Art. 3.



  1.  Per  i  vini  a  Denominazione di origine controllata «Chianti»
riportanti   i   riferimenti  alle  sottozone  «Colli  Fiorentini»  e
«Rufina»,  ed  i  vini  a  Denominazione  di  origine  controllata  e
garantita  «Chianti»  qualificati  con la specificazione «superiore»,
provenienti  dalla  vendemmia  2008  e precedenti, in deroga a quanto
stabilito   dall'art.   1   del   presente   decreto,  e'  consentita
l'immissione  al  consumo secondo le disposizioni previste all'art. 5
dall'annesso disciplinare di produzione.