Art. 9.

      Comunicazioni tra pubbliche amministrazioni e dipendenti


  1. I pubblici dipendenti, all'atto dell'assegnazione di una casella
di  PEC da parte dell'amministrazione di appartenenza, possono optare
per  l'utilizzo della stessa ai fini di cui all'art. 16-bis, comma 6,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
  2. Per adempire alle finalita' di cui all'art. 16-bis, comma 6, del
decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185, le pubbliche amministrazioni
ovvero   altri   soggetti   pubblici  da  loro  delegati  o  le  loro
associazioni    rappresentative,   mediante   convenzione   stipulata
direttamente   con   la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  per  l'innovazione  e le tecnologie o con l'affidatario
del  servizio, definiscono le modalita', nel rispetto della normativa
vigente,  con  le  quali viene attribuita la casella di PEC ai propri
dipendenti.
  Il  presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 6 maggio 2009

                                             Il Ministro delegato
                                      per la pubblica amministrazione
                                              e l'innovazione
                                                 Brunetta