Art. 5. Possibilita' di indicare all'acquirente i costi sostenuti per la gestione dei rifiuti delle apparecchiature di illuminazione 1. I produttori di apparecchi di illuminazione, tubi fluorescenti e sorgenti luminose possono avvalersi della facolta' di indicare separatamente i costi di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 151 del 2005, fino al 13 febbraio 2011. Roma, 12 maggio 2009 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Prestigiacomo Il Ministro dello sviluppo economico Scajola Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 145