Art. 5.


           Possibilita' di indicare all'acquirente i costi
                sostenuti per la gestione dei rifiuti
               delle apparecchiature di illuminazione

  1. I produttori di apparecchi di illuminazione, tubi fluorescenti e
sorgenti  luminose  possono  avvalersi  della  facolta'  di  indicare
separatamente  i  costi  di  cui  all'art.  10,  comma 2, del decreto
legislativo n. 151 del 2005, fino al 13 febbraio 2011.
   Roma, 12 maggio 2009
                      Il Ministro dell'ambiente
                    e della tutela del territorio
                             e del mare
                            Prestigiacomo

                             Il Ministro
                      dello sviluppo economico
                               Scajola

                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2009
Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
   del territorio, registro n. 5, foglio n. 145