Art. 4. Modalita' di finanziamento della gestione dei rifiuti di tubi fluorescenti e sorgenti luminose di cui all'allegato 1B, punti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 del decreto legislativo n. 151 del 2005 1. I produttori di tubi fluorescenti e sorgenti luminose di cui all'allegato 1B, punti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 del decreto legislativo n. 151 del 2005, adempiono all'obbligo di finanziamento della gestione dei rifiuti attraverso l'adesione ad un sistema collettivo adeguato. 2. Il contributo dovuto dai produttori di tubi fluorescenti e sorgenti luminose per il finanziamento della gestione dei rifiuti da essi derivati, e' determinato in proporzione alla quota di mercato, nell'anno solare di riferimento, di ciascun produttore, calcolata dal Comitato di vigilanza e controllo di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 151 del 2005 in base al numero di pezzi immessi sul mercato nazionale, comunicati al registro nazionale di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo secondo quanto indicato nel decreto ministeriale di cui all'art. 13, comma 8, dello stesso decreto legislativo.