IL DIRETTORE
  per le accise dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13  luglio 1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto di monopolio di Stato, e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10  dicembre  1975, n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13  maggio  1983,  n.  198, sull'adeguamento alla
normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Vista  la  legge  7  marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive
modificazioni  ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti
l'istituzione  ed  il  regime  dei depositi fiscali e la circolazione
nonche'  le  attivita'  di  accertamento e di controllo delle imposte
riguardante i tabacchi lavorati;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,  recante  norme  generali  sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n. 184, recante
l'attuazione  della  direttiva  2001/37/CE in materia di lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
  Considerato  che  l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad
accisa  e  le  sue variazioni sono disciplinati dalla citata legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, e sono effettuati in
relazione  ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni
di cui alla tabella A), allegata al decreto direttoriale 29 settembre
2008,  alle  tabelle  B  e  D,  allegate  al  decreto direttoriale 19
dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella C, allegata al
decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;
  Viste  le  istanze  con  le  quali le Societa' R.J. Reynolds Italia
S.p.A.,  Serena  S.r.l., Manifattura Italiana Tabacco S.p.A., Diadema
S.p.A.,  Manifatture  Sigaro  Toscano  S.p.A., Cotragemo S.c. a r.l.,
International  Tobacco Agency S.r.l. e Maga Team S.r.l. hanno chiesto
l'iscrizione  nella  tariffa di vendita di alcuni prodotti di tabacco
lavorato;
  Considerato  che  occorre  inserire  nella  tabella  B  - sigari -,
allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive
integrazioni,   un   prezzo   per   Kg  convenzionale  richiesto  per
l'iscrizione in tariffa di prodotti dalla Societa' Diadema S.p.A.;
  Considerato  che occorre procedere all'inserimento di alcune marche
di  tabacco lavorato, in conformita' ai prezzi richiesti dalle citate
Societa'  con  le  sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di
cui  alla  tabella  A), allegata al decreto direttoriale 29 settembre
2008,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2008
e  alla tabella B) allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001,
e  successive  integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1
del 2 gennaio 2002;
  Considerato,  inoltre,  che occorre procedere, ai sensi dell'art. 2
della  legge  13  luglio 1965, n. 825, su richiesta della Societa' JT
International Italia S.r.l., alla modifica della denominazione di una
marca di sigarette;
                              Decreta:


                               Art. 1.

   Nelle  tabelle  B  - sigari -, allegata al decreto direttoriale 19
dicembre  2001  e  successive  integrazioni,  e' inserito il seguente
prezzo per Kg. convenzionale con la seguente ripartizione:

                              TABELLA B

                               SIGARI

             |   IMPORTO   |             |             |
             |SPETTANTE AL | IMPOSTA SUL |             | TARIFFA DI
    QUOTA    | RIVENDITORE |   VALORE    | IMPOSTA DI  | VENDITA AL
  FORNITORE  |   (AGGIO)   |  AGGIUNTO   |   CONSUMO   |  PUBBLICO
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  6.040,00   |  1.200,00   |  2.000,00   |  2.760,00   |  12.000,00