Art. 7.

         Accessibilita' degli indirizzi di PEC ai cittadini


  1.  L'affidatario  del servizio di PEC ai cittadini di cui all'art.
6, comma 1, rende consultabili alle pubbliche amministrazioni, in via
telematica,  gli  indirizzi  di  PEC  di cui al presente decreto, nel
rispetto  dei  criteri  di  qualita' e sicurezza ed interoperabilita'
definiti  dal  CNIPA  e  nel  rispetto della disciplina in materia di
tutela  dei  dati  personali  di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.