esse, elementi quantitativi e qualitativi relativi alle pubbliche amministrazioni adempienti ed a quelle non adempienti, nonche' ogni altro elemento atto a verificare l'effettiva funzionalita', anche con riferimento ai tempi di espletamento delle procedure del servizio di PEC. 2. Tali elementi sono presi in considerazione ai fini della valutazione dei risultati conseguiti dalle pubbliche amministrazioni in base alle norme vigenti in materia.