Art. 9. Comunicazioni tra pubbliche amministrazioni e dipendenti 1. I pubblici dipendenti, all'atto dell'assegnazione di una casella di PEC da parte dell'amministrazione di appartenenza, possono optare per l'utilizzo della stessa ai fini di cui all'art. 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. 2. Per adempire alle finalita' di cui all'art. 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, le pubbliche amministrazioni ovvero altri soggetti pubblici da loro delegati o le loro associazioni rappresentative, mediante convenzione stipulata direttamente con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie o con l'affidatario del servizio, definiscono le modalita', nel rispetto della normativa vigente, con le quali viene attribuita la casella di PEC ai propri dipendenti. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 maggio 2009 Il Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta