Art. 4.


        Modalita' di finanziamento della gestione dei rifiuti
  di tubi fluorescenti e sorgenti luminose di cui all'allegato 1B,
  punti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 del decreto legislativo n. 151 del 2005

  1.  I  produttori  di  tubi fluorescenti e sorgenti luminose di cui
all'allegato 1B, punti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 del decreto legislativo n.
151  del  2005, adempiono all'obbligo di finanziamento della gestione
dei rifiuti attraverso l'adesione ad un sistema collettivo adeguato.
  2.  Il  contributo  dovuto  dai  produttori  di tubi fluorescenti e
sorgenti  luminose per il finanziamento della gestione dei rifiuti da
essi  derivati,  e' determinato in proporzione alla quota di mercato,
nell'anno solare di riferimento, di ciascun produttore, calcolata dal
Comitato  di  vigilanza  e  controllo  di cui all'art. 15 del decreto
legislativo  n.  151  del 2005 in base al numero di pezzi immessi sul
mercato  nazionale,  comunicati al registro nazionale di cui all'art.
14  del  medesimo  decreto  legislativo  secondo  quanto indicato nel
decreto  ministeriale  di  cui  all'art.  13,  comma  8, dello stesso
decreto legislativo.