Art. 3. Modalita' di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchi di illuminazione di cui all'allegato 1B, punto 5.1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 1. I produttori di apparecchi di illuminazione di cui all'allegato 1B, punto 5.1, del decreto legislativo n. 151 del 2005, adempiono all'obbligo di finanziamento della gestione dei rifiuti di tali apparecchi attraverso l'adesione ad un sistema collettivo adeguato. 2. Il contributo dovuto dai produttori di apparecchi di illuminazione di cui al comma 1 per il finanziamento della gestione dei rifiuti da essi derivati, e' determinato in proporzione alla quota di mercato, nell'anno solare di riferimento, di ciascun produttore, calcolata dal Comitato di vigilanza e controllo di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 151 del 2005 in base al numero e al peso degli apparecchi di illuminazione immessi sul mercato nazionale, comunicati al registro nazionale di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo secondo quanto indicato nel decreto ministeriale di cui all'art. 13, comma 8, dello stesso decreto legislativo, nonche' in base a quanto indicato nei commi 4 e 5. 3. Ai fini del calcolo del contributo di cui al comma 3, per quanto riguarda il parametro peso gli apparecchi di illuminazione sono suddivisi nelle seguenti fasce: a) fascia 1: <= 2 kg; b) fascia 2: > 2 kg e < 8 kg; c) fascia 3: > 8 kg. 4. I produttori di apparecchi di illuminazione comunicano al registro di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 151 del 2005, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la fascia o le fasce di appartenenza, indicando altresi', nel caso di appartenenza a piu' fasce, il numero di pezzi immessi sul mercato nazionale per ciascuna fascia. 5. Le fasce di cui al comma 4 possono essere aggiornate sulla base dell'esperienza acquisita, decorso almeno un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.