Art. 2.
              Finanziamento della gestione dei rifiuti
               delle apparecchiature di illuminazione


  1.  Ai  sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 151
del   2005,   il   finanziamento   della   gestione   di  rifiuti  di
apparecchiature di illuminazione di cui all'allegato 1A, punto 5, del
decreto  legislativo  25  luglio  2005,  n.  151,  e'  a  carico  dei
produttori  indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di
dette apparecchiature e dalla origine domestica o professionale delle
stesse.