Art. 2.
1. Gli atti destinati alla firma del Sottosegretario di Stato sono
inviati al Gabinetto del Ministro che ne cura l'inoltro al
Sottosegretario medesimo.
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la
registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2009
Il Ministro : Zaia