Art. 5.

     Caratteristiche del supporto informatico di memorizzazione


  1.  Il  chip  contenuto  nel  passaporto e' conforme alla normativa
europea  concernente le specifiche tecniche relative alle norme sulle
caratteristiche   di   sicurezza  e  sugli  elementi  biometrici  dei
passaporti  e  dei  documenti  di  viaggio  e in particolare a quanto
previsto dalla Decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28
febbraio  2005  e  dalla  Decisione C(2006) 2909 del 28 giugno 2006 e
successive modificazioni ed integrazioni.
  2.  Il  chip, in coerenza con quanto specificato nell'art. 1, comma
2,  del  Regolamento  del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004,
contiene l'immagine del volto e le impronte digitali, quest'ultime in
formato  interoperativo.  I dati debbono essere protetti e il chip e'
dotato  di  capacita'  sufficiente  e  della  capacita'  di garantire
l'integrita', l'autenticita' e la riservatezza dei dati.
  3.  Le  caratteristiche  relative  al  tipo,  formato,  qualita'  e
disposizioni  di  memorizzazione  di  tali  elementi biometrici, sono
conformi  alle  decisioni  della  Commissione  europea riguardanti le
specifiche tecniche  relative  alle  norme  sulle  caratteristiche di
sicurezza  e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti
di  viaggio  e in particolare a quanto previsto dalla Decisione della
Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005 e alla Decisione
C(2006)2009   del  28  giugno  2006  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.