Art. 3. 1. Per i vini a Denominazione di origine controllata «Chianti» riportanti i riferimenti alle sottozone «Colli Fiorentini» e «Rufina», ed i vini a Denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» qualificati con la specificazione «superiore», provenienti dalla vendemmia 2008 e precedenti, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1 del presente decreto, e' consentita l'immissione al consumo secondo le disposizioni previste all'art. 5 dall'annesso disciplinare di produzione.