Art. 2.


  1.  Gli atti destinati alla firma del Sottosegretario di Stato sono
inviati   al   Gabinetto  del  Ministro  che  ne  cura  l'inoltro  al
Sottosegretario medesimo.
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso all'organo di controllo per la
registrazione   ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 aprile 2009

                                                   Il Ministro : Zaia