Art. 3.


        Modalita' di finanziamento della gestione dei rifiuti
       di apparecchi di illuminazione di cui all'allegato 1B,
         punto 5.1, del decreto legislativo n. 151 del 2005

  1.  I produttori di apparecchi di illuminazione di cui all'allegato
1B,  punto  5.1,  del  decreto legislativo n. 151 del 2005, adempiono
all'obbligo  di  finanziamento  della  gestione  dei  rifiuti di tali
apparecchi attraverso l'adesione ad un sistema collettivo adeguato.
  2.   Il   contributo   dovuto   dai  produttori  di  apparecchi  di
illuminazione  di  cui al comma 1 per il finanziamento della gestione
dei  rifiuti  da  essi  derivati,  e' determinato in proporzione alla
quota  di  mercato,  nell'anno  solare  di  riferimento,  di  ciascun
produttore,  calcolata  dal  Comitato di vigilanza e controllo di cui
all'art. 15 del decreto legislativo n. 151 del 2005 in base al numero
e  al  peso  degli  apparecchi  di  illuminazione immessi sul mercato
nazionale,  comunicati  al  registro nazionale di cui all'art. 14 del
medesimo  decreto  legislativo  secondo  quanto  indicato nel decreto
ministeriale  di  cui  all'art.  13,  comma  8,  dello stesso decreto
legislativo, nonche' in base a quanto indicato nei commi 4 e 5.
  3. Ai fini del calcolo del contributo di cui al comma 3, per quanto
riguarda  il  parametro  peso  gli  apparecchi  di illuminazione sono
suddivisi nelle seguenti fasce:
  a) fascia 1: <= 2 kg;
  b) fascia 2: > 2 kg e < 8 kg;
  c) fascia 3: > 8 kg.
  4.  I  produttori  di  apparecchi  di  illuminazione  comunicano al
registro  di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 151 del 2005,
entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  la  fascia  o le fasce di appartenenza, indicando altresi',
nel caso di appartenenza a piu' fasce, il numero di pezzi immessi sul
mercato nazionale per ciascuna fascia.
  5.  Le fasce di cui al comma 4 possono essere aggiornate sulla base
dell'esperienza  acquisita,  decorso  almeno  un  anno  dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.