Art. 6.

                    Monitoraggio del servizio PEC


  1.   L'affidatario   del  servizio  fornisce  alla  Presidenza  del
Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le
tecnologie e alle pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza
di  ciascuna  di  esse,  elementi quantitativi e qualitativi relativi
alle pubbliche amministrazioni adempienti ed a quelle non adempienti,
nonche'   ogni   altro   elemento   atto   a  verificare  l'effettiva
funzionalita',  anche  con riferimento ai tempi di espletamento delle
procedure del servizio di PEC.
  2.  Tali  elementi  sono  presi  in  considerazione  ai  fini della
valutazione  dei risultati conseguiti dalle pubbliche amministrazioni
in base alle norme vigenti in materia.