Art. 2. Finanziamento della gestione dei rifiuti delle apparecchiature di illuminazione 1. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2005, il finanziamento della gestione di rifiuti di apparecchiature di illuminazione di cui all'allegato 1A, punto 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dalla origine domestica o professionale delle stesse.