Art. 2.
Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto
dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Contro il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso
amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero
straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e
presupposti di legge.
Roma, 7 maggio 2009
Il Ministro : Scajola